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Decreto Milleproroghe: cosa c’è da sapere sullo Sport e sulle novità introdotte

Milleproroghe: le novità e la materia riferita allo sport

Il puntuale contributo di Beatrice Masserini per capire cosa cambia per il nostro settore e per altri ambiti dopo il Milleproroghe pubblicato in Gazzetta e firmato dal Presidente Mattarella con qualche riserva che tocca in parte pure gli operatori sportivi (vedi i Balneari)

Diamo evidenza all’eccellente riepilogo che ha inoltrato anche alla ns redazione, con l’abituale stile professionale, Beatrice Masserini di Studio Cassinis. Scompaginiamo solo l’ordine dato dall’autrice per dare prima risalto ai punti che riguardano lo Sport, quando in originale erano stati collocati verso la fine.

Questo per consentire al lettore di wbox di esaminare immediatamente la materia che lo vede più interessato, ovviamente senza perdere di vista tutto quanto sapientemente riepilogato, con l’abituale chiarezza, dalla Masserini

ph Adnkronos

beatrice.masserini@studiocassinis.com  

DECRETO MILLEPROROGHE 2023: IN GAZZETTA UFFICIALE LA LEGGE DI CONVERSIONE

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023 la Legge di Conversione n. 14 del 24.02.2023 del Decreto Milleproroghe (D.L. 198/2022), che trovate in allegato a questa email.

Tante le novità che entrano in vigore: dalla possibilità per le assemblee di società, associazioni e fondazioni di svolgersi online fino al 31 luglio 2023, alla proroga al 31 marzo 2023 del termine per la comunicazione delle opzioni di cessione e sconto in fattura, allo slittamento al 31 dicembre 2023 del termine per completare gli investimenti in beni materiali ed immateriali ordinari e materiali 4.0 “prenotati” nel 2022. Via libera anche alla proroga fino al 30 giugno 2023 dello smart working per fragili e genitori di under 14.

Diventano, quindi, definitive le modifiche inserite nel corso dell’esame parlamentare. Vediamo quali sono le novità che entrano in vigore, dando prima evidenza alle note interessanti per il settore sportivo.

Dal primo luglio cambiano le regole per i lavoratori sportivi – ph Institute of Swimming

PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI SPORT

L’aspetto senz’altro di maggior rilievo relativo alla conversione del Decreto Milleproroghe in materia di sport (articolo 16) riguarda l’ambito del differimento dal 1° gennaio 2023 al 1° luglio 2023 del termine iniziale di applicazione di una serie di norme della Riforma in materia di enti sportivi, professionistici e dilettantistici, e di lavoro sportivo (D. Lgs. 36/2021). È stato specificato, relativamente al trattamento tributario dei compensi dei lavoratori dell’area del dilettantismo, che la quota COMPLESSIVA esclusa dalla base imponibile Irpef, anche per il periodo di imposta 2023, è comunque pari a 15.000 euro (fino all’anno scorso l’esenzione si fermava a 10.000 euro), sebbene l’applicazione del nuovo inquadramento fiscale scatti a metà anno.

Ricordiamo che, per quanto riguarda i compensi eccedenti la franchigia, la precedente disciplina prevedeva, oltre i 10.000 euro esenti, l’assoggettamento di una prima quota (20.658,28 euro) ad una ritenuta a titolo d’imposta del 23% (oltre alle addizionali regionale e comunale) e l’applicazione della tassazione ordinaria sulla parte restante; invece, la nuova disciplina (art. 36, comma 6, D. Lgs. 36/2021), dopo i 15.000 euro esenti, dispone da subito l’applicazione della tassazione ordinaria (lettera a-bis, comma 1 – nuova) e non più alcuna ritenuta. Quindi, considerata l’entrata in vigore della Riforma a partire dal 1° luglio 2023, il collaboratore sportivo che fino al 30 giugno 2023 percepisca compensi esenti per 10.000 euro, nel prosieguo dell’anno, con il nuovo inquadramento lavoristico potrà cumulare al massimo ulteriori 5.000 di compensi che non concorrono alla formazione del reddito. Così come, se il collaboratore sportivo avrà percepito fino al 30 giugno 2023 compensi sportivi quali redditi diversi per un totale di 5.000 euro, potrà per i restanti sei mesi del 2023, percepire in fascia esente come reddito da lavoro sportivo ulteriori 10.000 euro. Ed è chiaro che, qualora il collaboratore abbia percepito già nel primo semestre più di 10.000 euro, e quindi sull’eccedenza abbia subìto le ritenute stabilite dall’art. 25 della Legge 133/1999, potrà comunque fruire nel secondo semestre di una ulteriore quota non imponibile di 5.000 euro.

