In materia di fisco, oltre a plusvalenze e altri punti riferiti alle società sportive professionistiche, la norma pubblicata in G.U. disciplina l’esenzione IVA per le attività didattiche e il credito d’imposta per le ASD/SSD
beatrice.masserini@studiocassinis.com
Con richiamo alla legge n. 122 del 10.08.2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16.08.2023 – il link del pdf della norma: pdf (gazzettaufficiale.it) – dove, dalla pag. 1 alla pag. 24 trovate la Legge n. 122 del 10.08.2023, mentre dalla pag. 98 alla pag. 199 trovate il testo del Decreto-Legge n. 75 del 22.06.2023 coordinato con la citata Legge di conversione.

Il testo della Legge 112 è copioso e vi si trovano importanti novità in materia di fisco, in particolare per il mondo dello sport.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT
Art. 33: in materia di plusvalenze, viene modificato l’art. 86, comma 4 del TUIR, stabilendo che per le società sportive professionistiche il termine minimo di possesso dei beni da cui derivano plusvalenze patrimoniali, valevole per consentire la rateizzazione del relativo costo fiscale in cinque anni, sia di due anni anziché di uno.
Il quadro normativo recato dal nuovo articolo 86, comma 4 del TUIR prevede, come regola generale, che le plusvalenze diverse da quelle a cui si applica la c.d. participation exemption, di cui al successivo art. 87, concorrano a formare il reddito, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono conseguite.

Tuttavia, nel caso in cui oggetto di cessione siano beni posseduti da almeno tre anni, è facoltà del contribuente ripartire la plusvalenza realizzata in quote costanti in un massimo di cinque periodi d’imposta.
Per le società sportive professionistiche tale possibilità può essere esercitata anche qualora i beni, la cui vendita ha generato plusvalenza, siano posseduti da un solo anno.
In particolare, l’intervento normativo modifica la facoltà per le società sportive di ripartire le plusvalenze in cinque anni ai fini della determinazione del reddito, limitandola al caso di possesso per almeno due anni.
Inoltre, si introduce una specifica disciplina fiscale delle plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta di società sportive professionistiche. In particolare, si prevede che le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito in 5 quote costanti solo nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui è stata realizzata. La misura limita l’ammontare della plusvalenza oggetto di ripartizione in cinque anni alla sola quota parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo in denaro e le suddette disposizioni intendono restringere la possibilità di ripartizione delle plusvalenze ai fini della determinazione del reddito.
Le disposizioni in esame si applicano ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge.
Si prevede, inoltre, il rifinanziamento del Fondo per l’esonero dalla contribuzione previdenziale relativa ai rapporti di lavoro sportivo, di cui all’art. 1, comma 34, della Legge n. 178/2020 di 2.740.000 euro nell’anno 2024, di 880.000 euro nell’anno 2025, di 490.000 euro nell’anno 2026, di 100.000 euro nell’anno 2027.
ESENZIONE IVA PER LE ATTIVITÀ DIDATTICA SPORTIVA
Art. 36-bis: in ambito IVA, l’attività didattica sportiva viene ricondotta nell’alveo dell’esenzione di cui all’art. 10, c. 1, n. 20, DPR 633/1972 in conformità con la previsione di esenzione di cui all’art. 132, paragrafo 1), lettera m), della Direttiva 2006/112/CE: in particolare, le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, comprese quelle didattiche e formative rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica e provengano da organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’art. 6 D. Lgs. 36/2021, sono operazioni esenti IVA.

Analogamente, le prestazioni di servizi didattiche e formative in esame, ove rese anteriormente all’entrata in vigore della disposizione in esame, rientrano nell’ambito applicativo delle operazioni esenti da imposta, ai sensi del richiamato art. 10, c. 1, n. 20, DPR 633/1972.
Su questo importantissimo aspetto si è in attesa di Circolari interpretative da parte dell’Agenzia delle Entrate per tutti i necessari ed opportuni chiarimenti. Seguiranno, quindi, prossimamente, nostri successivi approfondimenti su tale argomento.
CREDITO D’IMPOSTA A SOSTEGNO DELL’ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO
Art. 37: modificando l’art. 9 del D.L. 4/2022, al fine di estendere anche agli investimenti effettuati dal 1° luglio al 30 settembre 2023 l’applicazione del credito d’imposta, pari al 50% della spesa effettuata, per gli investimenti pubblicitari di società ed associazioni sportive che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 ed il 30 settembre 2023, che costituisce tetto di spesa.

Tali agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti dei regolamenti europei per gli aiuti de minimis nel settore agricolo e nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
L’investimento in campagne pubblicitarie, relativamente al trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 ed il 30 settembre 2023, deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, relativi al periodo d’imposta 2022, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino ad un massimo di 15 milioni di euro.