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L’analisi dei decreti correttivi della riforma dello sport (con note sul decreto Pa-Sport a cura della redazione)

I ministri Abodi e Calderone hanno contribuito a perfezionare alcuni punti della riforma

A due settimane dall’entrata in vigore, Beatrice Masserini riporta un elenco dettagliato dei punti chiave della prima parte dei decreti correttivi; il nuovo decreto legge, invece, azzera qualche novità prevista dalla riforma, in attesa delle ultime modifiche (alcune dubbie)

L’APPROFONDIMENTO DEL WEEKEND

beatrice.masserini@studiocassinis.com

Beatrice Masserini (Studio Cassinis) è la grande esperta di riferimento per wbox e per molti degli attori del settore, ma è soprattutto una sorta di angelo custode di tutti coloro che operano nel mondo dello sport. Mensilmente aggiorna il comparto in merito a norme, decreti e aspetti fiscali o lavoristici con spiegazioni comprensibili e molto complete. In questa sede ci illustra i decreti correttivi della riforma ad oggi approvati. Questa disamina verrà presto integrata dalla nota commercialista, anche perché giovedì 15 giugno, come riportato dagli organi di stampa specializzata, un ulteriore decreto ha apportato nuove modifiche volte a facilitare il grande cambiamento che sta per affrontare lo sport dilettantistico italiano.

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Nello specifico, per quanto ha segnalato ItaliaOggi, queste sono alcune delle anticipazioni, meglio documentate dalla testata stessa contemporaneamente all’uscita di questo nostro articolo a firma Beatrice Masserini. È evidente che al mondo dilettantistico della giustizia sportiva riferita al calcio e delle plusvalenze, interessi zero e alcuni punti sembrano più pensati per un effetto mediatico che non per disciplinare al meglio. La giustizia sportiva, riferita agli sport dilettantistici, fa acqua da tutte le parti e, quando si invoca l’autonomia dello sport, lo sport stesso dovrebbe avere la decenza di non autotutelarsi, ma di tutelare atleti, tecnici e tutte le parti più deboli, in genere penalizzate per interessi e rendite di posizione dei vertici delle istituzioni e federazioni sportive.

Allo sport dilettantistico che afferisce a piscine e a palestre, le quali offrono servizi alla collettività e agli atleti per favorire la pratica sportiva e il movimento per la salute e la prevenzione a beneficio di ogni cittadino, starebbe ben più a cuore contare su Iva al 4% massimo e sulla defiscalizzazione totale dei costi sostenuti da ogni cittadino per l’attività sportiva. L’Italia, su questo fronte, è decisamente indietro.

Mentre scriviamo rileviamo che le novità del nuovo decreto, che in parte sovverte quanto prevede la riforma dello sport, prevedono una nuova esenzione dall’Iva per le attività didattiche e formative: benissimo, ma per quelle che sono di taglio più commerciale e funzionali alla salute della popolazione nulla si dice. Ovviamente l’ipotesi di limitare a tre i mandati dei vertici federali e sportivi non ha trovato seguito…Vincolo sportivo: abolito dalla riforma, torna ad essere di due anni con questo decreto. Nel merito tornerà la dottoressa Masserini, il cui articolo segue alla nota di ItaliaOggi

La nota di ItaliaOggi

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto legge sullo sport
Tante le materie trattate, dal vincolo sportivo alla giustizia, dai controlli finanziari alle plusvalenze, dall’Iva alle olimpiadi
“L’urgenza ci ha portato a inserire le misure in questo testo, ma abbiamo obiettivi ambiziosi che saranno presenti in un ulteriore provvedimento che arriverà a settembre”, l’annuncio del ministro Abodi in conferenza stampa
Sulla giustizia sportiva confermata la norma per la quale le penalizzazioni in classifica potranno essere comminate solo dopo la sentenza definitiva. Per quanto riguarda le plusvalenze, è stata realizzata “una più puntuale definizione dal punto di vista fiscale”
Sul vincolo sportivo è stato previsto “un periodo cuscinetto, un atterraggio morbido di due anni”, le parole di Abodi, che ha aggiunto che in futuro si potrebbe procedere anche all’azzeramento totale, “senza però scelte traumatiche”
Domani (ndr venerdì 16 giugno) , su ItaliaOggi, un nuovo approfondimento sul testo dopo quello pubblicato oggi, in particolare per quanto riguarda le novità relative all’Iva

Autore: Beatrice Masserini

LA RIFORMA DELLO SPORT: DECRETI CORRETTIVI

Proseguendo quanto da noi enunciato nei nostri precedenti approfondimenti, ricordiamo che in data 02.11.2022 era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 il D. Lgs. n. 163 recante Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 36 del 28.02.2021, in attuazione dell’art. 5 della legge n. 86 dell’08.08.2019, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

Ciò premesso, e fermo restando che da qui alla fine del corrente mese di Giugno 2023 sono attesi altri decreti correttivi ed attuativi, il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ed il

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, coproponenti, hanno portato all’esame preliminare del Consiglio dei Ministri un atteso decreto correttivo che interviene sulla

Riforma dello Sport, promossa dall’allora Sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, allo scopo di introdurre alcuni selettivi miglioramenti. L’obiettivo, duplice, è quello di accompagnare l’entrata in vigore degli aspetti più significativi della riforma a partire, come previsto, dal 1° luglio 2023 e contenere l’impatto delle radicali innovazioni normative previste sulle associazioni e le società sportive dilettantistiche e i lavoratori dello sport.

