La certificazione della natura dilettantistica dell’attività svolta dalle società sportive dipenderà dal Dipartimento per lo Sport e non più dal CONI, con ricadute positive in caso di verifiche di enti previdenziali o AE.
A partire dal 1 gennaio 2022 saranno applicabili importanti novità riguardanti il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche.
L’articolo 51 del decreto legislativo 36 del 2021, recante la riforma dello sport, ha infatti stabilito che da quella data sarà operativo l’articolo 10 che innova radicalmente la materia.
Secondo tale disposizione dal 1 gennaio 2022 le ASD e SSD dovranno acquisire il “riconoscimento ai fini sportivi” dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva. Ciò vuol dire che per far parte dell’ordinamento sportivo e partecipare alle gare da questo organizzate le ASD e SSD dovranno avere i requisiti previsti dalle diverse Federazioni, Discipline Associate o Enti di promozione sportiva, che provvederanno al loro riconoscimento. Occorre subito rilevare che la norma in esame precisa che tale riconoscimento è soltanto “ai fini sportivi”.

LA “CERTIFICAZIONE” NON RIGUARDA PIÙ IL SOGGETTO (SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE SPORTIVA), MA L’OGGETTO, CIOÈ L’ATTIVITÀ
Ma la novità importante introdotta dall’articolo 10 è rappresentata dal fatto che la “certificazione” della effettiva natura dilettantistica dell’attività svolta dalle ASD e SSD viene attribuita al Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e non più al CONI. Sarà infatti il Dipartimento che gestirà il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, al quale devono essere iscritte le ASD e SSD ai fini delle norme che l’ordinamento statale ricollega alla qualifica dilettantistica dell’attività sportiva.
Due sono gli aspetti di particolare interesse:
- Sono tenuti distinti i concetti di “Riconoscimento” e di “Certificazione” e ne sono posti i limiti e le finalità: il primo è circoscritto nell’ambito sportivo, il secondo ha valenza nell’ordinamento statale per l’applicazione delle norme sullo sport dilettantistico.
- La “certificazione” non riguarda più il soggetto (società o associazione sportiva), ma l’oggetto, cioè l’attività. Il Dipartimento, infatti, certificherà la “effettiva natura dilettantistica dell’attività svolta dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche” (art.10, secondo comma).


DAL 2022 LE ASD E SSD DOVRANNO ACQUISIRE IL “RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI” DALLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI, DALLE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE E DAGLI EPS
Questa novità spiega i suoi effetti positivi anche in sede di verifica da parte di enti previdenziali o dell’Agenzia delle Entrate e in sede contenziosa, poiché pone un chiaro riferimento normativo dal quale partire. Infatti non dovrebbe essere più utilizzabile la contestazione circa la natura giuridica della società sportiva dilettantistica perché ai fini della norma assume rilevanza la natura dell’attività, che deve essere sportiva dilettantistica, e non la natura soggettiva riferita alla società, elemento, questo, che perderebbe il valore che finora gli veniva attribuito. Ovviamente la società sportiva dilettantistica per essere tale deve comunque essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme pro tempore vigenti.
La natura dilettantistica dell’attività è certificata dal Dipartimento dello Sport e tale certificazione, in quanto proveniente da un ente pubblico, è assistita dalla presunzione di veridicità, con la conseguenza che, chi intendesse disconoscere (ad esempio in sede ispettiva) la natura dilettantistica dell’attività svolta dalla società sportiva in possesso della certificazione, deve farlo soltanto mediante la querela di falso.

LA “CERTIFICAZIONE” DELLA EFFETTIVA NATURA DILETTANTISTICA DELL’ATTIVITÀ SVOLTA DALLE ASD E SSD VIENE ATTRIBUITA AL DIPARTIMENTO PER LO SPORT E NON PIÙ AL CONI
Un ulteriore aspetto positivo è rappresentato dalla disciplina dei controlli che sembra tesa a salvaguardare l’attività delle ASD e SSD. Il Dipartimento per lo sport, avvalendosi della società Sport e Salute S.p.A., esercita le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto dalla normativa di settore. In caso di violazione delle disposizioni il Dipartimento per lo Sport diffida gli organi di amministrazione degli enti dilettantistici a regolarizzare comportamenti illegittimi entro un congruo termine, comunque non inferiore a venti giorni. Nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate entro i termini prescritti, il Dipartimento per lo Sport revoca la qualifica di ente dilettantistico.
NEL CASO DI IRREGOLARITÀ NON SANABILI O NON SANATE ENTRO I TERMINI PRESCRITTI, IL DIPARTIMENTO PER LO SPORT REVOCA LA QUALIFICA DI ENTE DILETTANTISTICO
È evidente che il legislatore, prima di revocare la qualifica di ente dilettantistico, tende a far sanare eventuali irregolarità. Sotto questo aspetto appare opportuno rilevare la responsabilità degli organi amministrativi delle ASD o SSD e la necessità che essi esercitino un controllo costante sull’osservanza delle disposizioni di settore e sulla permanenza dei requisiti richiesti dalle norme per la sussistenza della natura dilettantistica dell’attività sportiva svolta.

In fase di riapertura, un check-up su questi aspetti appare utile in vista dell’approssimarsi della data (1 gennaio 2022) di applicazione della disciplina illustrata.
Alberto Succi
avvalbertosucci@gmail.com