Per le ASD non bastano l’affiliazione ad un EPS e l’iscrizione al CONI: conta l’effettivo svolgimento dell’attività che non deve avere fini di lucro
beatrice.masserini@studiocassinis.com
Se viene riscontrata la prevalenza di un’attività commerciale, quale la ricerca di sponsor-clienti, si verte nel reddito d’impresa ordinario.
Lo afferma l’ordinanza n. 6361/2023 della Corte di Cassazione. Il contenzioso nasceva con la notifica di un avviso di accertamento alla ASD per l’anno 2007, con cui l’Ufficio le aveva contestato un maggiore reddito d’impresa, oltre a maggiori Iva e ritenute.
I giudici dell’Appello avevano accertato, innanzi tutto, che la Federazione sportiva di riferimento era confluita nel Coni nel 2011 e che la qualificazione di ASD “risultava sussistere anche per gli anni precedenti, stante la pregressa affiliazione all’Ente di Promozione Sportiva, per poi osservare che la documentazione prodotta dall’appellante provava essere una ASD”.

Nel suo ricorso l’Agenzia delle Entrate si doleva del fatto che la CTR non avesse verificato non solo la mancata corrispondenza a tutti i requisiti formali (e non solo ad una parte) per la qualifica di ASD, peraltro assunta solo nel 2010, ma avesse ignorato lo svolgimento di un’attività prettamente commerciale, in quanto “non risultava che procedesse alla formazione di piloti e/o navigatori, ma partecipava a rally con piloti esperti anche non tesserati, proprio per ottenere migliori risultati, migliore visibilità e maggiori contratti pubblicitari”.
Non solo l’assenza degli altri parametri, ma la mancanza assoluta della finalità di sviluppo e di diffusione dell’attività di automobilismo, non poteva consentire all’associazione di essere inquadrata nelle ASD.
La Corte, richiamandosi ad una sua precedente pronuncia (sentenza n. 30008/2021), ricorda che “le esenzioni d’imposta a favore delle associazioni non lucrative – e, specificamente, delle ASD – dipendono non dalla veste giuridica assunta dall’associazione, bensì dall’effettivo esercizio di un’attività senza fine di lucro, sicché l’agevolazione fiscale non spetta in base al solo dato formale dell’affiliazione al Coni, bensì per l’effettivo svolgimento dell’attività considerata”.