Con il Provv. 15 gennaio 2025 n. 9454, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio portale la versione definitiva della Certificazione Unica 2025, con le specifiche tecniche; il Modello recepisce le novità del 2024
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Struttura del modello
Il modello di Certificazione Unica 2025 conferma la struttura degli anni precedenti, composta da:
- Frontespizio: dati anagrafici del sostituto, dati anagrafici del contribuente;
- Certificazione dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati: dati fiscali (redditi, ritenute, acconti, oneri deducibili e detraibili, imposta lorda, dati dei conguagli, arretrati, TFR, ecc.), dati previdenziali ed assistenziali, prospetto dei familiari a carico e TFR;
- Certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi (dati fiscali relativi ai compensi erogati ed alle ritenute operate) e le somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio;
- Dati relativi alle locazioni brevi.

Anche per quest’anno la Certificazione Unica si compone di due Modelli:
- la CU sintetica, versione semplificata della certificazione da consegnare al percipiente;
- la CU ordinaria, versione composta da ulteriori campi, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate.
Tra le novità, giova ricordare che il Decreto Semplificazioni in materia di adempimenti tributari ha stabilito che dal 2025, relativamente ai compensi erogati a partire dal 1° gennaio 2024, i sostituti di imposta sono esonerati dal rilascio della Certificazione Unica verso i soggetti in regime forfettario e quelli in regime fiscale di vantaggio (art. 3 D. Lgs. 1/2024).
Lavoro sportivo
Le novità che lo scorso anno hanno interessato la disciplina del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico riverberano i loro effetti anche nel modello CU2025 e consentono la riduzione dei codici che identificano le somme erogate, rispetto al precedente modello di Certificazione Unica. Per quanto riguarda il lavoro autonomo sportivo, è stata eliminata la codifica reddituale “N1” che individuava l’indennità di trasferta, rimborso forfettario di spese, premi e compensi erogati fino al 30 giugno 2023, nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche ed in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche. Per i compensi erogati agli sportivi fino al 30 luglio 2024, si utilizzeranno i seguenti codici distinti per tipologia reddituale:

- “A” per gli sportivi professionisti abituali;
- “A” con codice 20 (da indicare nel campo 6) per gli sportivi dilettanti abituali;
- “N2” per gli sportivi professionisti assimilati;
- “N3” per gli sportivi dilettanti assimilati.
Per i compensi erogati agli sportivi dopo il 30 luglio 2024, si ricorda che l’art. 3 DL 71/2024, ha abrogato la lettera a), comma 2, dell’art. 53 del TUIR; ciò ha consentito di includere nel lavoro sportivo unicamente il lavoro subordinato, le collaborazioni coordinate e continuative ed il lavoro autonomo abituale.
Nei punti 781 e 784 va indicato l’importo lordo del reddito di lavoro sportivo svolto nell’ambito delle attività dilettantistiche, comprensivo della franchigia di 15.000 euro (art. 6, comma 6, D. Lgs. 36/2021). Nei punti 782 e 785 va indicato l’importo lordo delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori sportivi professionisti di età inferiore a 23 anni (art. 6, comma 6-ter, D. Lgs. 36/2021), comprensivo della franchigia di 15.000 euro. Nel caso in cui il sostituto d’imposta conguagli redditi derivanti da altri rapporti di lavoro sportivo, quest’ultimo dovrà riportare tali redditi nei punti 781, 784, 782 e 785. Nei punti 783 e 786 vanno indicati i redditi già riportati nei punti 1 e 2 che non derivino né da rapporti di lavoro sportivo svolti nell’ambito delle attività dilettantistiche, né da rapporti di lavoro sportivo svolti nell’ambito delle attività professionistiche.
