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ASD: il logo sulla divisa può essere pubblicità e non sponsorizzazione ai fini IVA

Gli obblighi assunti dalla ASD devono limitarsi alla sola esposizione del logo, eslcudendo un più ampio programma di promozione ph Creative Sign Resources

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 1418 del 16 giugno 2026, affronta un tema di particolare interesse per le associazioni sportive dilettantistiche: la qualificazione, ai fini IVA, dei corrispettivi percepiti per l’apposizione del logo di un’impresa sulle divise degli atleti

beatrice.masserini@studiocassinis.com

La pronuncia evidenzia come non ogni esposizione di un marchio costituisca necessariamente una sponsorizzazione. Nel caso esaminato, i giudici hanno ritenuto che la semplice presenza del logo sulle divise integrasse una prestazione pubblicitaria, distinguendola dal contratto di sponsorizzazione in senso proprio.

ph CC Aniene

La differenza non è meramente terminologica. La sponsorizzazione presuppone normalmente un rapporto più articolato, nel quale lo sponsor associa la propria immagine a quella del soggetto sponsorizzato, ottenendo una serie di prestazioni promozionali e di valorizzazione della propria immagine. La pubblicità, invece, può esaurirsi nella mera diffusione del marchio o del messaggio commerciale attraverso un determinato mezzo, come appunto la divisa sportiva.

Per le ASD la sentenza rappresenta un richiamo importante: la qualificazione del rapporto deve dipendere dal contenuto effettivo degli obblighi contrattuali e non dalla denominazione attribuita dalle Parti. Un contratto intitolato “sponsorizzazione” potrebbe, nella sostanza, configurare una prestazione pubblicitaria, così come potrebbe verificarsi il contrario.

Dal punto di vista pratico, è opportuno che le associazioni:

  • descrivano con precisione nel contratto le prestazioni effettivamente rese;
  • distinguano la mera esposizione del marchio da eventuali ulteriori obblighi promozionali (partecipazione ad eventi, utilizzo dell’immagine degli atleti, campagne social, iniziative con lo sponsor, ecc.);
  • mantengano adeguata documentazione che dimostri le modalità concrete di esecuzione del rapporto.

La decisione conferma un principio ormai consolidato nella giurisprudenza tributaria: ai fini fiscali prevale la sostanza economica dell’operazione rispetto alla forma contrattuale.

Per le associazioni sportive ciò significa prestare particolare attenzione alla redazione dei contratti, evitando formule standardizzate, che potrebbero non riflettere le prestazioni realmente svolte.

Spunto operativo: in sede di revisione dei contratti con gli sponsor è consigliabile verificare se gli obblighi assunti dalla ASD consistano nella sola esposizione del logo oppure comprendano un più ampio programma di promozione dell’immagine dell’impresa. Da questa analisi può dipendere la corretta qualificazione fiscale del rapporto.

Nota: la pronuncia affronta la qualificazione della prestazione ai fini IVA sulla base delle specifiche circostanze del caso concreto e non introduce un principio secondo cui ogni logo sulle divise debba essere sempre considerato pubblicità, anziché sponsorizzazione. La valutazione resta necessariamente legata al contenuto effettivo del rapporto contrattuale.