Qual è il valore giuridico delle norme tecniche, ed è possibile ignorarne i contenuti senza incorrere in problemi?
Questo articolo è stato pubblicato su HA Pool Construction di giugno “speciale estate”
g.caramori@clex.it
Le problematiche riguardanti la sicurezza dei prodotti, in generale, e delle attività, in particolare quelle lavorative, si muovono attorno al concetto di “conformità”, intesa come rispondenza dei prodotti e/o delle attività a requisiti essenziali di sicurezza dettati da norme specifiche: oltre alle norme giuridiche, che prevedono condotte, obblighi e responsabilità, con riferimento – per i temi che ci interessano – alla sicurezza dei prodotti o delle costruzioni, o alla sicurezza del lavoro, esistono norme tecniche che descrivono, di volta in volta, le caratteristiche e i requisiti progettuali e costruttivi di prodotti, piuttosto che le modalità tecnico-operative per lo svolgimento di specifiche attività (trasporti, servizi, manutenzione, etc.).

Se le norme giuridiche prevedono obblighi e condizioni da rispettare, o requisiti da soddisfare per garantire la sicurezza dei prodotti o di determinate attività, le norme tecniche sono, in linea di prima approssimazione, lo strumento attraverso il quale un fabbricante di un prodotto o il gestore o esecutore responsabile di una attività può conseguire il rispetto di tali requisiti, normalmente finalizzati alla sicurezza delle persone, e quindi realizzare per i propri prodotti e/o attività quella “conformità” che consente poi all’operatore medesimo di considerare e poter dichiarare i propri prodotti o la propria attività come sicuri.
La rilevanza delle norme tecniche ha assunto un aspetto centrale nell’ambito della sicurezza dei prodotti
Il giudizio di conformità è rilevante, sotto il profilo giuridico, in quanto esso comporta la creazione di obblighi per gli operatori, e, a seconda dei casi, direttamente o indirettamente, l’insorgere di responsabilità: dunque, comprendere come le norme tecniche assumano rilevanza sotto il profilo giuridico, significa comprendere come esse possano influenzare i comportamenti dei soggetti interessati, considerando obblighi e responsabilità.
La rilevanza delle norme tecniche ha assunto un aspetto centrale nell’ambito della sicurezza dei prodotti, in conseguenza dell’adozione in ambito europeo del sistema del c.d. “Nuovo approccio”, in base al quale gli organismi legislativi comunitari approvano, mediante direttive o regolamenti, i requisiti essenziali che i prodotti devono possedere per poter circolare liberamente, lasciando poi agli enti di normazione il compito di elaborare norme tecniche specifiche affinché i prodotti soddisfino i requisiti di sicurezza previsti dalle direttive, tenendo conto del livello tecnologico raggiunto. Queste norme tecniche sono di applicazione volontaria, nel senso che il costruttore può anche disattenderle, purché sia in grado di dimostrare che, comunque, i requisiti essenziali di sicurezza sono stati pienamente rispettati. Le autorità degli Stati membri dell’unione Europea devono riconoscere ai prodotti fabbricati secondo le norme tecniche una presunzione di conformità ai requisiti essenziali delle direttive o dei regolamenti, nel momento in cui i prodotti siano stati realizzati nel rispetto delle norme tecniche.
Queste norme tecniche sono di applicazione volontaria, nel senso che il costruttore può anche disattenderle, purché sia in grado di dimostrare che, comunque, i requisiti essenziali di sicurezza sono stati pienamente rispettati
Allo stesso modo, esistono norme tecniche riguardanti la gestione di attività umane, o collegate alla sicurezza dei prodotti, o trattate autonomamente, al fine di garantire la sicurezza di attività o condotte umane, sempre con l’obiettivo di garantire la sicurezza delle persone.
La Direttiva 98/34/CE stabilisce che “…norma è la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto a svolgere attività normativa per applicazione ripetuta e continua, la cui osservanza non sia obbligatoria e che appartenga ad una delle seguenti categorie: Norma internazionale (ISO), Norma europea (EN), Norma nazionale (UNI)”.
La norma tecnica, dunque, è adottata da un’organizzazione di normalizzazione e viene messa a disposizione del pubblico a livello internazionale (ISO), oppure a livello europeo (CEN, CENELEC, ETSI), o, infine, a livello nazionale (In Italia UNI, CEI).
Come si è detto, la norma tecnica, in quanto adottata su base volontaria, non è vincolante per gli operatori, i quali possono decidere se applicarla o meno, fermo restando che, nel secondo caso, essi devono comunque soddisfare i requisiti di sicurezza posti dalle norme giuridiche e devono essere in grado di dimostrare di avere in ogni caso conseguito il rispetto del requisito di sicurezza imposto dalla norma giuridica, pur senza applicare la norma tecnica: è evidente che un processo di questo tipo presenta una certa difficoltà, e anche un evidente, elevato livello di rischio.

