La Corte dei Conti, Sezione Regionale Controllo per la Lombardia, con la Deliberazione n. 251 del 17.12.2024, è intervenuta fornendo indicazioni significative in materia
Questo articolo è stato pubblicato su HA Wellbeing di luglio-agosto 2025: se non ricevi gratuitamente la rivista in versione cartacea o elettronica, puoi fare richiesta a: info@wbox.it
lorenzo.bolognini@studiobolognini.com
Il Sindaco di un Comune Lombardo ha formulato alla Corte dei Conti alcuni quesiti che attengono alla regolamentazione dei rapporti tra l’Ente proprietario dell’impianto sportivo comunale e il relativo gestore. In sintesi, i principali quesiti a cui la Corte dei Conti ha dato risposta sono i seguenti:

- se sia possibile che l’affidamento avvenga senza la previsione di corrispettivi da versare da parte del gestore;
- se sia possibile procedere all’affidamento diretto dell’uso e della gestione dell’impianto a favore di un’associazione sportiva;
- se l’Ente possa accollarsi gli oneri di gestione quali utenze e manutenzioni ordinarie e straordinarie.
La Corte dei Conti evidenzia l’ammissibilità di “specifiche eccezioni al principio di redditività del bene pubblico solo se viene perseguito un interesse pubblico equivalente o superiore …”
Innanzitutto, la Corte dei Conti mette in evidenza che l’affidamento gratuito (senza corrispettivo-canone) di un impianto sportivo a favore di un’associazione sportiva non costituisce la regola (richiama anche altra delibera emessa dalla Sezione Controllo per il Veneto n. 33/2009). La regola, invece, presuppone che “la gestione dei beni pubblici deve avere luogo in un’ottica volta ad assicurarne la redditività e lo sfruttamento economico”.
Tuttavia, rifacendosi anche alla giurisprudenza, evidenzia poi l’ammissibilità di “specifiche eccezioni al principio di redditività del bene pubblico solo laddove venga perseguito un interesse pubblico di rango equivalente o superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni” e che tale eccezione possa ricorrere quando <<l’interesse pubblico… è costituito da “l’avviamento e/o la facilitazione allo sport” in favore della collettività>>.

Si può, quindi, ricavarne che quando l’affidamento avviene in concessione di servizi (e non mediante mera concessione d’uso, senza alcuna regolamentazione del servizio da svolgere presso l’impianto sportivo), con valorizzazione delle finalità sociali proprie della promozione dello sport, collegate all’interesse pubblico (favore per la massima partecipazione da parte dell’utenza e/o tariffe calmierate e/o regolamentazione delle attività perché siano favorite specifiche categorie di fruitori ecc.) si possa ammettere l’affidamento senza che il gestore versi alcun corrispettivo in termini di canone.
Quanto alla possibilità di affidamento diretto, la Corte dei Conti tende ad escluderlo.
L’affidamento, senza che il gestore versi alcun canone, è possibile in caso di valorizzazione delle finalità sociali proprie della promozione dello sport, collegate all’interesse pubblico
Per sostenere tale posizione viene richiamato l’art. 6 del d.Lgs. n. 38/2021 (come noto, decreto facente parte della c.d. “Riforma dello Sport”) che, per gli affidamenti degli impianti sportivi, prescrive il “rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e della normativa euro-unitaria vigente”.
Si riporta un passaggio della Deliberazione oggetto di analisi: “In sintesi, l’affidamento in via immediata e diretta ad una specifica associazione appare precluso dall’art. 6, comma 3, d.lgs n. .38/2021 e s.m.i., nonché dalla ratio dell’art. 13 del Codice dei contratti vigente”.
La Corte dei Conti tende ad escludere la possibilità di affidamento diretto
Si potrebbe commentare rilevando che, curiosamente, la Corte dei Conti non fa alcun cenno alla norma precedente all’art. 6 richiamato, vale a dire l’art. 5, d.Lgs. n. 38/2021, che, come noto, prevede espressamente la facoltà di affidamento diretto dell’impianto sportivo a favore di associazioni o società sportive senza scopo di lucro, ove queste si impegnino a realizzare un progetto di riqualificazione, rigenerazione, ammodernamento dello stesso impianto. C’è da capire se la Corte dei Conti non menzioni l’art. 5 perché, nel caso specifico, il quesito sottoposto non si riferiva ad un tale progetto di riqualificazione oppure se l’art. 5 sia stato volutamente “dribblato” perché l’affidamento diretto ivi previsto, per quanto sia ammesso esplicitamente dalla norma, tende a non convincere fino in fondo alla luce dei principi generali in materia di affidamento di contratti pubblici.

