Nell’iter di conversione del Decreto omnibus con emendamento si introduce il rinvio al 1° luglio 2024 dell’esenzione IVA per gli ENC, sperando che una revisione normativa includa anche il mondo sportivo per ora escluso
beatrice.masserini@studiocassinis.com
La Commissione Bilancio ed Affari costituzionali della Camera ha approvato un emendamento in sede di conversione in legge del D.L 51/2023 noto come Decreto omnibus con il quale si prevede il rinvio al 1° luglio 2024 dell’esenzione Iva per gli enti non commerciali.
Nel dettaglio, il comma 2-bis dell’articolo 4, posticipa dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024 l’entrata in vigore di alcune modifiche alla disciplina IVA, che mirano a ricomprendere unaserie di operazioni tra quelle effettuate nell’esercizio di impresa o, in ogni caso, tra quelleaventi natura commerciale, ed a rendere tali operazioni esenti ai fini IVA.

Le norme in commento posticipano [lettera b) del comma 2-bis] dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024 l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’articolo 5, comma 15-quater del Decreto-Legge n. 146 del 2021, il quale ha apportato una serie di modificazioni al D.P.R. n. 633 del 1972.
Tali modifiche, in origine destinate ad entrare in vigore il 18 dicembre 2021, sono state successivamente posticipate al 1° gennaio 2024 dall’articolo 1, comma 683 della Legge di Bilancio 2022 (n. 231 del 2021). Le disposizioni in esame [lettere a) e b)] modificano il predetto comma 683, disponendo che l’operatività di siffatte prescrizioni slitti ulteriormente al 1° luglio 2024.
Al fine di allineare la disciplina Iva interna a quella Comunitaria, il legislatore è intervenuto a modificare il trattamento delle prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate in conformità alle finalità istituzionali da parte delle realtà non profit quali:
- associazioni politiche,
- sindacali e di categoria,
- religiose, assistenziali, culturali,
- di promozione sociale e di formazione extra-scolastica
nei confronti di soci, associati o partecipanti a fronte di corrispettivi specifici e quote supplementari, rendendole esenti IVA.
Tali modifiche prevederanno il rispetto di precisi adempimenti come registri Iva e fatturazione con partita Iva, ma anche a considerare alcune operazioni in campo Iva con obbligo di gestione di apposita contabilità separata; la proroga, quindi, giungerebbe ben accolta.

L’emendamento consente agli enti non commerciali di avere più tempo per mettersi in regola con i nuovi adempimenti legati al passaggio da un regime di esclusione ad uno di esenzione Iva.
Vi è da segnalare che, se per le realtà associative il nuovo regime di esenzione scatterà a luglio 2024, ciò non varrà per organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale con ricavi annui non superiori a 65.000 euro, per le quali le nuove norme scatteranno dal 1° gennaio 2024.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 75/2023, non si può non tenere conto del mancato recepimento della proposta legislativa, presente in una prima versione del Decreto, e legata all’estensione dell’esenzione Iva per attività didattiche e formative rese da parte di ASD/SSD.
Si tratta di una modifica che recepisce l’esigenza di chiarire il regime Iva dei corrispettivi versati per la partecipazione a corsi di formazione organizzati dagli Enti sportivi. Si pensi, per esempio, al corso di nuoto o di guida su cui l’Agenzia delle Entrate aveva avuto modo di intervenire, escludendo la possibilità per tali soggetti di fruire del regime di esenzione Iva.
Ciò in considerazione degli orientamenti della Corte di Giustizia (C-449/17), che richiedono che le attività didattiche siano rese da istituti scolastici oppure che la formazione sia volta a fornire competenze professionali.

È il caso dei corsi di volo (Risposta AE n. 162/E/2020), che scontano l’esenzione Iva solo se rivolti a trasmettere all’allievo conoscenze necessarie per lo svolgimento dell’attività.
In vista anche dell’operatività dal 1° luglio 2024 del nuovo trattamento previsto dall’art. 10 del DPR 633/1972, si potrebbe arrivare ad una revisione normativa, attraverso i Decreti attuativi della Delega Fiscale, includendo anche le realtà del mondo sportivo tra i soggetti che possono fruire dell’agevolazione in caso in «prestazioni didattiche di ogni genere».
Un risultato si potrebbe raggiungere introducendo un chiaro riferimento ai dettati europei (art. 132, comma 1, lettera m, della direttiva Iva) che prescrivono l’esenzione per «talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica nella misura in cui siano effettuati da organismi senza fini di lucro».

In questo modo, per esempio, i corsi di nuoto se organizzati da realtà sportive senza scopo di lucro, potrebbero beneficiare dell’esenzione Iva di cui all’art. 10 DPR 633/72 superando così l’interpretazione restrittiva fornita dall’Agenzia delle Entrate anche con riferimento alle SSD.