La parte che sicuramente rivoluziona lo sport dilettantistico attraverso la riforma è il riconoscimento della figura del lavoratore sportivo con le tutele ad esso spettanti e gli adempimenti a carico del datore di lavoro
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Dopo il chiarimento su cosa ci attende con la Riforma e l’elenco dei correttivi alla riforma stessa introdotti dai decreti legge (alcuni ancora in arrivo), Beatrice Masserini torna sui cambiamenti dal 1° luglio, il principale dei quali è quello dell’introduzione formale della figura del Lavoratore Sportivo.
RIFORMA DELLO SPORT: LE NOVITA’ PER I LAVORATORI SPORTIVI
Riprendendo quanto da noi già enunciato ed ampliamente spiegato in passato, in coincidenza con l’emanazione dei vari Decreti, ricordiamo che il D. Lgs. 36/2021 ha tipizzato le figure del lavoratore sportivo, che sono il direttore di gara, il direttore sportivo, il direttore tecnico, gli istruttori, gli allenatori, i maestri ed i selezionatori. A queste figure sono state aggiunte quelle del chinesiologo e del manager dello sport.
È lavoratore sportivo anche ogni altro tesserato che svolga, in cambio di un corrispettivo, le mansioni rientranti sulla base dei regolamenti dei singoli Enti affilianti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
Tali figure di lavoratore sportivo, dal 1° luglio 2023 potranno avere contratti di lavoro subordinato, se esercitano tale attività come prevalente e continuativa, oppure come attività di lavoro autonomo nella forma di collaborazione coordinata e continuativa qualora non superi le 24 ore settimanali, oppure lavoro autonomo occasionale.
Per “istruttore”, si intende colui che insegna una o più specifiche discipline sportive a gruppi o singoli individui che si allenano a scopo dilettantistico o per il bene personale. In via interpretativa, la determinazione delle mansioni di istruttore sembrerebbe riservata esclusivamente ai tecnici dotati dei requisiti dall’Ente affiliante per l’esercizio della loro attività, e che risultino tesserati.
Spetterà all’Ente affiliante riconosciuto dal Coni sopperire alle lacune e regolamentare i requisiti e le mansioni considerate necessarie per lo svolgimento della qualifica di istruttore di attività sportiva.
L’allenatore, invece, gestisce la preparazione tecnica e psicologica di atleti e squadre.

RIASSUMENDO
L’art. 28 del D. Lgs. 36/2021 prevede, nella sua formulazione attuale, che nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando nei confronti dello stesso committente:
- la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato a manifestazioni sportive;
- le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva e Discipline Associate.
Entro il 1° luglio 2023 verranno pubblicati le disposizioni tecniche ed i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 3 (le comunicazioni dei contrattiattraverso il RAS andranno effettuate entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio delrapporto di lavoro) ed entro il 31 ottobre 2023 quelli necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 4 (l’iscrizione del Libro Unico del Lavoro può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro la fine di ciascun anno di riferimento,fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.
Come già indicato sopra, in sede id prima applicazione, gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 1023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.
I compensi che dovranno essere erogati per le lore lavorate nel mese di giugno 2023 dovranno essere pagati entro il 30 giugno 2023 per seguire le attuali regole ex art. 67, comma 1, lett. m), Tuir.
Superata tale data, detti compensi rientreranno nel conteggio secondo le nuove regole in vigore dal 1° luglio 2023, poiché l’art. 67 Tuir verrà automaticamente abrogato dalle nuove norme