In merito alla possibilità che l’Ente comunale proprietario dell’impianto sportivo possa accollarsi le spese e gli oneri relativi alla gestione dell’impianto affidata ad un’associazione sportiva, la Corte dei Conti richiama alcune norme in materia di comodato (anche la norma di cui all’art. 71 del Codice del Terzo Settore) tendendo ad affermare che tale possibilità non sussista. Tuttavia, nei passaggi successivi, la posizione viene “ammorbidita” dove si afferma quanto segue: “… ritiene il Collegio che eventuali forme di accollo di ulteriori oneri, da parte del Comune, possano avere luogo solo dando rigorosa evidenza delle ragioni di fatto e di diritto, con particolare riferimento agli scopi cui gli oneri stessi siano preordinati”.
Del resto, è noto che, in materia di concessioni, l’art. 177, c. 6, dell’attuale Codice dei contratti pubblici ammette l’“intervento pubblico di sostegno” del concedente, quanto la concessione “non può da sola conseguire l’equilibrio economico-finanziario”, potendosi considerare che un tale intervento possa essere costituito anche dall’accollo dei suddetti oneri.
Infine, la Corte dei Conti affronta il tema relativo alla possibilità di erogare al gestore “un contributo annuo da destinare alle attività di avviamento e facilitazione dello sport sul territorio comunale”.
Al di là del fatto che la suddetta possibilità risulta sostenibile sulla base della norma del Codice dei contratti pubblici sopra richiamata, si osserva che la Corte dei Conti la ammette (così come ammette la “facoltà per l’associazione concessionaria di far utilizzare e/o subaffittare a terzi tutto o parte dell’impianto”) pur a fronte di “un’attenta e specifica ponderazione da parte dell’Amministrazione”.
La Corte dei Conti ammette la possibilità di erogare al gestore “un contributo annuo” per l’avviamento la “facilitazione dello sport sul territorio comunale”
Anche in questo caso si riporta un passaggio significativo della Deliberazione: “Ne consegue che sia l’ipotizzato “subaffitto” della struttura, sia lo svolgimento di servizi a domanda individuale, nonché la possibilità di “concedere un contributo annuo da destinare alle attività di avviamento e facilitazione dello sport sul territorio comunale”… avrebbero carattere accessorio e andrebbero, quindi, imprescindibilmente coniugati con la disamina circa la reale sussistenza in concreto di espliciti scopi di attività sociale commisurati con la capacità del concessionario di soddisfarli”.

Nell’analizzare la tematica inerente la possibilità di riconoscere un contributo al gestore dell’impianto sportivo, la Corte dei Conti richiama anche un precedente riconducibile alla Sezione Controllo per il Piemonte riportando un estratto della Deliberazione n. 40/2023 assunta da quest’ultima Sezione: “in tema di erogazione di sovvenzioni occorre sempre tenere a mente che “incombe sull’Amministrazione, che intenda dare una contribuzione ad un privato nei casi consentiti dalla legge, uno specifico onere motivazionale, a comprova della legittimità dell’intervento, da cui emerga adeguatamente l’iter logico posto alla base dell’erogazione a sostegno dell’attività svolta dal destinatario del contributo. Al riguardo la motivazione riveste un ruolo essenziale, dovendo risultare particolarmente pregnante nell’indicare con estrema puntualità le basi di fatto e le ragioni giuridico-contabili che hanno determinato impegni di spesa congrui e determinati in grado di garantire il mantenimento nel tempo degli equilibri economico-finanziari del bilancio e della gestione. Di particolare rilievo risulterà poi l’allegazione e la prova dei presupposti necessari per il raggiungimento delle finalità pubbliche che l’Amministrazione intende perseguire con il rilascio delle contribuzioni, nonché la verifica di corrispondenza fra valore degli interventi programmati ed effettiva utilità conseguita dalla comunità locale in termini di fruizione dei servizi ricevuti” (cfr. del. Sez. controllo Piemonte n. 40/2023/PAR cit. e i precedenti ivi menzionati)”.
In definitiva, la recente Deliberazione della Corte dei Conti Lombardia oggetto di analisi è piuttosto interessante sia perché proviene da una fonte autorevole a cui peraltro le Pubbliche Amministrazioni sono ovviamente molto attente, sia perché affronta, si potrebbe dire “a tutto tondo”, il tema delle gestioni degli impianti sportivi, almeno per alcuni aspetti essenziali e ricorrenti quali l’affidamento diretto e la regolamentazione economica dei rapporti tra le parti.

Sotto quest’ultimo aspetto, come si è potuto riscontrare, la Corte dei Conti conferma l’ammissibilità dell’accollo dei costi di gestione in capo all’Ente concedente (oltre che della previsione di contributi pubblici, comunque espressamente ammessi dalle norme di riferimento) dovendo però sempre valorizzarsi l’interesse pubblico perseguito attraverso la gestione.