Il Tribunale di Frosinone il 17 maggio ha dato immediata applicabilità alla clausola di salvaguardia prevista dalla Riforma del Lavoro Sportivo: un principio che è auspicabile continui ad essere considerato, a tutela delle ASD/SSD in caso di contestazioni per il periodo pregresso
beatrice.masserini@studiocassinis.com
Il 1° luglio 2023 la riforma del lavoro sportivo uscirà dal limbo per trovare piena applicazione. Come è naturale, ci sarà modo per valutarla e tempo per eventuali correzioni.
La riforma del D. Lgs. n. 36/2021, integrato dal D. Lgs. n. 163/2022, è al contempo “pacifica” e prevedibile, visto che estende tutele costituzionali a favore di chi ne era privo (e quindi coerente con le ultime indicazioni della Cassazione), ma anche “epocale”, in quanto abbatte la parete di vetro che aveva creato una comfort zone per gli operatori dello sport tuttora spesso diffidenti delle novità.
Come ogni riforma, questa legge traccia il confine tra un “prima” e un “dopo”.

In questa fase il trait d’union tra le vecchie collaborazioni sportive ex art. 67, comma 1, lett. m) Tuir (DPR n. 917/86) ed il nuovo lavoro sportivo è tracciato dai giudici, chiamati a decidere senza poter aspettare i tempi di riflessione ed i ripensamenti del legislatore.
Tra il 2021 ed il 2022 è stata la Cassazione a dettare i tempi con 42 sentenze orientate a riconoscere l’imponibilità contributiva anche nei rapporti tra ASD/SSD ed istruttori.
Oggi è la volta dei giudici di merito: per definire una vertenza tra Inps e SSD, circa il recupero di contributi riferiti a compensi erogati agli istruttori, lo scorso 17 maggio il Tribunale di Frosinone ha ritenuto di dare immediata applicabilità alla “clausola di salvaguardia” inserita al comma 8 quater dell’art. 35.
Posizionato nel Decreto che per il resto troverà applicazione dal 1° luglio 2023, questo comma 8 quater dispone che non si dia luogo a recupero contributivo per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all’art. 51 ed inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 67, 1° comma, lett. m) del Tuir.

Trattandosi di un “precetto che non si rivolge alle parti né attribuisce loro alcun obbligo o diritto, né regolamenta il rapporto di lavoro o il rapporto previdenziale”, ma che “si rivolge direttamente alle Istituzioni previdenziali”, il Tribunale – richiamando anche come precedente “in tal senso, Corte di Appello di Roma, Sez. Lavoro 31.3.2023” – afferma che “ne consegue, in maniera assorbente, il venir meno del diritto dell’Inps ad azionare il credito contributivo in relazione all’attività svolta dagli istruttori sportivi, con conseguente non spettanza di tali somme”.
L’auspicio è che, se dovessero presentarsi altri contenziosi analoghi, questo principio continui a trovare piena applicazione, in modo da salvaguardare davvero il mondo dilettantistico da potenziali contestazioni per il periodo pregresso, aiutando tutti ad abbandonare eccessive preoccupazioni e, quindi, condurre il mondo dilettantistico verso un contesto di maggiore civiltà giuridica caratterizzato da diritti ed obblighi del lavoro.
GIPHY App Key not set. Please check settings