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COVID: LA PROROGA DELLE CONCESSIONI PER LA GESTIONE È AUTOMATICA PER LE ASD (E PER LE SSD?)

Impianti pubblici e sistema delle concessioni non sempre chiaro

Una sentenza del TAR di Roma ribadisce che per la gestione di Impianti Sportivi prevalgono automatismi senza provvedimenti appannaggio delle ASD, ma per le SSD manca una precisa citazione, ancorchè sia intuibile un’estensione che le ricomprenda

Abstract – Il TAR Roma, con la sentenza n. 12784 del 9.12.2021, precisa che la proroga di cui all’art. 10-ter del decreto Sostegni bis – per cui le concessioni su impianti sportivi, affidate ad ASD e scadenti entro il 31.12.2021, sono prorogate fino al 31.12.2021 – è automatica e non richiede un provvedimento amministrativo ad hoc, fermo restando che le condizioni della concessione in fase di proroga non possono essere peggiorative rispetto a quelle originarie. La sentenza non chiarisce, invece, se la medesima norma sia applicabile anche alle SSD ancorché, a quest’ultimo proposito, un criterio interpretativo sistematico suggerirebbe tale estensione del suo campo di applicazione.

Stadio Cozzoli di Molfetta- ph Sport&Impianti, credits Franco Pasini

Una recentissima sentenza del TAR di Roma ci consente di cogliere l’occasione di commentare una disposizione normativa la cui interpretazione, purtroppo, non è pacifica.

La disposizione normativa è quella dell’art. 10-ter del decreto c.d. Sostegni bis (D.L. 25 maggio 2021, n. 73, conv. dalla L. 23 luglio 2021, n. 106), ove si prevede che, all’art. 100 del c.d. “Decreto Agosto” (D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, conv. con L. 13 ottobre 2020), sia inserito il seguente periodo:

“Al fine di sostenere le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid 19, le concessioni a tali associazioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle associazioni stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni legislative”.

La sentenza è quella del TAR Roma n. 12784, pubblicata il 9.12.2021, la quale si riferisce al caso in cui una ASD, concessionaria di un impianto sportivo fino al 31.12.2020, che aveva risposto positivamente alla richiesta dell’Amministrazione Comunale di manifestare l’interesse per una proroga triennale di tale concessione, fino alle fine del 2023.

L’Amministrazione aveva quindi assunto il provvedimento di proroga ma, per il periodo di proroga, aveva chiesto il pagamento di un canone superiore a quello previsto nel corso della durata originaria della concessione e l’ASD aveva impugnato il provvedimento.

Gli impianti acquatici pubblici necessitano di allungamento delle concessioni

Il TAR, richiamando anche le disposizioni relative al riequilibrio economico-finanziario delle concessioni, incluso l’art. 216, c. 2, del Decreto Rilancio, evidenzia la contraddittorietà e l’illogicità della scelta di applicare, durante la proroga, condizioni addirittura peggiorative rispetto a quelle originarie della concessione,<<dal momento che il legislatore ha inteso consentire la proroga unicamente al fine di favorire il “graduale recupero e l’ammortamento degli investimenti effettuati o programmati” a causa della sospensione delle attività sportive dovuta all’emergenza sanitaria Covid-19, e non già al fine di realizzare maggiori introiti per le amministrazioni>>.

Il TAR evidenzia la contraddittorietà e l’illogicità della scelta di applicare, durante la proroga, condizioni addirittura peggiorative rispetto a quelle originarie della concessione

Altra parte estremamente interessante della sentenza è quella in cui si precisa che la proroga delle concessioni in scadenza, relative ad impianti sportivi, disposta dal Sostegni bis fino al 31.12.2023, è automatica e non richiede un provvedimento amministrativo, dovendosi intendere già disposta in forza della legge che ha la capacità di integrare, in via diretta, le condizioni contrattuali. Anche per questo aspetto si riporta un passaggio significativo della decisione:

<<Per quanto concerne la durata della proroga il Collegio evidenzia come il legislatore ha stabilito… la proroga in via generalizzata al 31.12.2023 delle concessioni… La proroga introdotta dal legislatore ha natura di legge-provvedimento immediatamente efficace che opera automaticamente e in via generalizzata… La disposizione, di conseguenza, etero-integra, ai sensi dell’art. 1374 c.c., il rapporto concessorio in essere sotto il profilo del termine di durata….La proroga del termine, stabilita ex lege, non necessita dell’intermediazione di alcun potere amministrativo; di conseguenza, l’eventuale atto amministrativo che sopraggiunga non avrà natura costitutiva ma, ove adottato, avrà chiaramente natura dichiarativa o ricognitiva di un effetto stabilito ex ante dal legislatore e già prodottosi in concreto tra le parti del rapporto amministrativo…>>.

