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IMU ed eventuale esenzione per ASD/SSD

Complessi sportivi e le condizioni per esenzione IMU per enti no profit ph freepik

Per usufruire dell’agevolazione l’ente no profit deve essere “proprietario ed utilizzatore dell’immobile oggetto di esenzione IMU

beatrice.masserini@studiocassinis.com

La Legge 160/2019 ha confermato l’esenzione totale o parziale dell’IMU per gli immobili posseduti ed utilizzati “dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del D. Lgs. n. 504/1992, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i)”, relativamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni previste.

Per ASD e SSD non è sempre scontato non dover pagare l’IMU ph evening-tao by freepik

Per usufruire dell’agevolazione dell’esenzione dal pagamento dell’IMU, l’ente no profit deve essere “proprietario ed utilizzatore dell’immobile oggetto di esenzione Imu “,così come chiarito dalle Ordinanze n. 429/2006 e 19/2007 della Corte Costituzionale.

Si ha, invece, un’esenzione parziale, disposta dai commi 2 e 3, art. 91-bis del D.L. n. 1/2012, quando solo una parte dell’immobile è destinato allo svolgimento di tali attività: “qualora l’unità immobiliare abbia un’utilizzazione mista, l’esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l’attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l’individuazione degli immobili adibiti esclusivamente a tale attività.

Alla restante parte dell’unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 … della legge 286/2006”. Quando non è possibile procedere al frazionamento, l’esenzione si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile, come risulta da apposita dichiarazione.

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L’articolo 1, comma 770, della Legge 160/2019 ha disposto che gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione IMU “entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazionedell’imposta”.

Naturalmente le esenzioni di cui sopra devono rispettare sia il requisito soggettivo (enti senza scopo di lucro), sia il requisito oggettivo (destinazione dell’immobile allo svolgimento di attività istituzionali e non commerciali).

Molte sono state in questi anni le pronunce di Commissioni Tributarie ed anche della Corte di Cassazione in tema di esenzioni IMU. Tra tutte, talvolta in contrasto tra di loro, segnaliamo quelle

che riguardano la possibile (o meno) estensione delle norme di esenzione alle SSD (società sportive dilettantistiche) dal momento che l’art. 13 del D.L. 201/2011 ha previsto l’esenzione per gli immobili “utilizzati nell’attività istituzionale”, ma alcune sentenze della CTR Lombardia (n. 1887/64/2015 e 3576/2018) hanno disposto un’apertura all’estensione. La Cassazione, invece, con la sentenza n. 8073 del 21/03/2019 rimane ancorata sull’utilizzazione diretta del proprietario/utilizzatore, escludendo di fatto una esenzione IMU per i contratti di comodato gratuito.

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Concludendo, quindi, a parte le esenzioni e/o agevolazioni fiscali previste dai singoli Comuni, potrebbe non pagare l’IMU l’ente non commerciale (es. ASD) proprietario dell’immobile che non svolga attività commerciale (quindi soltanto attività istituzionali); per i casi di locazione a società sportive dilettantistiche, la questione non è automatica e, anzi, controversa; solitamente l’IMU viene pagata dal proprietario dell’immobile (o per altri diritti reali di godimento) e non dal conduttore; non è automatico nemmeno il pro-quota della superficie utilizzata a scopi istituzionali.

Vi sono, in pratica, sentenze a favore e sentenze contro l’esenzione da IMU per le SSD; in viaprudenziale, il consiglio è quello di provvedere a pagarla.