Il 21 marzo scorso è entrato in vigore il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, in attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del parlamento europeo, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano
Questo articolo è stato pubblicato su HA Pool Construction di giugno, “speciale estate”
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Dalla data di entrata in vigore, il precedente decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, è stato abrogato.
L’obiettivo del nuovo decreto rimane quello di disciplinare la qualità dell’acqua destinata al consumo umano, solitamente denominata acqua potabile.
Il giudizio di conformità nei rapporti di prova che si riceveranno dal laboratorio incarico delle analisi o dall’ASL non sarà quindi più riferito ai parametri dell’allegato I del D.Lgs 31/01 ma all’allegato I del DLgs 18/23
CHE IMPATTO HA NELLA GESTIONE DELLE PISCINE?
Il primo aspetto è che, a partire dal 21/03/2023, l’acqua di approvvigionamento deve possedere tutti i requisiti di potabilità previsti dal questo decreto. Per acqua di “approvvigionamento” si intende, in riferimento all’Accordo Stato Regioni del 2003, quella utilizzata per l’alimentazione delle vasche (riempimento e reintegro) e quella destinata agli usi igienico-sanitari.

Il giudizio di conformità nei rapporti di prova che si riceveranno dal laboratorio incarico delle analisi o dall’ASL non sarà quindi più riferito ai parametri dell’allegato I del D.Lgs 31/01 ma all’allegato I del DLgs 18/23. Le differenze non sono molte, ma ci sono, e nel seguito dell’articolo sono evidenziate.
Queste misure comportano l’analisi del rischio articolata in valutazione, gestione del rischio, comunicazione ed azioni a queste correlate
Il secondo aspetto è invece relativo all’obbligo del PSA, cioè del Piano di Sicurezza dell’Acqua. Le piscine rientrano infatti negli “edifici (o locali) prioritari” classificati nell’allegato VIII del decreto, per i quali sono previste azioni di prevenzione e controllo, in misura cogente (obbligatorie) o di raccomandazione. Queste misure comportano l’analisi del rischio articolata in valutazione, gestione del rischio, comunicazione ed azioni a queste correlate. La prima valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni all’edificio deve essere effettuata per la prima volta entro il 12 gennaio 2029 e riesaminata ogni sei anni, secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 9 del decreto.
COME CAMBIA L’ALLEGATO I
L’Allegato I del D.Lgs 18/23, oltre a modificare il titolo da “Parametri e valori di parametro” a “Requisiti minimi relativi ai valori di parametro utilizzati per valutare la qualità delle acque destinate al consumo umano”, riporta le seguenti variazioni:
PARTE A Parametri microbiologici: sono rimasti invariati sia per parametri (Escherichia coli e Enterococchi intestinali) che per valori di parametro (0/100 ml).
PARTE B Parametri chimici: si evidenziano i seguenti cambiamenti:
- Antimonio: il valore di parametro è stato aumentato da 5 μg/l a 10 μg/l
- è stato inserito il Bisfenolo A con valore di parametro 2,5 μg/l
- Boro: il valore di parametro è stato aumentato da 1,0 mg/l a 1,5 mg/l
- è stato inserito il Clorato con valore di parametro 0,25 mg/l
- Clorito il valore di parametro è stato aumentato da 200 μg/l a 0,25 mg/l
- Cromo: il valore di parametro è stato ridotto da 50 a 25 μg/l
- Rame: il valore di parametro è stato aumentato da 1 mg/l a 2 mg/l
- sono stati inseriti gli Acidi Aloacetici (HAAs) con valore di parametro 60 μg/
- Piombo: il valore di parametro è stato ridotto da 10 a 5 μg/l
- è stata inserita la Microcistina-LR con valore di parametro 1,0 μg/l
- sono stati inseriti i PFAS totali con valore di parametro 0,50 μg/l
- è stata inserita la somma di PFAS con valore di parametro 0,10 μg/l
- Selenio: il valore di parametro è stato aumentato da 10 a 20 μg/l
- è stato inserito l’Uranio con valore di parametro 30 μg/l

PARTE C Parametri indicatori: è stata suddivisa in due parti
- PARTE C1 Parametri indicatori: eliminati i valori consigliati per durezza, residuo secco a 180 °C e disinfettante residuo, tutti gli altri parametri restano invariati;
- PARTE C2 (di nuovo inserimento )Parametri indicatori per acque sottoposte a trattamento di desalinizzazione (e addolcimento impiegati nell’ambito dei sistemi di gestione idro-potabili, a monte del punto di consegna). Comprende Solidi Disciolti Totali ≥ 100 mg/l, Durezza totale ≥ 15 °F, Calcio ≥ 30 mg/l, Magnesio ≥ 10 mg/l.
