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L’Esperto risponde – ASD: gestione bar del club; vendita attrezzature ad altra ASD; apertura partita Iva

Le risposte alle domande degli oparatori sportivi ph parking & mobility magazine

Chiarimenti e approfondimenti della professionista Beatrice Masserini (Studio Cassinis)

“Una ASD, oltre a svolgere attività sportive dilettantistiche riconosciute, gestisce anche un bar al proprio interno, il cui utilizzo è destinato ai soli associati. Si chiede se anche il bar gestito direttamente dai soci, all’interno dei locali della sede dell’associazione, e avente come unici avventori i soci stessi, possa essere gestito, come l’attività istituzionale, senza apertura di partita Iva, ma con il solo codice fiscale”.


La risposta è positiva. Non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale da bar ed esercizi similari, a condizione che tale attività sia prevista dallo statuto, sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, sia effettuata nei confronti dei soli soci e che per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dai soci. Non essendo considerata, quindi, un’attività commerciale, la conduzione del bar, gestito dai soci e riservato ai soli soci, non rientra nella previsione di imponibilità Iva (articolo 4 del DPR 633/1972) e, quindi, non necessita dell’apertura della partita Iva. Se, però, i requisiti di de-commercializzazione indicati non vengono rispettati, l’attività del bar diventa commerciale e s’impone l’obbligo di aprire la partita Iva.

ph Virgin Active

Una ASD, che ha optato per il regime ex Legge 398/1991 ed è iscritta al Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, ha deliberato di sciogliersi. Essa aveva ha acquistato, negli anni, alcune attrezzature. La vendita di questi cespiti, utilizzati per l’attività istituzionale, può essere effettuata a favore di un’altra ASD, affiliata alla stessa Federazione? In caso di risposta affermativa, occorre emettere fattura con Iva? E qual è il trattamento Ires del provento realizzato da tale vendita?


La risposta al primo quesito è positiva. Considerato che l’articolo 8 del D. Lgs. 36/2021 dispone il divieto di assegnare, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione e di liquidazione a soci, associati, consiglieri o collaboratori, lo statuto deve prevedere l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altre associazioni o società sportive dilettantistiche; quindi, appare corretta la cessione delle attrezzature ad un’altra ASD. Essendo la ASD in liquidazione soggetto Iva, tutte le cessioni devono essere assoggettate a fatturazione elettronica, come previsto dalla norma generale. Ai fini Ires, poi, la ASD deve presentare la dichiarazione dei redditi finale, anche se il provento derivante dalle cessioni dei cespiti non rappresenta, di per sé, reddito imponibile, fatta salva l’ipotesi di plusvalenze. Infatti, per le ASD che operano in regime forfettario (ex Legge 398/1991), le plusvalenze patrimoniali derivanti dalla cessione di beni relativi all’attività commerciale non fruiscono della riduzione forfettaria del coefficiente di redditività (pari al 3%, per i proventi commerciali), ma formano per intero il reddito imponibile, che è soggetto all’aliquota ordinaria del 24%. Al contrario, le plusvalenze patrimoniali relative alla cessione di beni utilizzati ai fini istituzionali non rilevano fiscalmente e non rappresentano reddito imponibile.

ph CONI

In base alle modifiche apportate dall’articolo 89 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) all’articolo 148, comma 3, del DPR 917/1986, Tuir, per i corrispettivi specifici versati dai soci in relazione ad attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, un’associazione culturale, non iscritta al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), che, nel 2025, aveva solamente il codice fiscale, apre la partita Iva dal 2026. Si chiede se sia corretto procedere come segue:

– ai fini Iva, emettere fattura elettronica fuori campo Iva. L’eventuale Iva sugli acquisti risulta indetraibile e, quindi, l’associazione è esonerata dall’invio delle Lipe (liquidazioni periodiche) e dalla dichiarazione Iva;

– ai fini Ires, applicare il regime fiscale di cui all’articolo 145 del Tuir ed assoggettare ad imposta i proventi citati.

In caso di associazione con esercizio non coincidente con l’anno solare (per esempio, con esercizio dal 1° settembre al 31 agosto), tali modifiche si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026 o dal 1° settembre 2026?

A seguito dell’emanazione dell’articolo 6 del D. Lgs. 186/2025, è stato prorogato fino al 1° gennaio 2036 il regime di esclusione Iva per le attività di prestazione di servizi o cessione di beni nei confronti dei propri soci. Ne segue che, per i prossimi dieci anni, rimane in vigore il regime previgente, con l’esclusione da Iva per tali attività, quando vengano poste in essere dalle associazioni “generiche”, ex articolo 148 del Tuir, DPR 917/1986. Ne segue, ulteriormente, che è necessario aprire partita Iva solo per le attività commerciali o per le vendite o prestazioni rivolte a non soci. Diversamente, ai fini Ires, tutti i servizi ai soci, dal 1° gennaio 2026, sono considerati attività commerciali e, quindi, sono soggetti ad imposta, restando applicabile il regime fiscale di cui all’articolo 145 del Tuir. Nel caso di esercizio non coincidente con l’anno solare (1° settembre – 31 agosto), tali modifiche si applicheranno a decorrere dal 1° settembre 2026.

ph ETS Point