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Guido Martinelli: considerazioni sul lavoro sportivo e sui premi delle manifestazioni agonistiche

Una disamina in merito ai premi per le manifestazioni sportive ph Run Ffwpu by Pexels

Con l’imminente entrata in vigore della Riforma dello Sport alcuni punti meritano qualche riflessione che il noto avvocato riporta su Facebook: l’analisi sulla ritenuta fiscale relativa ai premi previsti per eventi sportivi

Sicuramente diversi operatori avranno già letto le considerazioni dell’avvocato Guido Martinelli riportate dal suo account Facebook. Ritenendo sempre che le valutazioni di cotanto esperto meritino di essere prese in esame in primis da noi come redazione, ma probabilmente da chiunque operi nel settore sportivo, reputiamo utile e funzionale agli scopi di condivisione ed approfondimento considerati dallo stesso estensore, diffondere dal nostro portale quanto esprime Guido Martinelli a beneficio di chi desideri comprendere qualcosa di più sull’imminente Riforma dello Sport, o meglio, del Lavoro sportivo.

Una delle norme della nuova disciplina sul lavoro sportivo dilettantistico, di prossima entrata in vigore, maggiormente discussa è il ripristino della disciplina della ritenuta fiscale a titolo di imposta sui premi messi in palio in occasione di manifestazioni sportive previste dall’art. 30 del dpr. n. 600/73. Discussa perchè, purtroppo, molti procuratori e consulenti ci hanno visto o intravisto la possibilità di incuneare comportamenti tesi ad eludere la disciplina sui compensi “trasferendoli” sui premi.

L’avvocato Guido Martinelli ph ForumPiscine – Ed Il Campo

Purtroppo debbo confermare che, a mio avviso, tutto ciò che viene inserito in contratto, anche se non determinato nell’an (perchè ad esempio è legato al raggiungimento di un determinato risultato sportivo) è da ritenersi compenso e come tale disciplinato ai fini fiscali e previdenziali.

Tale convincimento nasce anche da una ricerca di giurisprudenza e prassi amministrativa effettuata nel tentativo se e ove fosse stato possibile, di farmi “cambiare idea” vista anche la conversazione che avevo avuto con un collega di cui ho grande stima che era di parere contrario.

Purtroppo i precedenti sono tutti conformi alla interpretazione da me fornita.

Ovviamente stiamo parlando di prassi “datata” in quanto, come è noto, dal 2000 la disciplina dei premi era stata equiparata a quella dei compensi di cui all’art. 67 primo comma lett. m del Tuir.

L’unico precedente rinvenuto in giurisprudenza è una decisione della Comm. Trib. Reg.le dell’Emilia Romagna (sent. 28.08.2008 n. 64) in materia di trattamento fiscale di premi vinti da un tennista in alcuni tornei ai quali era stata applicata la ritenuta prevista dall’art. 30 del d.p.r. n. 600/73 in esame.

ph Rodnae Productions by Pexels

Il Giudicante conclude affermando che: “l’attività di uno sportivo non professionista dà origine a reddito da lavoro autonomo, come tale da includere nella dichiarazione annuale. La ritenuta secca alla fonte ex art. 30 dpr. 600/73 riguarda, infatti, non i proventi ma soltanto le scommesse ed i concorsi pronostici degli eventi sportivi.

Il Min. Finanze con sua risoluzione 05.04.1984 n. 398 afferma che la disciplina sui premi con ritenuta a titolo di imposta: “tende a regolare con carattere residuale forme temporanee ed occasionali di spettacolo … in cui è prevalente l’elemento competitivo del singolo partecipante senza alcuna organizzazione da parte di costui volto ad un risultato che si esaurisce nell’ambito di una gara condotta in concorrenza con altri … nell’ipotesi in discussione manca invece l’elemento della occasionalità e della estemporaneità della prestazione … nonché il carattere ludico puro di detta prestazione”

Tale tesi risulta ribadita nella risoluzione 17.03.1992 n. 466, sempre del Min. Finanze, che afferma: “ .. devono intendersi riconducibili alla previsione dell’art. 30 del dpr 600/73 i premi occasionalmente erogati in occasione di competizioni sportive a titolo di liberalità da terzi che comunque non operino nell’ambito dell’attività sportiva cui la manifestazione si riferisce e per i quali premi la erogazione nell’ambito della manifestazione sportiva può definirsi meramente accidentale (es: premi messi in palio da una autorità, premi in natura messi in palio da pro loco, tifosi, amatori, ecc.)”.

Pertanto, purtroppo resto della mia idea. ciò che è parte dell’accordo negoziale anche se non determinato nell’an o nel quantum deve essere trattato, verso gli atleti e tecnici, come parte di compenso.

Scritto da redazione