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Inps da pagare sui compensi sportivi

Per trainer e istruttori, co.co.co. inquadrati come lavoratori sportivi, vanno versati i contributi Inps ph prosthoole by freepik

Una sentenza della Cassazione conferma che ASD e SSD devono versare i contributi per istruttori che percepiscano compensi

La materia, ovviamente, non è certo chiarita dalla norma che regolamenta il lavoro sportivo (una delle tante falle del percorso normativo senza fine che si inserisce nella riforma dello sport…) e, nel dubbio irrisolto, interviene la Corte di Cassazione che, proprio in merito alla posizione di istruttori di nuoto che ricevono compensi da una ASD, stabilisce che debbano essere versati i contributi previdenziali. Il che, per un lavoratore come è oggi quello sportivo (finalmente!), è una prassi normale e dovuta; ma per il sistema sportivo, che sta vivendo una fase di cambiamento normativo con costi crescenti da affrontare che si sommano a quelli onerosi per i rincari energetici, delle materie prime e del peso inflazionistico, è un ulteriore aggravio non semplice da sostenere.

Chiarisce bene l’argomento un eccellente articolo di Italia Oggi a firma Francesca Solinas.

Lo pubblichiamo integralmente, confidando sia di aiuto ad ogni operatore e dirigente di ASD o SSD.

La Corte di cassazione torna sui pagamenti sportivi: obbligo a prescindere dalla riforma

SUI COMPENSI DEGLI SPORTIVI SI PAGA L’INPS

Contributi previdenziali dovuti per i compensi percepiti da istruttori di nuoto in relazione alle prestazioni abituali rese in favore di una Asd. È quanto confermato dalla Corte di cassazione

di Francesca Solinas *

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Contributi previdenziali dovuti per i compensi percepiti da istruttori di nuoto in relazione alle prestazioni abituali rese in favore di una Asd. È quanto confermato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 28845/2023 pubblicata lo scorso 17 ottobre.

Con questa pronuncia, la prima emessa dopo l’entrata in vigore del Correttivo bis (il 5 settembre 2023), il Supremo Consesso segue la linea delineata con le precedenti sentenze (oltre una trentina), escludendo l’applicazione dell’art. 67, comma 1, let. m), dpr 917/1986 (nella versione anteriforma) per coloro che abitualmente svolgono la propria attività lavorativa nel settore sportivo.

Nello specifico, la sezione lavoro ha precisato che l’esonero dall’obbligo contributivo non può essere accordato automaticamente alle associazioni o società sportive formalmente riconosciute quali dilettantistiche, a prescindere dalla sussistenza dei requisiti specifici richiesti dalla norma.

Infatti, in primo luogo, occorre accertare l’effettiva natura dilettantistica della associazione o della società sportiva in favore della quale è stata esercitata la prestazione; in secondo luogo, è necessario che i compensi non siano stati conseguiti nell’esercizio di arti e professioni né siano il frutto di un rapporto di lavoro dipendente.

Il ragionamento della Corte

I giudici di legittimità eccepiscono gli errori commessi dalla Corte d’appello sia nel qualificare come redditi diversi i compensi percepiti dagli istruttori di nuoto solo per il fatto di essere stati conseguiti nello svolgimento di un’attività sportiva dilettantistica, sia nel valutare superfluo l’accertamento della natura professionale o meno del rapporto nell’ambito del quale il soggetto ha reso la prestazione e ha ricevuto il compenso dall’associazione sportiva.

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Per i giudici di secondo grado l’esenzione contributiva trova applicazione per i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, a prescindere dai caratteri di continuità ed abitualità della prestazione, e l’assenza di professionalità è stata ricollegata al fatto che tali attività sono state rese in favore di una Asd senza scopo di lucro.

Così ragionando, hanno posto a fondamento della propria decisione un principio che si discosta totalmente dall’orientamento avvallato dalla Cassazione la quale, per tale motivo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa ad altra sezione della medesima Corte d’appello.

La sezione lavoro ha avuto modo di ribadire che sono soggetti all’obbligo assicurativo e contributivo Inps, impiegati, operai, istruttori e addetti a impianti e circoli sportivi.

Ne sono esonerati, ai sensi del menzionato art. 67 comma 1 let.m) dpr 917/1986, coloro che hanno reso prestazioni relative alla formazione, alla didattica, alla preparazione e all’assistenza dell’attività sportiva dilettantistica, compensate nei limiti di 10.000 euro per periodo d’imposta.

Tuttavia, chi intende ottenere l’esenzione ha l’onere di provare che le prestazioni sono state espletate in favore di Asd o Ssd senza fine di lucro, che hanno la loro fonte nel vincolo associativo, che non sono state compensate in relazione all’attività sportiva svolta da lavoratori autonomi o da imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente assunta dal prestatore e, infine, che non trovano corrispondenza nell’arte o nella professione abitualmente esercitata, anche in modo non esclusivo, da colui che ha effettuato la prestazione.

*studio legale Martinez&Novebaci

Fonte: https://www.italiaoggi.it/news/sui-compensi-degli-sportivi-si-paga-l-inps-2616778

Scritto da redazione