A completamento del decalogo parzialmente pubblicato, altri punti che guidano dirigenti e manager a non cadere in errori e ad interpretare al meglio norme e regole del comparto
Con questa seconda parte, viene completato l’elenco di voci fondamentali per la serena e inappuntabile gestione di una società sportiva. Un fondamentale contributo offerto dalla Dott.ssa Beatrice Masserini (Studio Cassinis): beatrice.masserini@studiocassinis.com
DECALOGO PER ASD E SSD (seconda parte)
GLI ACCORGIMENTI INDISPENSABILI PER PROMUOVERE UNA ASD/SSD
- Riportare su tutti i documenti (ricevute, fatture, volantini, insegne, ecc.) la denominazione completa società/associazione sportiva dilettantistica;

- In merito a sito web, social network e blog, oltre a quanto già segnalato, è necessario specificare su tutti i mezzi di comunicazione e/o nell’attività di promozione:
– che l’ente non ha scopo di lucro;
– le discipline sportive praticabili presso l’ente, che devono rientrare in quelle riconosciute come tali dal CONI (cfr elenco discipline sportive ammissibili deliberato dal CN n° 1568/ cfr Delibera N. 1569 del 10 maggio 2017 del Consiglio Nazionale CONI avente ad oggetto: “Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche- integrazione elenco discipline sportive ammissibili deliberato dal CN n° 1568/2016);
– l’Ente/gli Enti di Promozione Sportiva o la Federazione/le Federazioni cui la ASD/SSD è associata.
ALCUNI PUNTI ESSENZIALI NELLA GESTIONE FISCALE E OPERATIVA DELLA ASD/SSD
- E’ vietato qualsiasi tipo di distribuzione di utili anche in forma indiretta; con riferimento a suddetto ultimo profilo, rilevano operazioni (es: acquisto/cessione di beni/servizi, emolumenti, compensi a soci/amministratori, collaboratori, ecc.) anomale – ad esempio per corrispettivi abnormi e/o non congrui ai normali valori di mercato e/o comunque non supportate da valide ragioni economiche -;
- E’ vietato cedere le quote sociali per atto tra vivi, fermo restando il diritto di recesso del socio regolato dall’art. 2285 del Codice Civile;
- Obbligo di affiliazione per ogni società/associazione sportiva dilettantistica ad una Federazione sportiva nazionale o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, tesseramento di tutti gli iscritti (anche i collaboratori amministrativo-gestionali e gli istruttori), obbligo di inviare periodicamente (le tempistiche sono soggettive di ogni Ente di Promozione Sportiva) l’elenco tesserati all’Ente di promozione/Federazione (verificare annualmente la scadenza dell’affiliazione e delle tessere);

- Obbligo di aggiornare – tramite la propria area riservata e l’Ente di Promozione Sportiva cui si è affiliati – la posizione della società/associazione sportiva dilettantistica al Registro 2.0 del Coni (nuovo Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche previsto dalla Riforma dello Sport ex D. Lgs. n. 39/2021 art. 4 e ss), nonché l’elenco dei tesserati, gli eventi sportivi organizzati, le discipline sportive praticate nel proprio Centro, ed in particolare:
- inserire nel portale dell’EPS ogni tesserato, indicando le discipline sportive dallo stesso effettivamente praticate;
- inserire l’attività sportiva, didattica e formativa praticate presso il Centro, indicando durata, luogo, modalità di svolgimento.
A tale riguardo, si ricorda che:
- ai sensi della Delibera CONI n. 1574 del 2017, per attività sportiva si intende lo svolgimento di eventi sportivi organizzati dall’Organismo sportivo di riferimento es: manifestazioni, tornei, gare… promosse dall’EPS o Federazione riconosciute dal CONI; per attività didattica si indicano i corsi di avviamento allo sport, organizzati direttamente dall’Organismo sportivo o organizzati dalla ASD/SSD se espressamente autorizzati dall’Organismo sportivo di affiliazione [..]; con attività formativa si indica l’iniziativa finalizzata alla formazione dei tesserati dell’Organismo sportivo, nonché le attività di divulgazione aperte anche ai non tesserati, relativamente ad argomenti pertinenti la tecnica e l’ordinamento sportivo, la specifica disciplina sportiva promossa dalla ASD/SSD e riconosciuta dal CONI a cui prendono parte i tecnici, gli istruttori, i maestri di più di due ASD/SSD;

- con specifico riferimento all’attività didattica, è necessaria la specifica delibera autorizzativa dell’Ente di Promozione Sportiva al relativo svolgimento previo invio, da parte della ASD/SSD, dell’elenco delle relative discipline, programmi didattici, durata del corso, ecc.;
- NB: con il 2019 è divenuto attuativo il Regolamento di Funzionamento del Registro CONI nella parte in cui prevede l’inserimento dell’attività sportiva, didattica e formativa (da intendersi in senso cumulativo non già l’una attività alternativa all’altra) nel Registro CONI ad opera degli Enti affilianti.
- Ciò al fine di comprovare lo svolgimento effettivo di reale vita sportiva delle ASD/SSD, necessario ai fini del riconoscimento del CONI e per poter continuare a beneficiare delle agevolazioni fiscali.
- In difetto, infatti, segue la cancellazione dal Registro delle associazioni/società riconosciute dal CONI, ed il rischio che tutta l’attività della ASD/SSD sia riqualificata commerciale.
- E’, pertanto, necessario, che la ASD/SSD organizzi corsi didattici e che partecipi a gare relative alle discipline presso di essa praticate, comunicando i dati all’Ente di affiliazione, e che li inserisca, entro le relative scadenze, tramite l’EPS o Federazioni cui è affiliata, nel Registro CONI. A seguito delle varie proroghe dell’onere di inserimento dati nel Registro, l’attuale scadenza è fissata al 31.12.2021.
Beatrice Masserini – Studio Cassinis