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Approvazione bilancio 2022 di Srl e SSD: ultimo termine per la nomina dell’Organo di controllo o del Revisore

L'approvazione del bilancio coincide con il termine ultimo per la nomina ph Rodnae Productions by Pexels

Una disposizione che inquadra, fra l’altro, l’aspetto soggettivo dell’organo di controllo e il ruolo di prestatore di servizi del revisore legale

beatrice.masserini@studiocassinis.com

L’approvazione del bilancio 2022 entro il 30 aprile (2 maggio) o entro il 30 giugno è l’ultimo termine previsto per la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle SRL e nelle SSD.

Nel caso di Srl, e quindi anche di SSD, la nomina dell’Organo di controllo o del Revisore è obbligatoria se la Società in questione:

ph August De Richelieu by Pexels

1) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

2) controlla una Società obbligata alla revisione legale dei conti;

3) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

– totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;

ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;

dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

Il termine per procedere alla nomina era stato inizialmente fissato dal D. Lgs. 14/2019 al 16 dicembre 2019 (nove mesi dall’entrata in vigore del D. Lgs. stesso). Successivamente, a seguito del D.L. 162/2019 (“Milleproroghe”), il termine stesso è stato spostato alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019 e, in un secondo momento, all’approvazione del bilancio 2020. Da ultimo, il D.L. 118/2021 ha fissato il termine alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022.

ph Vlada Karpovich by Pexels

Per il 2023 i 120 giorni previsti dall’articolo 2364, secondo comma, del Codice civile cadono peraltro il 2 maggio (essendo il 30 aprile domenica ed essendo il 1° maggio festivo). L’assemblea chiamata alla nomina dell’Organo di controllo può provvedere in tal senso anche in assenza di una specifica indicazione nell’ordine del giorno.

In tema di convocazioni, merita di essere segnalato come l’articolo 2369 del Codice civile (secondo comma, terzo periodo) preveda che, qualora la data della seconda convocazione dell’assemblea non sia indicata nell’avviso di convocazione, questa deve tenersi entro al massimo 30 giorni dalla data della prima convocazione.

Viceversa, se con la data della prima convocazione viene fissata anche la data della seconda convocazione, questa può superare l’intervallo di trenta giorni. Pertanto, se non vi è convocazione (ad esempio perché l’assemblea si tiene in sessione totalitaria), o se vi è convocazione senza indicazione della data di seconda convocazione, quest’ultima deve tenersi entro 30 giorni dalla prima.

ph Kindel Media by Pexels

Riguardo all’assetto soggettivo dell’Organo di controllo, l’articolo 2477, terzo comma, del Codice civile stabilisce l’obbligo di nomina di un Organo di controllo o di un revisore legale, portando alcuni a mettere quest’ultimo sullo stesso piano del Collegio. Tralasciando l’aspetto letterale della norma (che rimarca il fatto che il revisore non è un Organo societario di controllo), è tuttavia evidente che questa interpretazione

– si pone in contrasto con i richiami al contenuto della vigilanza presenti nel sistema (articoli 2357, 2365, comma 1, 2378, comma 4, 2386, 2389, 2426, numeri 5 e 6, 2437-ter, 2441, 2446, 2447, 2482-bis del Codice civile);

è in conflitto con i codici di autoregolamentazione dell’attività di revisione (che vieta l’assunzione della vigilanza da parte del revisore: articoli 14 e 16 del Dlgs 39/2010, e articoli 1 e 51 della Direttiva 78/660/UE);

genera situazioni di incoerenza logico-sistematica per le quali è impossibile parlare di “adeguatiassetti” a norma dell’articolo 2086 del Codice civile.

La vigilanza è, infatti, un’esclusiva del Collegio Sindacale, che è un Organo societario e che in determinati casi assume competenze sostitutive rispetto a quelle degli altri Organi sociali. Cosa, ovviamente, impossibile per il Revisore legale, che non è un soggetto organico al governo dell’impresa, ma un prestatore di servizi che assicura l’affidabilità delle rilevazioni contabili, e che non è obbligato (né legittimato) alle segnalazioni previste dall’articolo 25-bis del D. Lgs. 14/2019.