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Attività commerciali connesse e raccolte fondi: il nuovo art. 25 l. 133/1999

Valutare con attenzione la prevalenza e la connessione funzionale delle attività rispetto agli scopi istituzionali - Wbox AI

La Circolare dedica un chiarimento significativo all’ambito applicativo dell’art. 25, comma 2, L. 133/1999, norma che da oltre vent’anni rappresenta uno dei principali strumenti di agevolazione fiscale per le ASD e SSD

beatrice.masserini@studiocassinis.com

La disposizione, come noto, consente di non considerare commerciali — e quindi

di non assoggettare a tassazione — alcune attività svolte dagli enti sportivi, purché connesse agli scopi istituzionali e non prevalenti rispetto a questi ultimi.

Con l’intervento del DL 38/2026, il legislatore ha ridefinito il perimetro della norma, introducendo criteri più chiari per distinguere le attività realmente funzionali alla promozione sportiva da quelle che, pur svolte dall’ente, presentano una natura commerciale autonoma. La Circolare 7/E recepisce questa impostazione e fornisce indicazioni utili per la corretta qualificazione delle attività.

In particolare, vengono considerate attività connesse — e quindi non commerciali — quelle che:

•    sono strumentali alla pratica sportiva dilettantistica;

•    sono rivolte principalmente ad associati, tesserati o partecipanti alle attività istituzionali;

•    non presentano un carattere di autonomia economica rispetto all’attività sportiva;

•    non generano un profitto sistematico, ma hanno finalità di sostegno all’attività istituzionale.

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Rientrano tipicamente in questa categoria:

•    la gestione di bar o punti ristoro interni, quando funzionali alle attività sportive e non aperti al pubblico indistinto;

•    la vendita di abbigliamento tecnico o materiale sportivo recante il marchio dell’associazione/società;

•    la concessione temporanea degli impianti a soggetti che partecipano alle attività dell’ente;

•    le attività di formazione ed aggiornamento rivolte ai tesserati.

RACCOLTE FONDI

La Circolare chiarisce, inoltre, il regime delle raccolte fondi, che possono beneficiare della non commercialità se:

•    sono occasionali;

•    sono collegate ad eventi sportivi od istituzionali;

•    non costituiscono una fonte stabile di finanziamento;

•    rispettano i limiti e le condizioni previsti dalla normativa di settore.

Sono esempi di raccolte fondi non commerciali:

•    eventi celebrativi o manifestazioni sportive con vendita di gadgets;

•    cene sociali organizzate in occasione di ricorrenze associative;

•    iniziative di autofinanziamento collegate a progetti specifici.

La Circolare, nel recepire le modifiche normative, invita gli enti sportivi a valutare con attenzione la prevalenza e la connessione funzionale delle attività rispetto agli scopi istituzionali, sottolineando che la non commercialità non può essere invocata quando l’attività assume una dimensione economica autonoma o si rivolge al pubblico indistinto. In definitiva, il nuovo perimetro dell’art. 25 L. 133/1999 — come interpretato dalla Circolare — mira a garantire un equilibrio tra la necessità degli enti sportivi di autofinanziarsi e l’esigenza di evitare che attività di natura commerciale vengano impropriamente ricondotte nell’alveo delle attività istituzionali.

IMPLICAZIONI OPERATIVE PER ASD E SSD

La Circolare, pur non avendo valore normativo, ha ricadute operative immediate.

 Gli enti sportivi devono:

•    verificare la coerenza dello statuto con le clausole del comma 8 dell’art. 148 TUIR;

•    monitorare la soglia dei 15.000 euro per ciascun lavoratore sportivo;

•    gestire correttamente i rimborsi forfettari ai volontari e le comunicazioni al RASD;

•    applicare l’esclusione IRAP fino a 85.000 euro per i co.co.co.;

•    utilizzare la dispensa IVA solo se ricorrono i requisiti;

•    trattare la cessione del contratto dell’atleta come operazione rilevante ai fini IVA;

•    verificare la corretta applicazione dell’art. 25 L. 133/1999.