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DECRETO SOSTEGNI TER CONVERTITO IN LEGGE E PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE

Uno stralcio del comunicato sul nuovo Decreto inviato da Beatrice Masserini di Studio Cassinis in data 29 marzo 2022

Questo contributo della dottoressa Masserini viene limitato ad alcuni dei punti più salienti per i settori Sport, Turismo, filiere ad essi collegate, Enti Locali da cui dipendono molti impianti sportivi. Per avere ulteriori dettagli o approfondire l’argomento il riferimento è beatrice.masserini@studiocassinis.com

Il Decreto-Legge Sostegni ter n. 4 del 27 gennaio 2022, è stato convertito in legge (Legge n. 25 del 28.03.2022) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2022, che trovate in allegato: dalla pag. 1 alla pag. 27 si trova la Legge e dalla pag. 28 alla pag. 216 il Decreto-Legge coordinato con la Legge di conversione.

Il testo coordinato è redatto dal Ministero della Giustizia al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del Decreto-Legge, integrate con le modifiche apportate dalla Legge di conversione, sia di quelle richiamate nel Decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia dei singoli atti legislativi.

Il Decreto convertito è entrato in vigore oggi, 29 marzo 2022.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del Decreto Sostegni ter, entrano in vigore le modifiche inserite nel corso dell’esame parlamentare, tra cui la riapertura dei termini per la rottamazione-ter e il saldo e stralcio, la possibilità di annullare anche ai fini civilistici la rivalutazione o il riallineamento di marchi o avviamenti, l’ampliamento dei settori ammessi alla Cassa integrazione scontata e la conferma, fino al 31 dicembre 2022, del regime transitorio riferito alle missioni dei lavoratori somministrati. Diventa definitiva anche la proroga al 29 aprile del termine per l’invio delle comunicazioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito in relazione alle spese sostenute nel 2021 ed alle rate residue del 2020.

Le misure urgenti contenute nel Decreto-Legge sono articolate in 5 Titoli.

Il Titolo I (Sostegno alle imprese e all’economia in relazione all’emergenza Covid-19) reca misure di sostegno per numerose categorie di attività che siano state maggiormente colpite dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Di seguito si riportano le misure maggiormente significative, raggruppate in base ai settori ed alle tipologie di attività beneficiarie.

MISURE PER LE ATTIVITÀ ECONOMICHE CHE ABBIANO SUBÌTO UNA CONTRAZIONE SIGNIFICATIVA DEL FATTURATO

Si segnalano, in particolare:

–          l’istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio, rivolto alla concessione di contributi a fondo perduto in favore di imprese, identificate da specifici codici ATECO, le quali abbiano maturato, nell’anno 2019, ricavi non superiori a 2 milioni di euro, e che abbiano subìto una contrazione del fatturato di almeno il 30% rispetto al 2019 (articolo 2. Al comma 1 di tale articolo 2 sono riportati i codici ATECO interessati);

–          lo stanziamento di nuove risorse in favore delle imprese che svolgono attività prevalente di organizzazione di feste e cerimonieristorazionecateringgestione di piscine e bar, le quali abbiano subìto nel 2021 una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto al 2019 (articolo 3, comma 2).

MISURE PER IL TURISMO

Tra le principali misure di sostegno al settore turistico si segnalano, in particolare:

–          l’incremento di ulteriori 105 milioni di euro del Fondo unico nazionale per il turismo per l’anno 2022, al fine di destinare le risorse aggiuntive al riconoscimento di sgravi contributivi, alle imprese autorizzate al trasporto turistico di persone mediante autobus coperti, al sostegno alla continuità aziendale ed alla tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator, che abbiano subìto una contrazione media del fatturato di almeno il 30% rispetto al 2019 (articolo 4);

–          l’esonero dalla contribuzione previdenziale, per i mesi da aprile ad agosto 2022, in favore dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator (articolo 4, commi da 2-bis a 2-septies);

–          la proroga, per i mesi da gennaiomarzo 2022, della possibilità, per le imprese turistiche e per i gestori di piscine (codice ATECO 93.11.20), di usufruire del credito di imposta per canoni di locazione di immobili (articolo 5);

–          la previsione dell’utilizzabilità, entro la data del 30 giugno 2022, dei buoni per l’acquisto dei servizi termali e dei tax credit vacanze non fruiti (articolo 6).

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MISURE PER IL SETTORE DELLA CULTURA E DELLO SPORT

Tra le principali misure previste in favore del settore della cultura e dello sport, si sottolinea, in particolare:

–          l’incremento della dotazione dei Fondi a sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo, nonché del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali (articolo 8, comma 1);

–          l’incremento di 40 milioni di euro, per il 2022, della dotazione del fondo di parte corrente a sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo, specificamente riservati al sostegno dei lavoratori dello spettacolo dal vivo e dei lavoratori dei settori cinema ed audiovisivo iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (articolo 8, comma 4-bis);

–          la previsione, a favore di società e associazioni sportive, della possibilità di fruire del credito di imposta del 50% per le spese sostenute nel primo trimestre del 2022 per campagne pubblicitarie, nonché di un contributo a fondo perduto a titolo di ristoro delle spese sanitarie per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da Covid-19 e per quelle sostenute in applicazione di protocolli sanitari per il periodo dello stato di emergenza nazionale (articolo 9, commi 1 e 2);

–       l’incremento, nella misura di 20 milioni di euro, del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano (articolo 9, commi 3 e 4).

ALTRE MISURE DI SOSTEGNO

Tra le altre misure di sostegno in favore di diversi settori dell’economia si segnalano, in particolare:

–          l’incremento del Fondo per il sostegno delle attività particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica, destinato ad interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici (articolo 3, comma 1);

–          l’elevazione, da 20 a 50 milioni di euro, del limite massimo di costi ammissibili ai fini della fruizione del credito di imposta per gli investimenti funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese nel periodo 2023-2025, secondo il modello Industria 4.0 (articolo 10);

Il Titolo II (Regioni ed enti territoriali) reca misure di sostegno alle spese collegate all’emergenza Covid-19 sostenute dalle Regioni e dagli enti locali. Di seguito si riportano le misure più significative previste in questo ambito.

MISURE IN MATERIA DI SANITÀ

FUNZIONI FONDAMENTALI DEGLI ENTI LOCALI, FINANZA LOCALE, SVILUPPO URBANO, ASSUNZIONI

Si segnala, a tale proposito:

–          la destinazione, anche nell’anno 2022, delle risorse assegnate agli enti locali negli anni 2020 e 2021, di cui al Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali di tali enti, al ristoro dell’eventuale perdita di gettito e delle maggiori spese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (articolo 13);

–          un incremento di 100 milioni di euro per il 2022 del Fondo per il ristoro ai Comuni per la mancata riscossione dell’imposta di soggiorno (articolo 12);

–          l’estensione al 2022 delle deroghe contabili che consentono agli enti locali di utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione, nonché i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia, per il finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza Covid-19 (articolo 13, comma 6);

beatrice.masserini@studiocassinis.com

Fonte Studio Cassinis