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ASD: verifica concreta sulle attività svolte

ph Torbay Leisure Center

La CGT Puglia ha confermato il regime agevolativo della ASD attiva nel nuoto. Il Fisco aveva contestato la prevalenza di tesserati FIN tra gli iscritti all’Ente. Secondo il giudice va riscontrata l’operatività reale, ad esempio, anche in base ai corsi prenatatori

beatrice.masserini@studiocassinis.com

Rientra nel regime agevolativo previsto dall’articolo 148, comma 3, del DPR 917/86 e dall’articolo 4, comma 4, del DPR 633/1972, ai fini Iva, qualsiasi attività svolta da una ASD, che sia accessoria o di completamento della principale attività svolta dall’ente. Tanto afferma la Cgt di II grado della Puglia nella sentenza 1558 del maggio 2026, sezione 1.

Respingendo l’appello dell’Ufficio, la Corte ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento con cui il Fisco aveva disconosciuto i benefìci tributari concessi ad una ASD sulla base di una verifica fiscale, da cui era emerso che l’ente svolgeva in concreto attività commerciale. In particolare, l’Ufficio aveva riscontrato che l’associazione agiva come ente economico, avendo rilevato la prevalenza dell’esercizio di attività commerciale sia dal numero dei tesserati alla FIN (inferiore a quello dei non tesserati), sia dalla pratica di ulteriori attività sportive per le quali l’associazione non aveva presentato l’elenco dei tesserati.

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La Corte territoriale ha respinto la tesi dell’Ufficio, in quanto fondata solo su elementi formali e non sulla verifica in concreto dell’attività svolta dall’ente associativo e rispondente effettivamente agli scopi statutari.

Dall’esame della documentazione, infatti, il Collegio ha rinvenuto non solo che la prevalente attività dei tesserati mirava al raggiungimento delle finalità statutarie di promozione delle attività acquatiche (nella specie, il nuoto), ma anche che le ulteriori discipline cosiddette «a secco» (specificamente la «ginnastica prenatatoria» e l’attività «a secco») rientrano nella principale attività svolta dall’ente, essendo connesse al nuoto.

Pertanto, visto che la finalità statutaria è risultata ancorata al perseguimento in concreto degli scopi istituzionali dell’ente, è illegittimo l’atto impositivo fondato su dati di carattere formale.

La pronuncia si pone in linea con la normativa di settore, essendo pacifico che la natura di ente non commerciale deriva dal fatto che lo stesso non svolge in forma prevalente ed esclusiva attività d’impresa. E ciò non è dato dall’oggetto statutario, bensì dall’attività in concreto svolta, che deve essere in rapporto di strumentalità con gli scopi istituzionali dell’ente.

L’articolo 149 del Tuir dispone, infatti, che indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta.

È, infatti, opinione comune in giurisprudenza che per beneficiare delle agevolazioni fiscali, le associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l’effettivo esercizio di un’attività senza fine di lucro, occorrendo che i compensi siano erogati nell’ambito di un’effettiva attività sportiva dilettantistica e non di un’attività commerciale (Cassazione, ordinanze 7217/26, 4476/26, 686/26).

È, pertanto, onere del giudice verificare in concreto se l’ente riceve da tale attività un utile, ovvero, se detta attività, benché d’impresa, non venga svolta in modo prevalente.