In considerazione dei ritardi ormai cronici, era atteso un posticipo della scadenza per versamenti e comunicazioni dei contratti co.co.co: slittamento a fine novembre
L’ennesimo posticipo di una riforma costruita sui ritardi, alcuni poco accettabili, visto il varo della norma del luglio scorso. A distanza di quasi cinque mesi è un costante rincorrere aggiornamenti e date che erano inizialmente previste dal legislatore, con grande disorientamento e tensioni per tutti gli operatori sportivi.
Italia Oggi con un flash social e articolo completo accessibile per chi è abbonato, segnala come certa la proroga della scadenza fissate da tempo per la comunicazione e i versamenti dei contratti co.co.co.

Arriva la proroga per le comunicazioni e i versamenti dei contratti di co.co.co.
In commissione finanze al Senato, infatti, è stato approvato un emendamento al dl proroghe che sposta la scadenza fissata dal dlgs 120/2023 (il correttivo della riforma del lavoro sportivo)
Il dlgs 120 andava ad aggiungere l’articolo 28 comma 5 al dlgs 36/2021, spostando al 31 ottobre il termine per effettuare le comunicazioni e per versare contributi previdenziali e assistenziali per le collaborazioni del periodo transitorio (tra luglio e settembre)
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Questo quanto riporta in modo più esaustivo informazionefiscale.it
Lavoratori sportivi co.co.co: verso la proroga al 30 novembre della scadenza per gli adempimenti
Francesco Rodorigo – LEGGI E PRASSI
Un emendamento alla conversione in legge del DL proroghe prevede l’estensione del termine per gli adempimenti in materia di lavoro sportivo. Ci sarà tempo fino alla scadenza del 30 novembre 2023 per le comunicazioni e i versamenti dei contributi dei contratti di collaborazione avviati tra luglio e settembre
8 NOVEMBRE 2023
Si va verso la proroga del termine del 31 ottobre 2023 per gli adempimenti in materia di lavoro sportivo.
Un emendamento alla conversione in legge del DL proroghe, approvato al Senato, prevede l’estensione fino al 30 novembre. Si tratta degli obblighi che interessano i rapporti di lavoro con contratto co.co.co. nell’ambito del dilettantismo. Per i dilettanti, infatti, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.
Nello specifico quelli avviati nel periodo transitorio, cioè tra l’entrata in vigore della riforma dello sport lo scorso luglio alla data di pubblicazione del decreto correttivo, a settembre.
Dovrebbe arrivare un mese di tempo in più per adempiere ai nuovi obblighi in materia sportiva, nello specifico per quanto riguarda i contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel dilettantismo.
Il termine del 31 ottobre, fissato dalla riforma dello sport (Dlgs n. 36/2021) come modificato dal decreto correttivo n. 120 del 29 agosto, dovrebbe slittare al 30 novembre. https://7ff9580a82111e869c8ba36233e511e4.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html
A prevederlo è uno degli emendamenti presentati al testo di conversione in legge del decreto proroghe, n. 132/2023, approvato alla Commissione Finanze del Senato il 7 novembre e che va a modificare il comma 5 dell’articolo 28 della riforma.
Gli adempimenti in materia di lavoro sportivo sono stati introdotti dalla riforma, in vigore dallo scorso 1° luglio.
Si tratta in particolare dei nuovi obblighi relativi alle collaborazioni coordinate e continuative nello sport dilettantistico, che interessano i contratti avviati nel periodo compreso tra luglio e settembre, cioè il periodo transitorio tra l’entrata in vigore della riforma e le disposizioni previste dal nuovo decreto correttivo.
Il decreto correttivo della riforma, infatti, ha previsto che in sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative in questione e limitatamente a tale periodo di paga, possono essere effettuati entro il 31 ottobre. Una disposizione ribadita anche nella circolare dell’Ispettorato del Lavoro pubblicata il 25 ottobre.
Lavoratori sportivi co.co.co: proroga per gli adempimenti nel periodo transitorio
Ebbene l’emendamento presentato e approvato in Senato prevede la proroga del termine di scadenza attualmente fissato al 31 ottobre 2023.
La nuova data da prendere in considerazione dovrebbe essere quella del 30 novembre, in modo da garantire un mese di tempo in più agli interessati per procedere con l’adempimento.
https://7ff9580a82111e869c8ba36233e511e4.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html Inoltre, l’emendamento prevede che il periodo transitorio in questione venga esteso anche al mese di ottobre. Pertanto la nuova scadenza del 30 novembre riguarderà gli adempimenti relativi ai contratti co.co.co sportivi avviati in questi mesi.
Secondo quanto previsto dall’articolo 28 del Dlgs n. 36/2021, infatti, i soggetti che ricevono la prestazione sportiva (associazioni, società ecc.) sono tenuti a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo, che equivale a tutti gli effetti alle comunicazioni al centro per l’impiego.
Dopo la prima applicazione, gli adempimenti devono essere effettuati entro il giorno 30 del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro. Si può procedere inviando la comunicazione sia al Registro sia al centro per l’impiego.
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