In particolare, il decreto prevede forti misure di semplificazione degli adempimenti previsti per consentire la gestione, da parte del sistema previdenziale generale, delle posizioni dei lavoratori dello sport, identificando altresì un percorso che consenta l’interoperabilità dei sistemi di gestione dei flussi di dati allo scopo occorrenti, in modo da evitare duplicazioni e sovrapposizioni o rischi di interferenza, tenendo in debito conto anche le esigenze di operatività dei professionisti che affiancano le organizzazioni del mondo sportivo nell’assolvimento dei loro obblighi.

Come di consueto, il decreto correttivo approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri sarà trasmesso alle Camere e alle Conferenze, Unificata e Stato-Regioni, per l’acquisizione dei rispettivi pareri e intese e tornerà poi in Consiglio dei ministri per la seconda e definitiva lettura.

Con il provvedimento in esame si interviene sui decreti nn. 36, 37, 38, 39 e 40 del 2021, sulle seguenti materie:

  • 36, in materia di lavoro sportivo;
  • 37, in materia di rappresentanza degli atleti e delle società sportive;
  • 38 in materia di norme per la sicurezza per la costruzione degli impianti sportivi;
  • 39 in materia di semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi;
  • 40 in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali;

decreti tutti adottati il 28 febbraio 2023

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Stabilita la fascia di esenzione totale fino ai 5.000 euro e la fascia di esenzione da ritenute fiscali fino a 15.000 euro relative al lavoro sportivo, le novità presenti nei decreti correttivi riguardano la scomparsa dell’agevolazione Inail prevista in un primo momento per i collaboratori sportivi concompensi fino ai 5.000 euro annui; per i lavoratori sportivi con compensi entro il plafond dei 5.000 euro restano le semplificazioni in tema di sicurezza sul lavoro; salta, invece, quella misura fiscale che si proponeva di agevolare ASD e SSD mediante la restituzione sotto forma di credito d’imposta del gettito previdenziale a carico delle stesse. È stato previsto un Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo, da istituire di concerto con il Ministero del Lavoro, con compiti di promozione di iniziative di monitoraggio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La Riforma dello sport coinvolgerà 750mila lavoratori e 60mila datori di lavoro ed il cuore delprovvedimento (D. Lgs. 36/2021), anche al netto delle correzioni, sta nel riconoscimento di unatutela per i lavoratori sportivi negli ambiti previdenziale, assicurativo, malattia, infortuni, ematernità per istruttrici ed atlete.

IN BREVE

ADEMPIMENTI E TERMINI

Slitta al 1° luglio 2023 il termine per l’adozione delle istruzioni tecniche per assolvere agli obblighi comunicativi dei rapporti di lavoro al Centro per l’impiego attraverso il Registro nazionale attività sportive dilettantistiche (RAS). È stato fissato al 31 ottobre 2023 il termine per la comunicazione delle co.co.co. sportive sul Libro Unico del Lavoro attraverso detto Registro. Comunicazione chedovrà essere effettuata entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto dilavoro.

Per quanto riguarda gli adempimenti relativi alle comunicazioni dei contratti di co.co.co. di lavoro sportivo, viene previsto che la tenuta del Libro Unico del Lavoro e la trasmissione mensile all’INPS dei dati retributivi ed i vari modelli attraverso il RAS sia una modalità alternativa a quella dei canali ordinari. Infatti, anche per il LUL l’operatività del Registro nazionale della attività sportive dilettantistiche è demandata ad un decreto che dovrà essere emanato entro il 31 ottobre 2023.

Considerate le difficoltà operative, tenuto anche conto dei vari decreti che dovranno essere promulgati per rendere le ASD/SSD completamente in grado di operare una volta che saranno state esplicitate le specifiche tecniche per l’operatività del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, è stato stabilito che gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per il periodo luglio-settembre 2023, potranno essere effettuati entro il 31ottobre 2023.

ATTIVITÀ NON RICONOSCIUTE ED ATTIVITÀ SECONDARIE

Spetta al Dipartimento dello Sport verificare la natura sportiva delle attività diverse da quelle svolte nell’ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, di un Ente di Promozione Sportiva o di una Disciplina Associata riconosciuti dal Coni o dal Cip. Si amplia la nozione di attività sportiva dilettantistica; manca però il coordinamento con quelle norme che attribuiscono la qualifica di lavoratore sportivo – e l’accesso ai benefìci– ai soli tesserati che svolgono mansioni necessariesulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affilianti.

