Riprendiamo una rubrica di successo che a più riprese impreziosisce le pagine di Happy Aquatics & Wellness, grazie al contributo di una professionista di rango: Beatrice Masserini
Ogni operatore, sovente, fatica ad interpretare norme, aspetti tributari e fiscali, inquadramento del personale e tutto quanto attiene alla vita di ASD, SSD o società in generale operanti nel settore sportivo. Beatrice Masserini, con Studio Cassinis che rappresenta sulle nostre testate, riporta quesiti a lei rivolti o allo studio con risposte che chiariscono argomenti non sempre semplici da interpretare e di interesse generale.
Beatrice Masserini beatrice.masserini@studiocassinis.com

“Un’associazione sportiva dilettantistica, che ha percepito un contributo a fondo perduto in
misura forfettaria (non per i canoni di locazione) a cura del dipartimento per lo Sport (3.800 euro
in misura automatica) a norma dell’articolo 3 del DL 137/2020, deve indicare tali aiuti nel
modello autodichiarativo? Deve inoltre dichiararli nel quadro RS401?”
La risposta ad entrambi i quesiti è negativa.
La dichiarazione sostitutiva degli aiuti di Stato deve essere presentata da tutti gli operatori
beneficiari degli aiuti elencati nell’articolo 1, comma 13, del DL 41/2021. In questa elencazione
non sono comprese le agevolazioni indicate nel quesito, vale a dire le indennità erogate a cura del
dipartimento per lo Sport. Inoltre, le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione dei
redditi precisano che vanno indicati nel quadro RS – Aiuti di Stato solamente gli aiuti di natura
fiscale e che non siano subordinati ad un procedimento di concessione od autorizzazione (cosiddetti
aiuti automatici o semi automatici). Pertanto, vanno esclusi dall’obbligo dichiarativo, oltre agli
aiuti subordinati ad un procedimento di concessione od autorizzazione (cosiddetti aiuti non
automatici, per i quali l’obbligo di iscrizione nel Registro nazionale è assolto dallo stesso ente che
concede l’aiuto), anche gli aiuti che si risolvano in benefìci non di carattere fiscale. Si ritiene che le
indennità indicate nel quesito non abbiano carattere fiscale e, pertanto, non debbano essere indicate
come aiuto nella dichiarazione dei redditi.

“Una società sportiva dilettantistica, che adotta il regime forfettario ex Legge 398/1991, riceve
contributi per pubblicità cartellonistica, il cui importo non supera 51.465,69 euro, in seguito a due
manifestazioni sportive annuali. Tali contributi costituiscono reddito oppure non vanno dichiarati
in base all’articolo 25, comma 2, della Legge 133/1999?”
Nel caso prospettato i contributi non costituiscono reddito. Per le società sportive dilettantistiche
che si avvalgono dell’opzione di cui all’articolo 1 della Legge 398/1991, e successive modifiche,
non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, se percepiti in via
occasionale e saltuaria, e comunque per un numero complessivo non superiore a due eventi per
anno e per un importo non superiore a 51.645,69 euro, i proventi realizzati nello svolgimento di
attività commerciali connesse agli scopi istituzionali.
Si segnala, per completezza, che, trattandosi comunque di operazione commerciale, resta in ogni
caso l’obbligo della fatturazione ai fini Iva.

“Nel 2021 mi è stato rimborsato l’abbonamento alla palestra di mio figlio, che è stata chiusa per
Covid. Avevo pagato a marzo per l’intera annualità, pari a 350 euro. Mi avevano proposto di
sospendere l’abbonamento e riattivarlo a fine pandemia, ma ho preferito riavere i soldi. Devo
dichiarare il rimborso nel Mod. 730?”
I rimborsi di oneri dedotti o detratti in anni precedenti sono soggetti a tassazione separata con
l’aliquota media del biennio procedente (minimo 23%), evitando così di sommarli al reddito
complessivo ed assoggettarli all’aliquota marginale dello scaglione più elevato.
Se nella dichiarazione dei redditi 2020 (precompilata o 730/2021) la spesa per la palestra era stata
detratta, il rimborso va indicato nel quadro D, al Rigo D7, indicando nella colonna 1 il codice “4” e
nella colonna 3 l’anno “2020”. Non sarà tassato il totale di 350 euro, ma solo la quota
proporzionale all’importo detratto: se nell’anno è stato rimborsato l’intero, quindi, al Rigo D7 va
indicato l’importo 210. Se il rimborso è stato parziale, si dovrà fare il seguente calcolo
proporzionale = 210 : 350 x R (dove “R” è il rimborso ricevuto).
In ogni caso, il rimborso risulterà sconveniente: la detrazione goduta era, infatti, del 19% (quindi
40 euro), mentre le tasse sul rimborso saranno, come minimo, pari al 23% (quindi non meno di 48
euro). Sarebbe stato, quindi, preferibile richiedere la proroga dell’abbonamento (mantenendo la
detrazione goduta) o, avendo chiesto il rimborso, escludere direttamente l’onere dal Mod. 730
dell’anno scorso.
Lo stesso calcolo va fatto quest’anno: se già sappiamo che una spesa pagata nel 2021 sarà
rimborsata nel 2022, bisogna comparare la tassazione del rimborso con il bonus fiscale che si
potrebbe godere sulla spesa. Se l’onere è detraibile al 19%, conviene sempre eliminarlo dalla
precompilata quest’anno (altrimenti l’anno prossimo si verrà tassati al 23%). Se si tratta di oneri
deducibili, o spese che danno una detrazione più alta (ad esempio manutenzioni edilizie), se
l’aliquota media di tassazione separata è più alta converrà, invece, inserire la spesa quest’anno, e
pagare (meno) sul rimborso l’anno prossimo.