Un esaustivo focus su alcuni punti salienti della riforma è stato tramesso il 7 ottobre da Beatrice Masserini di Studio Cassinis che, con questo elaborato, aiuta a comprendere in modo accessibile cosa cambia e in che modo dovremo regolarci
L’APPROFONDIMENTO DEL WEEKEND
beatrice.masserini@studiocassinis.com
Un approfondimento di grande aiuto per tutti gli operatori del comparto sportivo. Arriva, come è consuetudine, da Beatrice Masserini e Studio Cassinis, che, nell’ultima newsletter dello Studio, presenta note e considerazioni molto utili e ben argomentate sulla Riforma dello Sport; a completamento anche una tabella esemplificativa dove si comparano, nei prossimi sei anni, le differenze progressive di costo per la società sportiva dei compensi diversi al lavoratore sportivo.
Nei prossimi giorni wbox.it darà spazio ad altre analisi e spiegazioni presentate con le abituali alte professionalità, chiarezza e competenza da Beatrice Masserini e il suo Studio: molte tematiche che riguardano l’interpretazione dei disposti normativi riferiti ad ASD e SSD e a tutto il settore.
Oggi diamo quindi risalto al commento esteso sulla Riforma dello Sport.

LA RIFORMA DELLO SPORT È DEFINITIVA: APPROVATO IL DECRETO CORRETTIVO – STUDIO CASSINIS
Beatrice Masserini
Segnaliamo i punti che giudichiamo importanti anticipare, in attesa di dedicare un’apposita informativa approfondita sulla riforma dello sport non appena il decreto correttivo sarà stato pubblicato in gazzetta ufficiale e saranno stati emanati i vari decreti attuativi delle norme stabilite in via generale dal decreto.
In data 28 settembre 2022 il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva, e se ne attende la
sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Decreto correttivo al D. Lgs. 36/2021 (pubblicato
sulla G.U. n. 67 del 18.03.2021) in materia di riordino e riforma delle disposizioni in materia di
enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.
Il decreto, che entrerà interamente in vigore il 1° gennaio 2023 (alcune parti del D. Lgs. 36/2021
sono già entrate in vigore), incide in maniera molto parziale sulla disciplina del lavoro professionistico, prevedendo esclusivamente una serie di agevolazioni sia in tema di apprendistato, sia di agevolazioni fiscali per l’avviamento al lavoro dei giovani atleti professionisti nei club che abbiano un limitato volume d’affari.
Le novità maggiori si registrano sicuramente nel mondo dilettantistico che continua ad essere identificato, per differenza, come quello “non professionistico”.

ASPETTI CIVILISTICI
L’aspetto civilistico di maggior rilievo è previsto dall’articolo 1, che integra l’art. 6, comma 1, D. Lgs. 36/2021, in tema di forma giuridica degli enti sportivi dilettantistici, escludendo le società di persone ed aggiungendo, all’elenco ivi previsto, le cooperative di cui al titolo VI del libro V del codice civile (lett. c), nonché gli enti del terzo settore costituiti ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.Lgs. 17/2017, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che, laddove esercenti, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, possono iscriversi al Registro delle attività sportive dilettantistiche (lett. c-bis). L’articolo 1 aggiunge, con il novellato comma 2 dell’articolo 6, che agli enti del terzo settore si applicano le norme del D. Lgs. 36/2021 limitatamente all’attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del Capo I del decreto medesimo, solo in quanto compatibili con il D. Lgs. 117/2017, e, per le imprese sociali, con il D. Lgs.112/2017. Con questi interventi il decreto correttivo rende perfettamente compatibile la riforma dello sport con quella del terzo settore.
Le clausole che, ai sensi del D. Lgs. n. 36/2021, devono essere presenti nei nuovi statuti degli enti sportivi dilettantistici, ferma restando la decorrenza del 1° gennaio 2023, sono le seguenti:
-l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica;
-l’assenza di fini di lucro secondo la nuova accezione dell’art. 8 del D. Lgs. 36/2021;
-la possibilità di esercitare attività secondarie e strumentali diverse da quelle principali;
-per le sole SSD, la possibilità di procedere alla parziale distribuzione di utili secondo le condizioni
ed i limiti di cui all’art. 8 comma 3 del D. Lgs. 36/2021 e, per le sole SSD, la possibilità di
rimborsare al socio il capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato od aumentato nei
limiti di cui all’art. 8 comma 3 del D. Lgs. 36/2021.
Per quanto riguarda la distribuzione di utili ai soci, questa può avvenire non solo in denaro, ma anche mediante aumento gratuito del capitale sociale oppure mediante l’emissione di strumenti finanziari e la quota distribuibile deve essere comunque inferiore all’80% degli utili annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, e la distribuzione deve avvenire in misura non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato dai soci.