Si rimane, inoltre, in attesa, di un decreto che definisca i criteri ed i limiti delle attività secondarie e strumentali previste negli statuti sociali; tuttavia, è stato già previsto che il mancato rispetto per due esercizi consecutivi di detti criteri, comporta la cancellazione d’ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

ADEGUAMENTI STATUTARI

È stato fissato al 31 dicembre 2023 il termine per adeguare gli statuti degli enti sportivi dilettantistici alle nuove norme del D. Lgs. 36/2021, in vigore dal 1° luglio 2023. La mancata conformità non consentirà l’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Per gli enti già iscritti, inclusi quelli trasmigrati dal Registro Coni, il mancato adeguamento entro la

fine del 2023 determina la cancellazione d’ufficio. A differenza del Terzo settore, per gli enti sportivi non sono previste semplificazioni ai fini dell’adeguamento, né agevolazioni fiscali ai fini dell’imposta di registro.

MODELLO EAS

È stato previsto l’esonero dalla presentazione del modello Eas per le ASD/SSD iscritte nel Registro. La novità si allinea a quanto già previsto per il Terzo settore, ma resta l’obbligo di comunicare i dati fiscalmente rilevanti in una apposita sezione del Registro nazionale attività sportive dilettantistiche.

LAVORATORI E VOLONTARI SPORTIVI

Il decreto correttivo, per la prima volta introduce il limite di 150 euro mensili alle spese sostenute dai volontari sportivi, che potranno essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione. Adifferenza del Terzo settore, la norma si riferisce solo a specifiche tipologie di spese (vitto,alloggio, viaggio, trasporto) effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del volontario.

Inoltre, è stata innalzata da 18 ore a 24 ore la soglia oraria settimanale relativa alla durata delle prestazioni oggetto del contratto entro la quale, nell’area del dilettantismo, in presenza dei requisiti previsti, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Infine, è stato previsto il principio di silenzio assenso per l’autorizzazione al lavoro sportivo per i dipendenti pubblici, che si perfeziona in 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell’ente pubblico di cui il lavoratore sportivo è dipendente.

Si rammenta, a proposito della sicurezza sul lavoro, che per i lavoratori sportivi che percepiscono meno di 5.000 euro, è escluso l’obbligo della sorveglianza sanitaria e del documento di valutazione rischi.

Il chinesiologo è figura riconosciuta dalla riforma ph Freepik

PERSONALITÀ GIURIDICA PER LE ASD

Cambia la procedura in cui si introduce un passaggio in più. Una volta effettuati i controlli, il Notaio dovrà trasmettere la richiesta di iscrizione e contestuale acquisto della personalità giuridica alla Federazione Sportiva Nazionale, Ente di Promozione Sportiva o Disciplina Associata affiliante indicati dall’ente e non più direttamente al Registro attività sportive dilettantistiche.

LOCALI UTILIZZATI

Stessa disciplina derogatoria del Terzo settore al fine di agevolare gli enti sportivi nell’utilizzo delle sedi e locali per lo svolgimento delle attività istituzionali a prescindere dalla destinazione urbanistica degli spazi medesimi.

CHINESIOLOGO E LAUREATI IN SCIENZE MOTORIE

Il riconoscimento della figura professionale del chinesiologo che avviene con la Riforma dello Sport non ha introdotto un’esclusiva o una riserva a favore dei laureati in scienze motorie per il coordinamento dei corsi sportivi, in quanto il decreto richiede ed ammette, in via alternativa al chinesiologo, la figura dell’istruttore di specifica disciplina sportiva, in possesso dei requisiti abilitanti previsti dalle Federazioni/Enti di Promozione sportiva/Discipline Associate, ed escludeda tale obbligo le attività sportive disciplinate da Federazioni/Enti riconosciuti dal Coni.

Ne consegue che, in base alla legge e fatte salve eventuali prescrizioni regionali, non sussiste l’obbligo di organizzare i corsi sportivi con il coordinamento del chinesiologo o dell’istruttore di specifica disciplina.

OSSERVATORIO DELLO SPORT

È stato istituito un osservatorio nazionale presso il Dipartimento dello sport per favorire e monitorare l’attuazione delle disposizioni in materia di lavoro sportivo.

AGEVOLAZIONI FISCALI

È stato riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta di importo corrispondente ai contributi previdenziali a loro carico, versati sui compensi dei lavoratori sportivi, alle ASD ed alle SSD iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che conseguono, nell’annosociale previsto statutariamente, complessivamente ricavi di qualsiasi natura pari od inferiori a 200.000 euro.

REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Il RAS assume il nuovo ruolo di Ente certificatore della effettiva natura dilettantistica dell’attività svolta da SSD e da ASD ai fini delle norme che l’ordinamento ricollega a tale qualifica.