Anche per il periodo di imposta 2023 la base imponibile per il personale sportivo è pari a 15.000 euro – ph Les Mills

Relativamente all’aspetto contributivo, la Legge di Conversione non interviene a regolare il passaggio del regime ai fini previdenziali; si può quindi ritenere, in attesa di opportune precisazioni, che la fascia di esenzione contributiva fino a 5.000 per il lavoro sportivo si possa calcolare sulle somme corrisposte a tale titolo a partire dal 1° luglio 2023, a prescindere dagli importi percepiti fino al 30 giugno 2023 a titolo di reddito diverso. Inoltre, la Legge di Conversione non ha modificato la norma di salvaguardia introdotta con l’art. 35 co. 8-quater del D. Lgs. 36/2021; di conseguenza, in relazione ai rapporti di lavoro sportivo ex art. 67 comma 1 lett. m) del Tuir iniziati prima del 1° luglio 2023, non si dà luogo a recupero contributivo.

Tra le principali novità che entrano in vigore, si segnala:

 – il rinvio al 31 marzo 2023 del termine per la comunicazione delle opzioni di cessione e sconto in fattura (articolo 3, comma 10-octies);

 – la possibilità per le assemblee di società, associazioni e fondazioni di svolgersi online fino al 31 luglio 2023 (articolo 3, comma 10-undecies);

 – la sospensione dal 1° aprile 2022 al 30 ottobre 2023 dei termini per gli adempimenti delle agevolazioni prima casa (articolo 3, comma 10-quinquies);

 – la riapertura fino al 31 dicembre 2023 del termine entro il quale organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale ed ONLUS possono adeguare i loro statuti alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo settore con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria (articolo 9, comma 3-bis);

 – la proroga fino al 30 giugno 2023 dello smart working per fragili e genitori di under 14 (articolo 9, commi 4-ter e 5-ter);

 – la conferma fino al 2026 della possibilità di accedere all’isopensioneper le aziende con più di 15 dipendenti interessate da eccedenze di personale – con un anticipo fino ad un massimo di 7 anni (articolo 9, comma 5-bis);

 – l’estensione fino al 30 giugno 2025 della possibilità di utilizzo, mediante somministrazione di lavoro a tempo determinato di lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie di somministrazione, per periodi superiori a 24 mesi (articolo 9, comma 4-bis);

 – lo slittamento al 31 dicembre 2023 del termine per completare gli investimenti in beni materiali ed immateriali ordinari e materiali 4.0 “prenotati” nel 2022 (articolo 12, commi 1-bis e 1-ter).

ph ANSA/Angelo Carconi

Ecco quali sono le novità per lo stralcio delle cartelle per i Comuni.

Con la Legge di Conversione diventano definitive anche le novità in materia di stralcio delle cartelle per i Comuni (articolo 3-bis).

In estrema sintesi, le nuove norme prevedono che, entro il 31 marzo 2023, i Comuni hanno la possibilità di:

– non aderire allo stralcio parziale con apposita delibera;

– aderire allo stralcio parziale senza alcuna delibera;

– di adottare apposita delibera per applicare lo stralcio totale.

 

Quali sono le disposizioni confermate.

Tra le disposizioni contenute nel testo originario del Decreto che non hanno subìto modifiche durante l’iter di conversione, si segnalano:

– la proroga al 30 giugno 2023 quale termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2021 (articolo 3, comma 1);

– il rinvio al 1° gennaio 2024 del divieto di emettere fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche e dell’obbligo di invio dei dati al sistema TS, mediante la memorizzazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi giornalieri (articolo 3, commi 2 e 3);

– la sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, anche agli esercizi in corso al 31 dicembre 2023 (articolo 3, comma 8);

– la sterilizzate anche delle perdite 2022 (articolo 3, comma 9).