La gestione dei crediti inesigibili dal punto di vista fiscale e contabile
Questo articolo è stato pubblicato su HA Pool Construction di giugno “speciale estate”
tullio@studioquagliotti.com
Nota della redazione: un articolo dal contenuto, purtroppo, sempre molto attuale che, a prescindere da chi sia il committente, riguarda il fornitore, sovente penalizzato da atteggiamenti poco accettabili ma molto diffusi in Italia, Paese dove si paga peggio rispetto a tutta l’Europa. Una sorta di autodifesa è una comunicazione interanziendale dove chi è in difetto venga segnalato alla prorpia rete e lasciato al proprio destino: vendere per non essere pagati non è certo la strategia che dia futuro a qualsiasi azienda. Quello che preoccupa ancora di più è che spesso il non pagatore è l’ente pubblico che procrastina il saldo anche di anni, contribuendo a configurare il credito come insegibile e configurandosi talvolta come causa o concausa del fallimento di alcune imprese. Quanto illustra Tullio Quagliotti è utile veramente a qualunque impresa del comprato piscina o palestra o società di gestione con crediti costanti verso enti locali/nazionali o altre organizzazioni pubbliche o private.

QUALI SONO I CREDITI INESIGIBILI?
L’Organismo Italiano di Contabilità definisce i crediti come i diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, da clienti o da altri soggetti.
Premesso che la normativa civilistica dispone che i crediti vanno esposti nello stato patrimoniale al netto di svalutazioni necessarie per ricondurli al valore di presumibile realizzo, in questa sede ci occuperemo in particolare di come vanno gestiti nella fase in cui l’azienda incontra difficoltà ad incassarli e di quali strumenti dispone per renderli liquidi o, quanto meno, per recuperare fiscalmente il costo della perdita.
Stiamo dunque parlando dei cosiddetti crediti inesigibili che possono essere stralciati con l’imputazione a costo senza particolari formalità, ovvero di quelle poste scadute da più di 6 mesi il cui ammontare non deve essere superiore a 2.500 euro relativamente ad imprese che fatturano fino a 150 milioni di euro l’anno od a 5.000 euro per le imprese che fatturano più di 150 milioni di euro l’anno. Indipendentemente dalle due condizioni consistenti in: decorso temporale dalla scadenza pari ad almeno 6 mesi ed ammontare come sopra descritto, sono da considerare inesigibili anche i crediti vantati verso soggetti sottoposti alle procedure concorsuali o quando il debitore versa in una condizione di conclamata insolvenza nonché quando risulta irreperibile e l’attività di recupero del credito s’è rivelata del tutto inutile ed infruttuosa.
Al verificarsi di tali situazioni, l’azienda si trova ad aver fatturato ricavi, in alcuni casi fiscalmente rilevanti, senza averli monetizzati, subendo quindi l’inizio di squilibri eco-finanziari
Discorso residuale va fatto per i crediti prescritti, anch’essi peraltro annoverabili fra gli inesigibili, ovvero quelle partite aperte da oltre 5 anni se riferite a forniture di merci o da oltre 10 anni se riferite a prestazioni di servizi.
Al verificarsi di tali situazioni, l’azienda si trova ad aver fatturato ricavi, in alcuni casi fiscalmente rilevanti, senza averli monetizzati, subendo quindi l’inizio di squilibri eco-finanziari.

COME SI PUO’ TENTARE IL RECUPERO?
Ma facciamo un piccolo passo indietro: che fare di fronte ad un credito certo, determinato, liquido ed esigibile, nello status di “insoluto” quando, cioè, la posta di bilancio non è ancora classificabile come “inesigibile”?
Ecco gli steps da compiere nel caso si intenda fare un tentativo volto al recupero:
- raccomandata a/r o PEC contenente il sollecito di pagamento al debitore;
- in caso di inerzia: diffida ad adempiere con relativa costituzione in mora;
- in caso di ulteriore inattività del debitore: azione legale per ottenere il decreto ingiuntivo volto a procurarsi l’atto di precetto ed il pignoramento dei beni;
- ultima ratio: richiesta della liquidazione giudiziale (fallimento) se sussistono i presupposti previsti dalla speciale legislazione, con possibilità di recupero immediato almeno dell’Iva mediante l’emissione di una nota di accredito della parte restante.
QUANDO NON C’È PIÙ NULLA DA FARE
Fatto tutto quanto sopra descritto senza esito positivo, il credito potrà definirsi “inesigibile” ed il suo stralcio consentirà di ottenerne la defiscalizzazione mediante contabilizzazione fra i componenti negativi di reddito.
Vale davvero la pena di mettere sotto il cono di luce la voce “crediti” e dotarsi di un protocollo di lavoro che riduca il rischio di inesigibilità del credito
È possibile ottenere comunque lo stralcio dei crediti dal bilancio, ponendo in essere la cessione del credito con presupposti pro-soluto o pro solvendo, pur se con effetti differenti:
- con la cessione pro-soluto, l’azienda non risponde della solvibilità del debitore;
- con la cessione pro-solvendo, l’azienda è liberata nei confronti del cessionario solo se il debitore ceduto adempie al pagamento.

Giusto per completezza, segnaliamo anche la possibilità di proteggere il flusso di cassa generato dall’attività aziendale assicurando i crediti commerciali in scadenza entro i 12 mesi a venire: la polizza ha ovviamente un impatto economico sul bilancio ma assicurare i crediti ha un effetto clamoroso sulla gestione caratteristica dell’azienda: generalmente la compagnia d’assicurazione attribuisce un rating ad ogni cliente supportando da un lato l’attività commerciale e dall’altro, quando il cliente è consapevole del “monitoraggio” cui viene sottoposto, si creano le condizioni per innescare di un circolo virtuoso che migliora sensibilmente l’intero rapporto, favorendo lo sviluppo positivo del rapporto e dell’azienda in generale.
Da evitare le “politiche di bilancio” volte a mantenere rappresentati nell’attivo patrimoniale i crediti inesigibili solo al fine di scongiurare gli effetti che lo stralcio avrebbe sul conto economico
Insomma, vale davvero la pena di mettere sotto il cono di luce la voce “crediti” e dotarsi di un protocollo di lavoro che dal pre- al post-vendita riduca per quanto possibile il rischio di inesigibilità del credito o, alla meno peggio, agevoli il percorso alla sua defiscalizzazione.
Assolutamente da evitare le “politiche di bilancio” volte a mantenere rappresentati nell’attivo patrimoniale i crediti inesigibili solo al fine di scongiurare gli effetti che lo stralcio avrebbe sul conto economico: è una condotta che configura un episodio di falso in bilancio che, laddove portasse l’azienda al default, condurrebbe l’amministratore alla responsabilità per bancarotta.
Se è vero che il cliente che paga di meno è quello che si lamenta di più come sostiene Arthur Bloch, lo scrittore statunitense della serie di libri La legge di Murphy, l’azienda non può mai permettersi “il cliente che non paga del tutto”.
