Beatrice Masserini illustra, con le consuete puntualità e chiarezza, i punti chiave del decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale tre giorni fa: benefici anche per lo sport, le imprese e le partite iva, molte delle quali operano nel nostro settore
L’APPROFONDIMENTO DEL WEEKEND
Come è consuetudine, le ottime analisi e commenti che produce lo Studio Cassinis, nella persona di Beatrice Masserini e che riceviamo in redazione, suggeriscono l’immediata pubblicazione sul nostro portale. Nella circostanza l’insigne professionista fa una panoramica generale con alcuni richiami specifici riferiti allo sport.
Per comodità di lettura, evidenziamo con il colore blu i punti che in qualche modo possono riguardare il nostro comparto, inclusi quelli riferiti ad imprese e professionisti afferenti al settore sportive
Il comunicato di Beatrice Masserini trasmesso ieri, 23 settembre
beatrice.masserini@studiocassinis.com
E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 21 settembre 2021 la Legge di conversione del Decreto Sostegni bis.

Come primo allegato trovate la Gazzetta Ufficiale contenente sia il Decreto-legge Sostegni bis (dalla pag. 53), sia la Legge di conversione (dalla pag. 1 alla pag. 52) – ndr: se interessasse scrivere a info@wbox.it e invieremo il documento.
Come secondo allegato trovate una nostra nota relativa ai crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale. – ndr: vedi in calce quanto riportato sul secondo allegato
Alle novità in materia di stipendi e pensioni si affiancano le modifiche in materia di cessione del credito, smart working e non solo.
L’iter per la conversione in legge ha portato all’introduzione di alcune importanti novità al testo del Decreto Sostegni bis, dallo smart working alla cessione del credito per il superbonus.
Misure che si affiancano a quelle già previste dal Decreto-legge n. 115 del 9 agosto 2022.
Tra queste si ricorda l’incremento dell’esonero contributivo per i lavoratori dipendenti, un bonus aggiuntivo in busta paga per i redditi fino a 35.000 euro che sale al 2%.
Novità in arrivo anche per i pensionati, nei confronti dei quali sarà previsto, a decorrere dal 1° ottobre 2022, un anticipo della rivalutazione degli assegni, pari al 2% aggiunta al conguaglio dello 0,2% spettante dal 1° gennaio, applicato dal 1° novembre.
Ulteriori misure sono, inoltre, previste per la riduzione delle bollette di luce e gas, ed all’estensione del bonus sociale si affianca lo stop alle modifiche unilaterali dei contratti da parte dei fornitori.

Facciamo di seguito il punto sui principali interventi e sulle modifiche previste dalla Legge di conversione pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Decreto Sostegni bis: testo ufficiale e novità della Legge di conversione
Si compone di 44 articoli il testo del Decreto Sostegni bis pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 2022, contenente numerose novità volte a contrastare gli effetti della crisi energetica e dell’inflazione.
Approvato nel corso del Consiglio die Ministri del 4 agosto 2022, con il decreto-legge n. 115/2022 sono stati stanziati 17 miliardi di euro.
Al testo del decreto-legge si aggiungono le novità introdotte in sede di conversione in legge.
Il Senato ha dato il via libera al provvedimento il 20 settembre 2022, con le seguenti modifiche:
- sblocco della cessione del credito per il superbonus e clausola di salvaguardia per i vecchi bonus casa;
- proroga dello smart working per lavoratori fragili e genitori di under 14;
- proroga smart working semplificato;
- nuovi fondi per il settore dello sport contro il caro energia;
- addio al docente esperto, ma resta l’incentivo economico.
Decreto Sostegni bis: bonus in busta paga per i lavoratori dipendenti: taglio cuneo fiscale al 2%
È confermato che non ci sarà una riedizione del bonus 200 euro, bensì il rafforzamento del taglio al cuneo fiscale.
Nel Decreto Sostegni bis trova spazio il potenziamento dell’esonero contributivo per i lavoratori dipendenti e nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2022 lo sconto passerà dallo 0,8% al 2%.
A beneficiarne saranno i lavoratori dipendenti già individuati dalla Legge di Bilancio 2022, titolari quindi di redditi non superiori a 35.000 euro.
