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ASD: al di sotto di 25.000 euro, fatture elettroniche degli sponsor

La fatturazione elettronica, dal 1° gennaio 2024, sarà obbligatoria per ASD e SSD ph thicha2707 freepik

Esonero per le ASD, che non superino il tetto, fino al 31 dicembre 2023, mentre per le SSD che abbiano fatturati superiori, dal 1° luglio 2022 è obbligatoria l’emissione di fatture e scontrini elettronici

beatrice.masserini@studiocassinis.com

Le ASD che operino in regime di L. 398/1991 e che, nell’anno precedente, abbiano fatturato meno di 25.000 euro per ricavi commerciali, sono esonerate fino al 31 dicembre 2023 dall’obbligo di emissione di fatture elettroniche. Possono, quindi, emettere una fattura cartacea per comunicare al cliente i dati necessari a quest’ultimo al fine della emissione della fattura elettronica per conto della ASD esonerata.

Come specificato nella FAQ 54 dell’11.01.2019 dell’Agenzia delle Entrate, il cliente emetterà una fattura elettronica, riportando gli estremi della ASD (partita Iva ed altri dati anagrafici), nella sezione “cedente/prestatore”, ed i suoi estremi nella sezione “cessionario/committente”, specificando che la fattura è emessa per conto della ASD cedente/prestatrice.

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Tuttavia, nel caso di SSD, il quadro normativo di riferimento cambia completamente: hanno l’obbligo emettere fatture elettroniche o scontrini elettronici dal 1° luglio 2022 anche per i ricavi istituzionali, cioè quelli fuori campo Iva ex art. 4 comma 4 Dpr 633/72 (ad esempio gli abbonamenti e i corsi).

Per chiarire meglio la materia che ad alcuni sfugge riepilogo questi punti essenziali:

Nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29.06.2022 era stata pubblicata la Legge n. 79 del 29.06.2022 di conversione con modificazioni, del Decreto PNRR 2 del 30 aprile 2022 n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Tra le misure fiscali adottate dal nuovo decreto, la disposizione prevista dall’art. 18 stabilisce l’obbligo di fatturazione elettronica esteso ai contribuenti forfettari e in regime di vantaggio e alle associazioni sportive dilettantistiche, in particolare:

·       a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000

·       e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti

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Tenendo conto delle difficoltà operative e tecniche che i soggetti interessati avrebbero potuto incontrare a fronte dei nuovi adempimenti posti a loro carico, era stato stabilito che nel primo trimestre di vigenza dell’obbligo (ovvero terzo trimestre del periodo d’imposta 2022) ai soggetti ai quali il predetto obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, non si applicano sanzioni se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Ovviamente, l’alternativa alla fatturazione elettronica è l’emissione – tramite registratore telematico – degli scontrini elettronici (con corrispettivi giornalieri da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate).

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Dato che si tratta di omessa fatturazione, seppure su ricavi istituzionali e quindi senza evasione di imposte, in caso di verifica fiscale, si incorre sicuramente in sanzioni.

L’argomento merita una certa attenzione dal momento che dal 1° gennaio 2024 tutte le ASD, oltre a tutte le SSD che lo sono già, saranno obbligate ad emettere fatture o scontrini in via telematica indipendentemente dal volume d’affari (è sufficiente un solo euro).