Tale scadenza non deve sfuggire nemmeno a SSD e ASD, ancorchè la registrazione al RAS faccia ritenere apparentemente pleonastica una ulteriore comunicazione
beatrice.masserini@studiocassinis.com
Nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023 è stato pubblicato il provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che, ai sensi dell’art. 3, co. 6, del regolamento di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, 11 marzo 2022, n. 55, attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.
Pertanto, dal 9 ottobre 2023 decorre il termine perentorio di sessanta giorni entro cui i soggetti obbligati – imprese con personalità giuridica (Srl, SSD a R.L., SpA, Sapa e società cooperative), persone giuridiche private (associazioni, fondazioni), Trust e istituti giuridici affini al Trust – devono effettuare la comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva di cui all’art. 3, commi 1 e 2, del Decreto n. 55/2022.

Conseguentemente, scadendo il termine sopra indicato in un giorno festivo (venerdì 8 dicembre), la comunicazione deve essere trasmessa entro e non oltre lunedì 11 dicembre 2023 al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente, identificato dal legislatore come Registro ufficiale dei dati e delle informazioni del Titolare Effettivo.
Per le società, spetta agli amministratori l’invio delle informazioni sulla titolarità effettiva. Per le fondazioni provvede il fondatore se in vita, oppure coloro a cui è attribuita la rappresentanza/amministrazione. Nel caso di trust o affini, l’obbligo è adempiuto dal fiduciario.
I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva sono resi mediante autodichiarazione, con il “Modello TE” utilizzando “DIRE”, il servizio web delle Camere di Commercio, sottoscrivendo l’istanza con firma digitale.
Variazioni rispetto ai dati ed alle informazioni sul titolare effettivo devono essere comunicate entro 30 giorni dal compimento dell’atto.
Con cadenza annuale è necessario confermare dati ed informazioni già trasmesse, entro 12 mesi dalla prima comunicazione o dall’ultima della loro variazione o dall’ultima conferma.
Le imprese con personalità giuridica possono effettuare la conferma con il deposito del bilancio.
Gli adempimenti sono telematici ed esenti da bollo.

L’omissione della comunicazione comporta l’applicazione, da parte della Camera di Commercio territorialmente competente, della sanzione amministrativa prevista dall’art. 2630 del Codice civile a carico di ciascun componente dell’Organo amministrativo (da 103 euro a 1.032 euro) fermo restando che, se la comunicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.
Vi invitiamo a prendere visione di tutte le disposizioni normative e regolamentari, nonché delle indicazioni operative per il corretto adempimento dell’obbligo di comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva al seguente link: https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home.
ASD e SSD: ALCUNE INDICAZIONI UTILI
Per le ASD/SSD le iscrizioni nel RAS (Registro nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche) hanno effetto Costitutivo e la comunicazione del Titolare Effettivo per le ASD/SSD iscritte al RAS parrebbe un doppione sostanzialmente inutile e, come tale, non necessario perché i dati sono già in possesso della Pubblica Amministrazione e possono essere consultati liberamente da chiunque ne abbia interesse. Si tratta, quindi di una materia che richiederebbe maggiore attenzione da parte dei Ministeri coinvolti e sarebbe opportuna una loro tempestiva indicazione che farebbe evitare un costo per un’inutile pratica di comunicazione contenente doppioni di dati già in possesso delle Autorità.
Il nostro suggerimento, comunque, in via prudenziale, è quello di procedere anche da parte di ASD e di SSD alla comunicazione al Registro delle Imprese competente per territorio del Titolare Effettivo, a prescindere dal fatto che ASD e SSD siano iscritte nel RAS ed abbiano effettuato tutte le comunicazioni prescritte da compiere in tale Registro.