Il bonus in busta paga sarà, quindi, gestito dal datore di lavoro mediante una riduzione del prelievo contributivo, che non inciderà sulle pensioni future.
Il Decreto Sostegni bis prevede, infatti, che:
“Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.”

Decreto Sostegni bis: anticipo rivalutazione pensioni del 2,2% dal 1° ottobre 2022
Pensioni più alte da ottobre, grazie all’anticipo della rivalutazione degli assegni ed al conguaglio per il calcolo della perequazione per l’anno 2021, che partirà però dal 1° novembre.
Il testo del Decreto Sostegni bis conferma che, al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione, il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni per il 2021 sarà anticipato al 1° novembre 2022.
Da ottobre a dicembre (tredicesima inclusa) sarà riconosciuto in via transitoria un incremento di due punti della rivalutazione delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2023.
In totale, quindi, le pensioni aumenteranno del 2,2%, ma solo nel rispetto di specifici limiti. L’incremento derivante dalla rivalutazione sarà riconosciuto per i trattamenti mensili di importo pari o inferiore a 2.692 euro.
Una misura che non sarà, quindi, per tutti.
In sede di rivalutazione delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2023 la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 è applicata in misura corrispondentemente ridotta di due punti percentuali.
Decreto Sostegni bis: nuovi beneficiari bonus 200 euro e più fondi per le partite IVA
Il bonus 200 euro torna protagonista del Decreto Sostegni bis per coprire la platea di lavoratori rimasti precedentemente esclusi.
Il testo prevede, infatti, un’estensione della misura ai lavoratori che nel primo semestre 2022 non hanno beneficiato dell’esonero contributivo, presupposto per il riconoscimento dei 200 euro in busta paga, perché interessati da eventi coperti figurativamente dall’INPS, quali ad esempio la maternità.
Ad averne diritto saranno, inoltre, i collaboratori sportivi che hanno beneficiato di almeno una delle indennità previste per l’emergenza Covid.
Dal testo del Decreto Sostegni bis arrivano, inoltre, nuovi fondi anche per le partite IVA, pari a 100 milioni di euro e che portano il totale a 600 milioni. I lavoratori autonomi ancora attendono l’erogazione del bonus 200 euro, mancando il decreto attuativo che disciplinerà le modalità operative per l’accesso alla misura.
Decreto Sostegni bis: bonus bollette e stop modifiche unilaterali contratti
Novità in arrivo anche in materia di bollette, con il rafforzamento del bonus sociale luce e gas anche per il quarto trimestre 2022, ma non solo.
Il Decreto Sostegni bis introduce misure specifiche per la tutela dei clienti più vulnerabili, e nell’articolo 2 è previsto che dal 1° gennaio 2022 fornitori ed esercenti dovranno offrire la fornitura di gas naturale al prezzo di approvvigionamento nel mercato all’ingrosso. Una misura che si applicherebbe ai clienti in condizioni economiche svantaggiate, con disabilità e a chi supera i 75 anni.
Stop, inoltre, alle modifiche unilaterali dei contratti da parte delle imprese fornitrici fino al 30 aprile 2023, con effetto anche sui preavvisi già comunicati ma non ancora perfezionati.
L’azzeramento degli oneri generali di sistema per il quarto trimestre si applicherà a tutti gli utenti, senza limiti di ISEE o reddito.
Decreto Sostegni bis: rifinanziamento bonus psicologo e trasporti
Il Decreto Sostegni bis interviene, inoltre, anche su misure recentemente introdotte.
Tra queste vi è il bonus psicologo, per il quale è previsto il rifinanziamento: le risorse disponibili passano da 10 a 25 milioni di euro. Una novità prevista alla luce dell’esaurimento tempestivo del plafond già stanziato, pari a 10 milioni di euro.
Più risorse anche per il bonus trasporti, per il quale si prevede lo stanziamento di ulteriori 101 milioni di euro, per un totale di 180 milioni di copertura.

QUESTO QUANTO RIPORTATO NELL’ALLEGATO 2 MENZIONATO ALL’INIZIO
1. CREDITO D’IMPOSTA ALLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA
L’art. 3 del DL 21/2022 riconosce un credito d’imposta per l’acquisto di energia
elettrica alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile
pari o superiore a 16,5 kW (diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica ex
DM 21.12.2017). L’art. 6 del DL 115/2022 (in fase di conversione in legge al Senato)
estende anche per il terzo trimestre 2022 i crediti d’imposta a favore delle imprese per
l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.
