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Il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche: le nuove regole

Come e cosa cambia per ottenere la certificazione di ASD ph Sport e Salute

I cambiamenti riferiti alla certificazione della natura sportiva dilettantistica contemplati dal nuovo Registro, il cui Regolamento, per ora, non è ancora stato sostituito

beatrice.masserini@studiocassinis.com

Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, già operativo dal 31 agosto 2023 in virtù del decreto semplificazioni della Riforma dello sport (D. Lgs. 39/2021), sarà l’unico strumento che certificherà la natura “sportiva dilettantistica” dell’attività svolta da parte di società ed associazioni sportive, inquadrabile con accezione competitiva, formativa e didattica in base alle definizioni specificate all’art. 2. Questi sono alcuni dei fondamentali princìpi del Regolamento di disciplina e gestione del nuovo Registro, che è stato da poco modificato, ma non ancora sostituito alla versione pubblicata sul sito di Sport e Salute SpA, la Società che ne cura la tenuta, conservazione e gestione al fine di garantire ai sodalizi iscritti la possibilità di beneficiare delle particolari misure fiscali e contributive previste dalla normativa a favore di chi opera nel mondo dello sport dilettantistico.

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Sebbene il recente Regolamento confermi il venir meno dell’operatività del vecchio Registro Coni (art. 1), riserva comunque agli Organismi sportivi (Federazioni, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate) la possibilità di riconoscere ai fini sportivi società ed associazioni sportive dilettantistiche mediante l’atto di affiliazione attraverso il quale l’ente entra a far parte dell’ordinamento sportivo ed i cui effetti andranno a coincidere con la durata della stagione sportiva di riferimento.

Saranno, infatti, i medesimi Organismi sportivi che, ricevuta la domanda di iscrizione al Registro da parte del sodalizio preventivamente affiliato e quindi riconosciuto ai fini sportivi, dovranno tempestivamente trasmetterla con modalità telematica al Dipartimento per lo Sport per il relativo perfezionamento. Gli stessi enti affilianti, peraltro, dovranno altresì attestare la corrispondenza dei dati e dei documenti riferibili alla ASD e SSD per l’iscrizione al Registro e garantire il mantenimento dei predetti requisiti per tutto il periodo di iscrizione, con l’onere di inserire nel portale ogni eventuale variazione che venisse richiesta e/o si rendesse necessaria.

La parte centrale del Regolamento (art. 5) si sofferma sui requisiti e presupposti che i sodalizi sportivi devono avere per l’iscrizione all’interno del nuovo Registro e, quindi, per il mantenimento della certificazione della natura sportiva dilettantistica dell’attività esercitata. Tra di esse, spicca sicuramente l’annosa e dibattuta questione della necessaria convivenza o meno tra attività sportiva, didattica e formativa su cui, non poco tempo fa, si era espressa anche la giustizia sportiva (SS.UU.Collegio di garanzia n. 29 del 29.03.2021) confermando il carattere “cumulativo” delle rispettive attività ai fini della permanenza nel vecchio Registro Coni con tutte le conseguenze del caso intermini di permanenza dei benefici fiscali e contributivi in capo all’ente sportivo dilettantistico.

Sebbene il nuovo Regolamento non vada a dirimere in maniera chiara la sottesa questione ed anzi pare voglia confermare il permanere di entrambi i profili di attività svolta (“svolgano comprovata attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa”), è pur vero che al punto e) dell’art. 5 viene espressamente indicato che la dichiarazione di avvio da trasmettere sulla piattaforma dovrà comprendere “almeno una attività sportiva o didattica o formativa”. Tale ultimo assunto appare aprire un favorevole (e logico perché aderente alla concreta realtà sportiva) spiraglio verso una concezione “disgiuntiva” delle attività che il sodalizio dovrà svolgere ai fini della permanenza nel nuovo Registro.

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In aggiunta a ciò, fra l’altro, viene ribadito che non sarà possibile l’iscrizione ad ASD e SSD di “secondo livello”, ossia a quei soggetti che svolgono mera attività di affiliazione od aggregazione per conto degli Organismi sportivi affilianti anche di natura amministrativo contabile o di puro servizio.

Completano il documento le specifiche modalità operative e di gestione del Registro, nonché la parte relativa alla nullità, cancellazione e forme di autotutela per i soggetti esclusi.

Per quanto riguarda, invece, le grandi novità introdotte dalla riforma dello sport e del successivo “decreto correttivo”, si prevede l’istituzione di apposite sezioni per permettere alle ASD di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, nonché per svolgere tutti gli adempimenti relativi ai nuovi rapporti di lavoro sportivo che dal 1° luglio 2023 entreranno in vigore.

Data l’importanza ditali aspetti, si auspica che l’attivazione di tali sezioni del Registro avvenga in maniera tempestiva così da rendere più agevole e semplificata la gestione del sodalizio sportivo rispetto alle novitàportate dalla riforma.

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