Sulla non vincolatività delle norme tecniche si era espressa con chiarezza l’Unione Europea, laddove, con la risoluzione del 07/5/1985, spiegava che le norme tecniche sono sempre facoltative, e che ”la mancata conformità non è mai un’inadempienza in sé, in quanto il concetto di inadempienza comporta sempre l’esistenza di un obbligo“; e ancora, “La conformità ad una norma armonizzata comporta una “presunzione di conformità” alla normativa ed essendo un atto volontario diventa un comportamento “degno di merito” da parte del fabbricante, di cui le autorità di controllo tengono conto nella politica di sorveglianza del mercato che conducono. Il mancato rispetto della norma non consente comunque di trarre la conclusione che il prodotto non sia conforme alla regolamentazione: il fabbricante è infatti libero di prendere provvedimenti diversi di quelli stabiliti dalla norma. Va infatti sottolineato che le norme non sono infallibili: tutte comportano i rischi caratteristici a tutti i documenti oggetto di lunghe trattative o di compromessi”.
Ciò che si vuole però evidenziare è che le norme tecniche hanno comunque una efficacia giuridica che, in taluni casi, è immediata e diretta, in altri, è mediata e indiretta.
L’efficacia giuridica immediata e diretta delle norme tecniche è prevista in tre casi specifici, e cioè:
- quando la norma tecnica è imposta da una norma giuridica che la richiama o che la recepisce;
- quando la norma è inserita in un contratto, privato o pubblico, in quanto, in tal caso la conformità diventa un obbligo contrattuale;
- quando la norma codifica lo stato dell’arte, che è obbligatorio per sua natura.
Le norme tecniche hanno comunque una efficacia giuridica che, in taluni casi, è immediata e diretta, in altri, è mediata e indiretta
La prima ipotesi si verifica quando una disposizione normativa nazionale o locale, prevede un espresso richiamo alla normativa tecnica in un dato settore, nel qual caso il rispetto della disposizione vincolate della legge dipenderà dal rispetto e dalla corretta applicazione della norma tecnica richiamata.
Nel settore della costruzione e della gestione delle piscine, esistono norme di carattere giuridico che sono state emanate su base regionale, con il recepimento di accordi nazionali sui requisiti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, e/o per la regolamentazione delle piscine in generale, ed esistono norme tecniche che regolamentano la materia: ricordiamo, al riguardo, la norma UNI 10637:2015 “Requisiti degli impianti di circolazione, filtrazione, disinfezione e trattamento chimico dell’acqua di piscina”, e la norma UNI-EN 15288:2019 (parte 1) che specifica i requisiti per la progettazione e per la sicurezza della gestione delle piscine.
Queste norme tecniche, quando sono richiamate in norme giuridiche (come in molti casi di leggi regionali sulla sicurezza delle piscine), devono essere seguite ed applicate correttamente dagli operatori, dato che, in caso contrario, può essere loro contestata la violazione di un obbligo di carattere giuridico, con le conseguenze che ne possono derivare, sia in ambito civile (risarcimento del danno, violazione del contratto), che penale (ad esempio, in caso di lesioni o morte degli utilizzatori).

La stessa obbligatorietà può essere imposta nel caso in cui il richiamo alle norme tecniche, ancorché non espresso da norme giuridiche, sia fatto in un contratto: in questo caso, il mancato rispetto delle prescrizioni di ordine tecnico contenute nelle norme sarà efficace al fine di valutare se il soggetto abbia operato correttamente o meno, con le conseguenze, nella seconda ipotesi, che egli potrà essere ritenuto responsabile di inadempimento contrattuale, o, comunque, di illecito rilevante sotto il profilo dell’obbligo risarcitorio.
Con riferimento all’ultima situazione di vincolatività delle norme tecniche, occorre considerare la obbligatorietà dello “stato dell’arte”: in base all’interpretazione prevalente in ambito comunitario, lo stato dell’arte, tipicamente e normalmente non scritto, rappresenta lo stato dell’evoluzione delle conoscenze tecniche su un dato argomento in un preciso momento storico, costituisce una consuetudine, ed è imperativo, e in questo senso ha una portata giuridica superiore alle norme tecniche.
In caso di giudizio civile o penale, la norma tecnica viene normalmente tenuta in considerazione come parametro di riferimento delle conoscenze disponibili ed applicabili
In questi casi, come abbiamo detto, l’obbligatorietà delle norme tecniche è immediata e diretta: tuttavia occorre rilevare che il rispetto delle norme tecniche viene comunque utilizzato come “metro di valutazione” delle condotte degli operatori, nella misura in cui esse contribuiscono a fornire la misura della correttezza del loro agire, sulla base di un criterio di diligenza media e/o professionale, in un dato settore, e ciò anche ai fini della valutazione della responsabilità sia civile che penale.
Ancorché non vincolante, quindi, in caso di giudizio civile o penale, la norma tecnica viene normalmente tenuta in considerazione come parametro di riferimento delle conoscenze disponibili ed applicabili in un dato momento, in uno specifico settore, anche a prescindere dalla sua corrispondenza effettiva allo stato dell’arte, in quanto esprime una serie di criteri e requisiti idonei a garantire comunque un livello elevato di sicurezza per le persone e per le cose.