PARTE D Parametri pertinenti per la valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni. È una parte di nuovo inserimento con due parametri:
- Legionella: con valore di parametro < 1000 ;
- Piombo: con valore di parametro 5,0 μg/l (già riportato in PARTE B)
È stata eliminata la parte relativa alla radioattività e le note riferite ai parametri sono state riportate in tabella.
Di particolare interesse è la PARTE D, riferita in modo specifico alla valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni. Per quanto riguarda il parametro Legionella è riportata una nota: “Questo valore di parametro è definito ai fini degli articoli 9 (Valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni) e 14 (Controlli interni). Le azioni previste da tali articoli potrebbero essere prese in considerazione anche al di sotto del valore di parametro, in particolare in caso di infezioni e focolai. In questi casi va confermata la fonte dell’infezione e identificata la specie di Legionella.”
È necessario ricordare che le Linee Guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi 2015 riportano un valore di attenzione compreso tra 101 e 1.000 UFC/l per il quale, in assenza di casi, è richiesta la verifica che la struttura abbia effettuato la valutazione del rischio e che le misure di controllo previste siano correttamente applicate.
PSA PIANO DI SICUREZZA DELL’ACQUA
Il decreto introduce il PSA «Piano di Sicurezza dell’Acqua» quale strumento per definire ed implementare l’analisi del rischio della filiera idro-potabile. Secondo le indicazioni del nuovo decreto, le Regioni e Province Autonome, i gestori idropotabili e i gestori della distribuzione idrica interna, ciascuno secondo le rispettive competenze, devono provvedere affinché la fornitura, il trattamento e la distribuzione di acque destinate al consumo umano siano improntati a un approccio basato sull’analisi del rischio, che copra l’intera filiera idropotabile, dalle aree di alimentazione dei punti di prelievo idropotabile, al trattamento, allo stoccaggio e alla distribuzione dell’acqua, fino al punto di utilizzo in cui i valori devono essere rispettati.
Per «filiera idro-potabile» si intende l’insieme dei processi utilizzati per la fornitura e la distribuzione dell’acqua potabile che possono avere effetti sulla qualità dell’acqua. Partecipano alla filiera gli approvvigionamenti di risorse idriche, il trattamento, lo stoccaggio, il trasporto e la distribuzione dell’acqua destinata al consumo umano, fino ai punti d’uso

I soggetti ai quali è affidata, dal decreto, l’attuazione del PSA sono :
- il «gestore idro-potabile» che è il gestore del servizio idrico integrato, ovvero chiunque fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano mediante una rete di distribuzione idrica ;
- «gestore della distribuzione idrica interna»: il proprietario, il titolare, l’amministratore, il direttore o qualsiasi soggetto, anche se delegato o appaltato, che sia responsabile del sistema idro-potabile di distribuzione interno ai locali pubblici e privati, collocato fra il punto di consegna e il punto d’uso dell’acqua;
In merito ai PSA sono stati pubblicati dall’Istituto Superiore di Sanità:
- rapporto ISTISAN 22/33 “Linee guida nazionali per l’implementazione dei Piani di Sicurezza dell’Acqua.”
- rapporto ISTISAN 22/32 “Linee guida per la valutazione e la gestione del rischio per la sicurezza dell’acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e in talune navi ai sensi della Direttiva (UE) 2020/2184”
Per la gestione e la comunicazione dei dati funzionali al controllo dell’attuazione del decreto e lo scambio di dati e di comunicazioni tra le Autorità competenti nazionali e dell’Unione europea, e tra queste e gli operatori del settore idropotabile, sono istituiti presso l’ISS:
- la struttura funzionale all’attuazione del presente decreto, Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque (CeNSiA);
- il sistema informativo centralizzato denominato «Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA)
MA LE PISCINE HANNO L’OBBLIGO DEL PSA?
