Le famiglie nel periodo estivo si appoggiano ai centri sportivi per il servizio che assicura svago, sport e divertimento per i propri figli: il beneficio fiscale è solo riferibile alle attività sportive istituzionali dell’ente sportivo
beatrice.masserini@studiocassinis.com
La spesa per la frequenza del campo estivo non rientrerebbe in alcuna delle tipologie di spesa ritenute detraibili ai fini Irpef. Tuttavia, alle condizioni previste dalla norma di riferimento (articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies, del DPR 917/1986, Tuir), si potrebbe fruire del beneficio fiscale per la sola parte di spesa riferita all’attività sportiva (purché praticata da ragazzi e ragazze di età compresa tra i 5 ed i 18 anni), laddove la struttura in cui viene svolta sia riconosciuta tra quelle che permettono il beneficio fiscale.

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 24/E/2022, la detrazione (del 19% su un importo massimo di spesa pari a 210 euro, per i titolari di reddito fino a 120.000 euro) spetta per l’iscrizione annuale e l’abbonamento a società ed associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, rispondenti alle caratteristiche individuate con il Decreto Ministeriale 28 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2007, n. 106.

Si evidenzia che, per “associazioni e società sportive”, si intendono le società e associazioni di cui all’articolo 90, commi 17 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, che riportino espressamente nella propria denominazione la dicitura delle finalità sportive e della natura dilettantistica.
