L’Agenzia delle Entrate, con Risp, n. 14 del 30 settembre 2025, ha fornito alcuni chiarimenti sulle agevolazioni, in tempa di Irpef e di Irap, introdotte dal D. Lgs. 36/2021 nell’ambito del lavoro sportivo dilettantistico
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Nello specifico sono state previste:
- a favore dei lavoratori sportivi, l’esclusione dalla base imponibile IRPEF, fino ad € 15.000, dei compensi e delle somme comunque percepiti e l’assoggettamento a tassazione separata delle somme percepite a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive;
- a favore dei soggetti che erogano compensi a collaboratori nell’area del dilettantismo sportivo, l’esclusione dal computo della base imponibile IRAP dei predetti compensi di importo fino ad € 85.000.

Agevolazione per i lavoratori sportivi
| Tipologia di provento | Agevolazione |
| compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, sia che si tratti di co.co.co., che di lavoro dipendente od autonomo (con apertura della partita IVA) | fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro, esclusi dalla base imponibile IRPEF (1);l’ammontare che supera tale importo concorre a formare il reddito del percipiente ed è soggetto a tassazione secondo le ordinarie aliquote IRPEF, oltre le addizionali regionale e comunale, o ad imposta sostitutiva in caso di lavoratore autonomo in regime forfettario (2) |
| somme percepite dai tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i | – tassate con ritenuta a titolo d’imposta (4) |
| risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche (3) | |
| All’atto del pagamento da parte dell’ente sportivo, il lavoratore deve rilasciare autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare.Il soggetto in regime forfettario applica il coefficiente di redditività all’importo che eccede € 15.000; invece, per la verifica della soglia massima dei compensi percepiti nell’anno precedente, per poter applicare e/o mantenere il regime, deve considerare tutti i compensi (compresi quelli esclusi dalla base imponibile). 3) Non rientrano in tale fattispecie: le somme che atleti e tecnici del dilettantismo conseguono in dipendenza dei contratti di lavoro sportivo di cui sono titolari, anche qualora dette somme siano qualificate nei contratti come premi correlati al raggiungimento di determinati risultati sportivi;i premi corrisposti non al singolo atleta o tecnico, ma direttamente all’ente sportivo di cui questi ultimi fanno parte. Tali somme possono fruire della tassazione con ritenuta a titolo d’imposta anche se sono percepite da atleti e tecnici che ordinariamente lavorano nel settore del professionismo (in forza di contratti di lavoro stipulati con società sportive professionistiche) per attività sportiva svolta nell’ambito del settore dilettantistico di dette Federazioni. (4) I premi non sono soggetti all’obbligo di certificazione da parte del soggetto erogatore, ma devono essere riportati nel modello 770 (Quadro SH, prospetto G), indicando la ritenuta operata nel quadro ST. | |

Agevolazioni per i soggetti che erogano i compensi
La disposizione agevolativa secondo cui tutti i singoli compensi corrisposti per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo sportivo inferiori all’importo annuo di € 85.000 non concorrono alla determinazione della base imponibile, si interpreta nel senso che non rilevano i singoli compensi di importo inferiore ad € 85.000, mentre ciascun compenso di ammontare pari o superiore a tale importo rileva per intero.