La risposta è SI. Nella classificazione dell’Allegato VIII del decreto, sono indicate le classi di priorità degli “edifici (o locali) prioritari” quali gli “immobili di grandi dimensioni, ad uso diverso dal domestico, o parti di detti edifici, in particolare per uso pubblico, con numerosi utenti, potenzialmente esposti ai rischi associati all’acqua”. Tra questi sono inclusi gli edifici destinati a ospitare strutture ricettive, centri sportivi, strutture per il tempo libero, ricreative ed espositive. Sono pertanto previste azioni di prevenzione e controllo, in misura cogente o di raccomandazione. Le classi di priorità sono in ordine decrescente e vanno dalla lettera A alla lettera D.
Classe di priorità | Esempi (non esaustivi) | Criteri di valutazione e gestione del rischio da applicare per i sistemi di distribuzione interni | |
Azioni a carattere di obbligo | Azioni a carattere di raccomandazione | ||
D | … istituti di istruzione dotati di strutture sportive, campeggi, palestre e centri sportivi, fitness e benessere (SPA e wellness), altre strutture ad uso collettivo (es. stabilimenti balneari). | Al minimo, piano di verifica igienicosanitaria (monitoraggio) dell’acqua destinata al consumo umano basato sulle Linee Guida. Soggetto attuatore: GIDI. Gestore Idrico della Distribuzione Interna | Piano di autocontrollo degli impianti idrici interni, al minimo relativamente a piombo e Legionella. |

La valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni all’edificio, di nostro interesse, deve essere effettuata in base all’Art. 9 del decreto, come segue:
- I gestori della distribuzione idrica interna effettuano una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni alle strutture prioritarie individuate all’allegato VIII, con particolare riferimento ai parametri elencati nell’allegato I, parte D, adottando le necessarie misure preventive e correttive, proporzionate al rischio, per ripristinare la qualità delle acque nei casi in cui si evidenzi un rischio per la salute umana derivante da questi sistemi.
- La valutazione e gestione del rischio effettuata ai sensi del comma 1, si basa sui principi generali della valutazione e gestione del rischio stabiliti secondo le Linee Guida per la valutazione e gestione del rischio per la sicurezza dell’acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e di talune navi ai sensi della direttiva (UE) 2020/2184, Rapporto ISTISAN 22/32.
- Nei casi di non conformità ai punti d’uso nei locali degli edifici prioritari di cui al comma 1, ricondotte al sistema di distribuzione idrico interno o alla sua manutenzione, tenuto conto delle disposizioni applicabili ai sensi dell’articolo 5, commi 2, 3 e 4, si applicano le misure correttive di cui all’articolo 15.
- Le regioni e province autonome promuovono la formazione specifica sulle disposizioni del presente articolo, in coordinamento con il Ministero della salute e il CeNSiA, per i gestori dei sistemi idrici interni, gli idraulici e per gli altri professionisti che operano nei settori dei sistemi di distribuzione idrici interni e dell’installazione di prodotti da costruzione e materiali che entrano in contatto con l’acqua destinata al consumo umano, anche nell’ambito delle attività di formazione professionale e qualifica di cui al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, e di altre norme regionali o provinciali di settore.
SONO PREVISTE SANZIONI?
Il gestore della distribuzione idrica interna che non rispetta i valori di parametro elencati nell’allegato I, Parti A e B è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.
Ancora la risposta è SI. le sanzioni sono elencate all’ Art. 23:
b) il gestore della distribuzione idrica interna che non rispetta i valori di parametro elencati nell’allegato I, Parti A e B, al punto di utenza all’interno dei locali pubblici e privati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.
g) l’inosservanza dell’obbligo di implementazione di valutazione e gestione del rischio del sistema di distribuzione idrica interno degli edifici prioritari ai sensi dell’articolo 9, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro;
i) 2) l’inosservanza dei provvedimenti imposti dalle competenti Autorità per ripristinare la qualità delle acque destinate al consumo umano a tutela della salute umana, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l’acqua è fornita al pubblico.
CONCLUSIONI
L’ambito di interesse del DLgs 18/23 è relativo a tutta la filiera idropotabile, nel presente articolo vi sono solo alcuni riferimenti relativi alla sua applicazione nelle piscine, riassumibili come segue:
- dal 21/03/2023 l’acqua potabile distribuita dall’impianto idrico sanitario interno e per il riempimento e reintegro delle piscine deve rispettare i parametri del DLgs 18/23 Parti A e B dell’Allegato VIII;
- si deve programmare, nel medio termine, l’attuazione la valutazione del rischio sulla base delle indicazioni del Piano di Sicurezza dell’Acqua sulla base di criteri del rapporto ISTISAN 22/32.