ASPETTI LAVORISTICI
La disciplina lavoristica è invece contenuta nell’articolo 13, che interviene sull’art. 25 del D. Lgs. 36/2021, che ha ad oggetto la definizione del lavoratore sportivo e la disciplina dell’attività di lavoro sportivo.
Alla lettera a) viene integrato il comma 1 dell’articolo 25 perché l’elenco di figure che attualmente contiene – atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara – non potevano considerarsi esaustive delle figure di lavoratore sportivo. Il decreto correttivo precisa che è lavoratore sportivo anche il tesserato che svolge, verso corrispettivo, le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
Alle figure sopra indicate si applicano le nuove norme sul lavoro sportivo. Le altre prestazioni (per es. custodia, pulizia, manutenzione) saranno soggette, invece, alla disciplina generale dei rapporti di lavoro.
Il decreto correttivo torna a rendere applicabile al lavoro sportivo l’art. 2, comma 2, lettera d), del D. Lgs. 81/2015, che esclude la presunzione dell’applicazione delle norme sul rapporto di lavoro subordinato alle collaborazioni organizzate dal committente con riferimento ad associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva. Si consente, pertanto, la configurabilità di rapporti di lavoro autonomo sportivo anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative organizzate dal committente.
I collaboratori amministrativo-gestionali vengono inquadrati como collaborazioni coordinate continuative, se sono autonomi nella gestione della loro attività.
Analogamente, sono presunte come collaborazioni coordinate e continuative le prestazioni sportive che prevedono un impegno non superiore alle 18 ore settimanali di allenamento, al netto della prestazione agonistica.
Scompaiono quindi le figure degli amatori e la possibilità di riconoscere compensi ex art. 67, comma 1, lettera m), del Tuir.
I volontari risultano essere coloro i quali non percepiscono compensi, fatto salvo il rimborso a piè di lista delle spese vive sostenute.
Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che prestano la propria attività a favore di società ed associazioni dilettantistiche fuori dagli orari di lavoro, si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari, ferma la necessità di preventiva comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Se si intende retribuire la loro attività, è richiesta l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza e si applica, se viene concessa, la disciplina
prevista al comma 6 dell’articolo 36: esenzione totale per compensi da 0 a 5.000,00 euro ed esenzione solo fiscale per compensi da 5.001,00 a 15.000,00 euro.
La citata disciplina, sia ai fini fiscali sia ai fini previdenziali, è quella che sarà applicata a tutti i lavoratori sportivi autonomi.
Per i primi cinque anni i contributi previdenziali saranno calcolati solo sul 50% dei compensi per lavoro sportivo.
Il decreto correttivo al D. Lgs 36/2021 in materia di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, contiene, quindi,
l’importante novità che riguarda la contribuzione previdenziale, che fino al 31 dicembre è dovuta nei limiti del 50%. L’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.
Si abbassa la soglia esentasse, passando da 10.000 euro a 5.000 euro. Viceversa, ai soggetti che percepiscono compensi fra 5.000 e 15.000 euro l’anno, non si applicano le ritenute fiscali, ma vengono applicate quelle previdenziali. Infine, per i compensi oltre i 15.000 euro annui si applicano sia le ritenute fiscali sia quelle previdenziali.
Come sappiamo, dal 31 agosto 2022 è operativo, presso il Dipartimento per lo sport, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che assolve alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta dalle società e associazioni sportive nonché alle altre funzioni previste dalla normativa vigente.
Il Registro è l’unico strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica al quale deve iscriversi ogni società o associazione sportiva dilettantistica riconosciuta ai fini sportivi ed affiliata ad una Federazione sportiva
nazionale, Disciplina sportiva nazionale o Ente di promozione sportiva. Ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 39 del 28.02.2021, il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche già istituito presso il CONI.

Ciò premesso, evidenziamo le semplificazioni più significative relative agli adempimenti in tema lavoristico:
-Comunicazione informazioni al Ministero del Lavoro: possibilità di effettuarle mediante il
Registro, ove sarà inserita apposita funzione che consente la comunicazione diretta al Centro
dell’Impiego
-Comunicazione “UNIEMENS” all’INPS: possibilità di effettuare il calcolo e la comunicazione
tramite apposita funzione all’interno del Registro
-Emissione di cedolino paga: per gli importi fino a 15.000 euro il Committente non dovrà emettere
alcun cedolino paga, in quanto all’interno del Registro sarà prevista una funzione per la liquidazione
dei compensi ed il calcolo dell’eventuale contributo previdenziale
-Predisposizione del mod. F24: possibilità di generarlo tramite il Registro
-Comunicazione all’INAIL e liquidazione saldo del premio dovuto: possibilità di ottemperare gli
adempimenti mediante il Registro. I contributi INAIL si pagano su tutti i compensi che eccedono i
5.000 euro
-Predisposizione della Certificazione Unica: generazione della Certificazione Unica e
predisposizione di file per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate mediante intermediario