1.1 DETERMINAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA
Secondo trimestre 2022
Il credito d’imposta è pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della
componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022, a
condizione che il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media
riferita al primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi,
abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al
corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019 (comprovato
dalle relative fatture).
Terzo trimestre 2022
Il credito d’imposta è pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della
componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022,
comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa,
calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle
imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh
superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre
dell’anno 2019 (art. 6 co. 3 del DL 115/2022).
1.2 Comunicazione del venditore
Con riferimento al credito d’imposta relativo al secondo trimestre 2022, nel caso in
cui l’impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell’anno 2022 si
rifornisca di energia elettrica dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo
trimestre dell’anno 2019, il venditore – entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per
il quale spetta il credito d’imposta – invia al proprio cliente, su sua richiesta, una
comunicazione nella quale è riportato (art. 2 co.3-bis del DL 50/2022 e delibera
ARERA 29.7.2022 n. 373):
2
- il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
- l’ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022.
La medesima disposizione è, in sostanza, prevista con riferimento al credito d’imposta
relativo al terzo trimestre 2022 (art. 6 co. 5 del DL 115/2022).
2 CREDITO D’IMPOSTA ALLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI GAS NATURALE
L’art. 4 del DL 21/2022 riconosce un credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale
alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas ex art. 5 del DL 17/2022.
2.1 DETERMINAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA
Secondo trimestre 2022
Il credito d’imposta è pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas
consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, a
condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita
al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS)
pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subìto un
incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo
trimestre del 2019.
Terzo trimestre 2022
Il credito d’imposta è pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale,
consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022 (per usi energetici diversi da
quelli termoelettrici), qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come
media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato
Infragiornaliero (MI-GAS)pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia
subìto un incremento superiore al30% del corrispondente prezzo medio riferito al
medesimo trimestre dell’anno 2019 (art. 6 co.4 del DL 115/2022).
Comunicazione del venditore
In merito al credito d’imposta relativo al secondo trimestre 2022, nel caso in cui
l’impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell’anno 2022 si
rifornisca di gas dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell’anno
2019, il venditore – entro 60giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il
credito d’imposta – invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella
quale è riportato (art. 2 co. 3-bis del DL50/2022 e delibera ARERA 29.7.2022 n.
373):
– il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
– l’ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022.
La medesima disposizione è, in sostanza, prevista con riferimento al credito d’imposta
relativo al terzo trimestre 2022 (art. 6 co. 5 del DL 115/2022).
3
Limite de “minimis” – Inapplicabilità
L’art. 40-quater del DL 73/2022 convertito ha abrogato l’art. 2 co. 3-bis del DL
50/2022, che prevedeva il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato
in regime “de minimis”. Non è, quindi, più prevista alcuna disposizione che subordini
i crediti d’imposta in esame al regime “de minimis”.
3. MODALITÀ DI UTILIZZO E CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA
I crediti d’imposta energia e gas:
- sono utilizzabili, entro il 31.12.2022, esclusivamente in compensazione mediante
il modello F24, senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui
all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007;
- sono cedibili, solo per intero, con i medesimi limiti previsti per i c.d. “bonus
edilizi”.
- Non sono soggetti al regime “de minimis”.
I codici tributo per l’agevolazione sono i seguenti:
Codice Tributo Agevolazione:
6963 Credito d’imposta imprese non energivore
69641 Credito d’imposta imprese non gasivore
I crediti d’imposta possono essere utilizzati in compensazione in un momento
antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, purché le spese per
l’acquisto dell’energia elettrica e del gas naturale consumati siano (FAQ Agenzia
Entrate 11.4.2022; cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate 13/2022, § 1.3 e circ.
Agenzia delle Entrate 20/2022):
– sostenute nel trimestre di riferimento, ai sensi dell’art. 109 del TUIR;
– documentate mediante il possesso della fattura di acquisto.
Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e porge cordiali saluti
STUDIO CASSINIS