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Le ASD/SSD interessate alle novità relative al Terzo Settore

Beatrice Masserini pubblica sulla periodica newsletter di Studio Cassinis un approfondimento su Terzo Settore e società sportive interessate a configurarsi come Ets

L’APPROFONDIMENTO DEL WEEKEND
 
Con questo articolo avviamo una rubrica che si rifà ad una serie di pubblicazioni in materia normativa e fiscale da parte di esperti illustri. Nello specifico e nella circostanza ci riferiamo ad una delle più note ed apprezzate professioniste del nostro settore, Beatrice Masserini. Proprio lei, infatti, coordina la newsletter che mensilmente Studio Cassinis redige e divulga ad un certo numero di operatori. Noi estendiamo la diffusione di alcuni approfondimenti o commenti attuali e attinenti a problematiche, operatività e situazioni riguardanti il settore sportivo. Il primo contributo della Dottoressa Masserini riguarda Terzo Settore e ASD/SSD.

Buona lettura.

Anche le ASD/SSD potrebbero essere interessate ad assumere la qualifica di ente del Terzo settore (Ets). Infatti, il Cts – Codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017) – fornisce un riconoscimento allo sport individuando l’attività sportiva dilettantistica tra quelle di interesse generale (art. 5).
 
Le ASD/SSD potranno scegliere di accedere al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) iscrivendosi nella sezione dedicata alle APS (associazioni di promozione sociale) o in quella residuale “altri enti del Terzo settore”.
 
Sotto il profilo fiscale, quelle che adotteranno la qualifica di Aps, potranno mantenere un regime simile a quello attuale, con una decommercializzazione analoga a quella dell’art. 148, comma 3,
del Tuir, DPR 917/1986 (con defiscalizzazione dei corrispettivi specifici ricevuti da tesserati), semplificazioni ai fini Iva ed una tassazione forfettaria dei redditi da attività commerciali con un coefficiente fisso del 3% fino a 130mila euro di ricavi (art. 86 del Cts).
 

Per le ASD/SSD che si iscriveranno nella sezione residuale “altri Ets”, vengono meno l’agevolazione prevista dal citato art. 148 ed il regime forfettario della L. 398/91, sostituito, ove la ASD/SSD si qualifichi come “Ets non commerciale”, da quello dell’art. 80 del Cts, che prevede sempre una tassazione a forfait, ma con percentuali più elevate e solo per gli enti fiscalmente non commerciali.
 
Una precisazione rispetto alla L. 398/1991

Fino all’autorizzazione della Commissione europea sui nuovi regimi fiscali introdotti dal Cts, Codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017, art. 104, comma 2), le ASD/SSD possono ancora avvalersi del regime previsto dalla Legge 398/1991. A partire dal periodo d’imposta successivo alla citata autorizzazione della Commissione UE, le ASD/SSD che decideranno di non accedere al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) saranno gli unici enti a poter continuare ad applicare il regime della Legge 398/91.
Diversamente, per le ASD/SSD che decideranno di iscriversi al Runts, assumendo la qualifica di ente del Terzo settore (Ets), l’agevolazione della Legge 398/91 verrà disapplicata.
 
REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE: LE DATE DA SEGNARE IN AGENDA

A partire dal 23 novembre 2021 è iniziata la migrazione degli enti ad oggi presenti nei registri di settore e la possibilità di iscriversi per quelli di nuova costituzione o finora senza un registro di
riferimento.


Il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561 del 26 ottobre 2021 ha finalmente individuato nel 23 novembre 2021 la cosiddetta “data x”, ovvero il momento di operatività del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).
Si tratta di un passaggio di capitale importanza nel processo di attuazione della riforma del Terzo settore, che per potersi definire realmente completo ha però bisogno che entri in vigore anche la nuova parte fiscale, prevista e disciplinata dal Titolo X del codice del Terzo settore.
Dal 23 novembre 2021 ha inizio sia la migrazione verso il Runts degli enti ad oggi iscritti nei registri di settore, sia la possibilità di iscriversi per gli enti di nuova costituzione e per quelli non iscritti ad alcuno dei registri menzionati (quindi non in possesso delle qualifiche di Odv, Aps o Onlus), secondo le modalità e le tempistiche previste dal decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020.