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Lavoro sportivo: adempimenti e scadenze secondo le disposizioni di Inail, Inps e Ispettorato del Lavoro

Scadenze e adempimenti a carico delle società, per i lavoratori sportivi, vengono chiariti dalle circolari di Inps, Inl, Inail ph yuriarcurs people images by freepik

Le circolari degli enti, diffuse nei giorni scorsi, indicano scadenze e condizioni in merito a lavoratori sportivi subordinati e collaboratori

Diciamo che gli operatori sportivi avrebbero potuto apprendere quanto specificano le circolari di Inps, Inail ed Ispettorato Nazionale del Lavoro con più calma, se fossero stati osservati dei tempi dignitosi da parte degli enti menzionati. Le circolari sono invece troppo recenti e questo fa slittare scadenze che era impossibile osservare.

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Prendiamo atto che non è andata come era auspicabile: da ora in poi, però, non sono più permesse sviste o ritardi.

Quindi meglio essere ben documentati su quanto le disposizioni della nuova norma in materia di lavoro sportivo e sulle indicazioni di Inail, Inl e Inps riportate nelle rispettive circolari. Per aiutare a comprendere quanto deve essere osservato, ci avvaliamo dell’autorevole contributo di Italia Oggi, con l’articolo di Michele Damiani, pubblicato il 4 novembre.

Da Inps, Inail e Inl condizioni e scadenze dei nuovi obblighi per subordinati e collaboratori
Riforma dello sport, si parte

Esordio nei dilettanti degli adempimenti in materia di lavoro

di Michele Damiani

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La riforma dello sport entra definitivamente nel vivo, facendo partire la stagione degli adempimenti in materia di lavoro anche nel dilettantismo. Sono state pubblicate, infatti, le circolari dell’Inail e dell’Inps, che seguono di pochi giorni quella dell’Ispettorato nazionale del lavoro, diffusa il 25 ottobre. Tre testi che contengono le indicazioni per adempiere ai nuovi obblighi introdotti dalla riforma del lavoro sportivo, ovvero dal dlgs 36/2021 entrato in vigore il 1° luglio e modificato dal dlgs 120/2023, approvato a inizio settembre.

Circolari e comunicazioni. La riforma impatta in maniera particolare sullo sport dilettantistico, che comprende la stragrande maggioranza degli operatori del settore. Associazioni e società sportive dilettantistiche, quindi, si dovranno confrontare con costi e adempimenti praticamente sconosciuti, e dovranno farlo anche in fretta. Sono tre i versanti di interesse: le comunicazioni dei rapporti di lavoro, gli obblighi Inail e gli obblighi Inps. Per quanto riguarda le comunicazioni, la circolare dell’Ispettorato ha sollevato alcune discussioni in merito al possibile utilizzo del registro attività sportive dilettantistiche, che non è considerato dall’Inl ancora «pienamente operativo». Finché non sarà raggiunta la piena operatività, è altamente consigliato passare tramite i centri per l’impiego (sistema online delle Co), fatte salve le comunicazioni già effettuate tramite registro.

Obblighi assicurativi. Sul versante Inail, invece, si registrano differenze a seconda della tipologia di rapporto di lavoro instaurato. I co.co.co, sia professionisti che dilettanti, non avranno obblighi Inail; una novità introdotta dal dlgs 120/2023, per cui a questi operatori si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Fuori dall’assicurazione Inail anche i volontari (per loro polizze private ai sensi dell’art. 34, comma 3, del dlgs 36/2021), i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che lavorano nello sport, il personale delle forze armate e i lavoratori sportivi autonomi con contratto d’opera. Di contro, rientrano tra gli assicurati Inail i subordinati, i contratti di apprendistato, i prestatori di lavoro occasionale e i co.co.co amministrativo gestionali. Per questi ultimi, come per i subordinati nel dilettantismo, ci sarà tempo fino al 30 novembre per le denunce di iscrizione, questo anche «considerata l’incertezza normativa chiarita soltanto con il dlgs 120/2023», come si legge nella circolare Inail.

Previdenza. Tranne che per i volontari, per tutti gli altri lavoratori sportivi ci saranno obblighi previdenziali. E anche in questo caso si tratta di una novità quasi assoluta per il dilettantismo, non per il professionismo. Dopo la riforma, come riportato anche nella circolare Inps, i lavoratori subordinati sportivi saranno iscritti al fondo pensione lavoratori sportivi (Fpsp). Questo sia per quanto riguarda i professionisti che i dilettanti. Nel Fondo anche i lavoratori autonomi e i co.co.co professionisti. Discorso diverso, invece, per autonomi e co.co.co nei dilettanti, che saranno iscritti alla gestione separata Inps. Per questi ultimi, le aliquote vanno dal 24 al 27,03%, con una differenziazione per gli amministrativo-gestionali, che costeranno il 33% per il periodo da luglio a settembre e il 25% per i mesi successivi.

Scadenze e periodo transitorio. Nella circolare, l’Inps illustra anche le scadenze per versamenti e adempimenti. Il tutto partendo da quanto stabilito dal dlgs 120/2023, che per le collaborazioni coordinate e continuative fissava al 31 ottobre la scadenza per il versamento dei contributi per i contratti stipulati tra luglio e settembre. Una scadenza che non poteva essere rispettata, mancando le indicazioni Inps. L’Istituto ha quindi fissato al 16 dicembre il termine per versare i contributi relativi a luglio-settembre, mentre entro il 31 dicembre si dovrà operare con i relativi adempimenti. Per i contratti di collaborazione sottoscritti a partire dal 1° ottobre, invece, si dovrà procedere con i termini ordinari, quindi entro il 16 novembre per i versamenti ed entro il 30 per i relativi adempimenti.

Questo, almeno, per quanto riguarda il dilettantismo. Nel professionismo, invece, anche sui contratti stipulati ad ottobre si potrà procedere entro dicembre, invece che entro novembre. I professionisti, infatti, non rientrano nella proroga stabilita per legge dal dlgs 120/2023 e potranno quindi godere di un mese in più di tempo per regolarizzare le posizioni arretrate.

Fonte https://www.italiaoggi.it/news/riforma-dello-sport-si-parte-2617437

Scritto da redazione