La proroga delle concessioni in scadenza è automatica e non richiede un provvedimento amministrativo

Impianto sportivo di Codogno – ph Sport&Impianti

Il TAR, quindi, offre uno spunto molto interessante in relazione ai “meccanismi” per l’applicazione della norma relativa al Sostegni bis che, evidentemente, determina una proroga automatica ed immediata: il TAR afferma che tutte le concessioni in scadenza, relative ad impianti sportivi, devono considerarsi automaticamente prorogate al 31.12.2023 senza che occorra un provvedimento amministrativo dell’Ente Concedente.

Ciò detto, purtroppo, il TAR non affronta un’altra tematica che riguarda sempre la norma del Sostegni bis e che sta mettendo in difficoltà molti concessionari e anche molti concedenti: ci si riferisce al fatto che tale norma richiama espressamente soltanto le ASD e non le SSD.

Tale norma richiama espressamente soltanto le ASD e non le SSD

Essendo auspicabile l’intervento di autorevole fonte (che non risulta esserci stato nel momento in cui si scrive) utile a chiarire anche quest’ultimo aspetto, l’adozione di un criterio interpretativo sistematico, che consideri il significato della disposizione normativa nell’ambito del suo contesto più ampio, fa propendere per un’interpretazione indirizzata ad estendere anche alle SSD la norma del Sostegni bis. Infatti:

Le piscine sono impianti pubblici gestiti da ASD o SSD: discriminare in tema di concessioni sarebbe un non senso – ph WaterVision

– innanzitutto, l’art. 100, c. 1, del D.L. 104/2020, disciplina le “Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale” includendo quelle gestite dalle “società sportive iscritte al registro CONI”, cosicché non si vede perché l’integrazione introdotta dal Sostegni bis allo stesso primo comma dell’art. 100, riguardante la proroga delle concessioni relative ad impianti sportivi su terreni demaniali o comunali, debbano invece riguardare le sole ASD (il “sistema” della norma di cui al citato art. 100, c. 1, suggerisce che il suo campo di applicazione riguardi tutte le concessioni trattate dallo stesso art. 100, sia nel caso in cui ne siano titolari SSD sia nel caso in cui ne siano titolari ASD);

la ratio della norma introdotta dal Sostegni bis risulta essere collegata alle regole del riequilibrio economico-finanziario che non è una prerogativa delle ASD, come chiarito sia dai principi generali in materia di contratti di concessione di cui alla parte III del Codice dei Contratti Pubblici (art. 165) sia dall’art. 216, c. 2, del c.d. Decreto Rilancio (n. 34/2020) avuto specifico riguardo alle concessioni relative ad impianti sportivi;

– come noto, il sistema normativo generale vede le SSD e le ASD sempre equiparate ma ciò non solo con riferimento alle norme in ambito fiscale e nell’ambito della disciplina del lavoro sportivo (cfr. per esempio, art. 90, legge n. 289/2002 e recenti Decreti attuativi della c.d. Riforma dello Sport), ma anche con riferimento alla materia degli affidamenti delle gestioni di impianti sportivi (che è ciò di cui tratta il Sostegni bis), come si può riscontrare anche dalla disposizione di cui all’art. 15, c. 6, del D.L. 25 novembre 2015, n. 185, conv. dalla L. 22 gennaio 2016, n. 9, e, più recentemente, dal d.Lgs. 28.2.2021, n. 38 (introdotto con la Riforma dello Sport), che si riferisce a tali affidamenti agli artt. 4 e 5, ponendo esattamente sullo stesso piano le ASD e le SSD.

Come detto, in ogni caso, si auspica l’intervento di un’autorevole fonte che consenta di chiarire questo fondamentale aspetto in un momento così delicato anche per le SSD, le quali, com’è condivisibile, reclamano la certezza del diritto.

Il sistema normativo generale vede le SSD e le ASD sempre equiparate non solo con riferimento alle norme in ambito fiscale e della disciplina del lavoro sportivo, ma anche in materia di affidamenti delle gestioni di impianti sportivi

Ph Codex

Scritto da Lorenzo Bolognini