UN ESEMPIO PER CAPIRE IL MECCANISMO PROGRESSIVO DAL 2022 AL 2028
Una stima interessante è stata effettuata prendendo a campione un contratto sportivo di un collaboratore residente a Ferrara non ancora iscritto ad altre forme previdenziali, confrontando gli anni 2022, 2023 e 2028 (anno in cui non sarà più possibile usufruire della contribuzione previdenziale ridotta del 50%).
Da tale analisi emergono i seguenti numeri:
– Compenso di 5.000 euro
per l’anno 2022, il collaboratore guadagna un netto di 5.000 euro,
mentre il costo per la società sportiva sarebbe di 5.000 euro;
per gli anni 2023 e 2028 il collaboratore ha un netto di 4.933,33 euro, mentre la società sportiva ha
un costo di 5.133,33 euro;
– Compenso di 10.000
euro per il 2022, il collaboratore guadagna un netto di 10.000 euro, ed anche il costo per la società
sportiva sarebbe di 10.000 euro;
per il 2023 il collaboratore ha un netto di 9.624,50 euro, mentre la società sportiva ha un costo di
10.751,00 euro;
per il 2028 il collaboratore ha un netto di 9.416,17 euro, mentre la società sportiva affronta un costo
di 11.167,67 euro;
– Compenso di 15.000 euro
per il 2022, il collaboratore guadagna un netto di 13.753,50 euro, mentre il costo per la società
sportiva sarebbe di 15.000 euro;
per il 2023 il collaboratore ha un netto di 14.315,67 euro, mentre la società sportiva ha un costo di
16.368,67 euro;
per il 2028 il collaboratore ha un netto di 13.899,01 euro, mentre la società sportiva affronta un
costo di 17.202,01 euro.
– Compenso di 20.000 euro
per il 2022, il collaboratore guadagna un netto di 17.472 euro, mentre il costo per la società
sportiva sarebbe di 20.000 euro;
per il 2023 il collaboratore ha un netto di 17.826,07 euro, mentre la società sportiva ha un costo di
21.986,34 euro;
per l’anno 2028 il collaboratore ha un netto di 17.373,77 euro, mentre la società sportiva affronta
un costo di 23.236,35 euro
COMPENSO 2022 2023 2028
5.000 € COSTO SOCIETA’: COSTO SOCIETA’: COSTO SOCIETA’:
5.000€ 5.133,33 € 5.133,33 €
10.000 € COSTO SOCIETA’: COSTO SOCIETA’: COSTO SOCIETA’:
10.000 € 10.751 € 11.167,67 €
15.000 € COSTO SOCIETA’: COSTO SOCIETA’: COSTO SOCIETA’:
15.000 € 16.368,67 € 17.202,01 €
20.000 € COSTO SOCIETA’: COSTO SOCIETA’: COSTO SOCIETA’:
20.000 € 21.986,34 € 23.236,35 €

REGISTRO NAZIONALE ATTIVITA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE: COME ISCRIVERSI
È attivo dal 31 agosto 2022 il Registro nazionale delle attività sportive che certifica la natura dilettantistica: come procedere. Enti già iscritti e neoiscritti.
Con nota pubblicata sul proprio sito, il Dipartimento dello sport informa che è attivo dal 31 Agosto 2022 il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
Si ricorda che il registro è stato istituito dal D. Lgs. 39/2021 per la cui gestione il Dipartimento si avvale della società “in house” Sport e Salute S.p.a.
Nel Registro gestito telematicamente, sono iscritte
- tutte le Società ed Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività
sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, operanti nell’ambito di una Federazione
sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti
dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)
- in una sezione speciale, le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato
Italiano Paralimpico (CIP).
L’iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive,
per tutti gli effetti che l’ordinamento ricollega a tale qualifica.
Registro Nazionale attività sportive dilettantistiche: gli enti già iscritti
Occorre specificare che, a norma dell’art 12 del D. Lgs n 39, “Il Registro sostituisce a tutti gli
effetti il precedente Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche. Le
società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nello stesso, incluse le società e
associazioni dilettantistiche riconosciute dal Comitato italiano paralimpico, continuano a
beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione e sono automaticamente trasferite nel
Registro“.
Registro Nazionale attività sportive dilettantistiche: i neoiscritti
La domanda di iscrizione è inviata attraverso la piattaforma informatica con le modalità descritte nel Regolamento adottato dal Dipartimento, su richiesta delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall’Ente di promozione sportiva affiliante.
Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è accessibile all’indirizzo: https://registro.sportesalute.eu
Una volta accreditati, la domanda di iscrizione è inviata allegando la seguente documentazione attestante:
a) dati anagrafici dell’Associazione o Società sportiva dilettantistica;
b) dati anagrafici del legale rappresentante;
c) dati anagrafici dei membri del consiglio direttivo;
d) dati anagrafici dei membri degli altri organi previsti dallo statuto sociale (collegio probiviri,
collegio dei revisori);
e) dati anagrafici di tutti i tesserati, anche di quelli minori
f) attività sportive, didattiche e formative, svolte dai tesserati delle singole Società e Associazioni
sportive affiliate;
g) elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell’attività sportiva praticata e i dati relativi
ai contratti che attestano il diritto di utilizzo degli stessi (concessioni, locazioni, comodati);
h) contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali, con indicazione dei soggetti, dei
compensi e delle mansioni svolte
Entro quarantacinque giorni dall’invio della domanda, il Dipartimento per lo Sport,
verificata la sussistenza delle condizioni previste può:
- accogliere la domanda e iscrivere l’Associazione/Società;
- rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato;
- richiedere di integrare la documentazione ai sensi dell’art. 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.