Un’ ulteriore aggiornamento di Beatrice Masserini sull’interpretazione di uno dei punti che prevede la Legge di Bilancio 2022 a beneficio della pratica sportiva
Gli ultimi aggiornamenti forniti da Studio Cassinis e Beatrice Masserini in materia normativa e sulle relative interpretazioni si rivelano di particolare aiuto e molto utili. Ancor più in merito al Bonus che evoca il titolo di questo articolo, sicuramente apprezzabile per i benefici che comporta, ma che richiede di seguire un preciso iter per accedervi, attendendo la scadenza indicata dallo stesso Decreto, per cui bisognerà attendere il prossimo febbraio 2023.

beatrice.masserini@studiocassinis.com
BONUS ATTIVITA’ FISICA ADATTATA: DAL 15 FEBBRAIO 2023 LE DOMANDE
L’Agenzia delle Entrate definisce le modalità, i termini di presentazione ed il contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta per l’attività fisica adattata previsto dalla Legge di Bilancio 2022 (Provv. AE n. 382131 dell’11 ottobre 2022)
Per poter fruire del credito d’imposta per l’attività fisica adattata, i contribuenti devono inviare un’istanza, dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023, esclusivamente con modalità telematiche, anche tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni (di cui all’art. 3 c. 3 DPR 322/98), mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’istanza, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, fino al 15 marzo 2023 i contribuenti possono:
- inviare una nuova istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima istanza validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
- presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.
Ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2022, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da pubblicare entro 10 giorni a partire dal 15 marzo 2023 (scadenza del termine di presentazione delle istanze), è comunicata la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto.

La percentuale in questione è ottenuta sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e quello complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze. Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle predette spese agevolabili risulti inferiore al limite complessivo di spesa, la percentuale è pari al 100%.
Si ricorda che, il credito d’imposta in oggetto spetta alle persone fisiche che nel 2022 sostengono spese documentate per lo svolgimento di attività fisica adattata.
L’attività fisica adattata comprende programmi di esercizi fisici, la cui tipologia ed intensità sono definite mediante l’integrazione professionale ed organizzativa tra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi ed in strutture di natura non sanitaria, come le c.d. palestre della salute, al fine di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione (art. 2 c. 1 lettera e D. Lgs. 36/2921).

Il credito in oggetto:
- è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute. L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi;
- non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese.
Quanto ai controlli, qualora l’Agenzia delle Entrate accerti che l’agevolazione sia in tutto od in parte non spettante, procede al recupero del relativo importo.