La consueta rubrica di Wbox curata da Beatrice Masserini (Studio Cassinis) spazia su diversi temi e questioni, tutte molto frequenti e diffuse fra società, dirigenti, lavoratori sportivi
L’APPROFONDIMENTO DEL WEEKEND
beatrice.masserini@studiocassinis.com
“È possibile svolgere attività di lavoro sportivo dilettantistico con partita Iva, in regime forfettario (codice Ateco 85.51.01 – Insegnamento di pilates fornito da insegnanti e istruttori indipendenti), e, nel contempo, stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con una ASD, come tecnico sportivo dilettante, incaricato dell’organizzazione delle attività sportive della ASD?
Il contratto di co.co.co. prevede 24 ore settimanali, al netto dell’eventuale assistenza agli atleti impegnati in attività agonistiche. Nel calcolo della soglia di 15.000 euro, per l’esenzione dalla ritenuta d’acconto ai fini della compilazione dell’autocertificazione, che tale soggetto deve rilasciare alla ASD che gli eroga il compenso come tecnico sportivo, questo soggetto deve tenere conto anche degli incassi relativi alla partita Iva, oppure solo degli introiti derivanti dal contratto di co.co.co.?”
La risposta al primo quesito è positiva. Trattandosi di attività diverse, ancorché entrambe nell’ambito sportivo, svolte nei confronti di soggetti diversi, non si rilevano elementi di incompatibilità, né si rilevano disposizioni di alcun tipo che vietino la suddetta contemporaneità. L’elemento essenziale consiste nella permanente separazione tra i soggetti clienti dell’attività autonoma ed il soggetto con il quale si è stipulato il contratto di co.co.co.
Per quanto riguarda, poi, il superamento della soglia dei 15.000 euro di esenzione per l’applicazione della ritenuta d’acconto, la dichiarazione da rilasciare alla ASD committente deve tenere conto anche degli incassi derivanti dall’attività autonoma, trattandosi, pure in questo secondo caso, di attività sportiva. Infatti, l’articolo 36, comma 6, del D. Lgs. 36/2021, che riordina e riforma le disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché il lavoro sportivo, stabilisce che «i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro».

“Si chiede se, a seguito della Riforma del lavoro sportivo ex D. Lgs. 36/2021, la moglie, titolare di partita Iva in regime forfettario, che percepisce compensi annui da una ASD, come lavoratrice sportiva, per un importo non superiore a 15.000 euro, e, allo stesso tempo, è titolare di redditi da fabbricati inferiori a 2.840,51 euro, può essere considerato a carico del marito. Il coniuge può scaricare le cure odontoiatriche della moglie? In caso affermativo, è corretto intestare le fatture al marito e, nella descrizione, inserire la dicitura «per prestazioni mediche effettuate nei confronti del coniuge a carico»?”
La disponibilità esclusiva, nel periodo d’imposta di riferimento, di compensi di lavoro sportivo in regime forfettario, corrisposti da una ASD, di ammontare non superiore al limite di 15.000 euro, è redditualmente esente (art. 36 del D. Lgs. 36/2021) e, pertanto, il percipiente potrà qualificarsi come familiare fiscalmente a carico del familiare (coniuge), non rinvenendosi a questo proposito, nella normativa di riferimento, una esplicita deroga. Rileva, invece, la disponibilità dei redditi fondiari, che, tuttavia, risultano essere, nel caso specifico, inferiori al limite di 2.840,51 euro, disposto dall’art. 12 del DPR 917/1986, Tuir. Tenuto conto di queste evidenze, il marito (se l’ammontare del suo reddito rientra nei parametri previsti dall’art. 15, comma 3-bis, del Tuir) potrà portare in detrazione le spese per le prestazioni sanitarie sostenute a favore della moglie; in relazione alle quali si conferma, anche, la coerenza del documento fiscale secondo l’impostazione formale evidenziata nel quesito.

“Sono il Presidente di una ASD, in regime ex Legge 398/1991. Nove anni fa, acquistammo un furgone usato, per adibirlo esclusivamente alle attività istituzionali. Dovendo ora venderlo, chiedo se la vendita abbia rilevanza fiscale ai fini delle imposte dirette”.
Trattandosi di un bene strumentale usato esclusivamente per attività istituzionali, ed acquistato in regime ex Legge 398/1991, la corrispondente cessione del furgone non ha rilevanza fiscale ai fini delle imposte dirette. Non si tratta, infatti, di un ricavo, bensì di una cessione di un cespite partecipante al patrimonio, che, come tale, non partecipa alla formazione del reddito.

“Si chiede conferma circa l’assoggettabilità Iva dei corrispettivi riscossi tramite stacco dei biglietti, da un blocchetto timbrato Siae, acquistati dagli spettatori per assistere ad una partita di calcio, organizzata da una ASD operante in regime forfettario, ex Legge 398/1991.
Anche se i corrispettivi riscossi dalla ASD operante in regime forfettario, ex Legge 398/1991, sono esenti dall’obbligo di certificazione mediante misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, in base all’articolo 6, comma 11, della Legge 133/1999, «a decorrere dal 1° gennaio 2000, per tutti gli spettacoli cinematografici e per gli spettacoli sportivi per ingressi di prezzo fino a lire 25.000 (€ 12,91) nette, l’aliquota dell’Iva è fissata nella misura del 10 per cento». Ne segue che, per importi superiori a 12,91 euro, l’aliquota Iva da applicare è quella del 22%.

“Lo statuto di una ASD, costituita per atto pubblico, ma senza personalità giuridica, prevede che, nelle assemblee, il socio assente possa farsi rappresentare da un altro socio, conferendogli la delega. Il delegato può avere al massimo due deleghe. Si chiede se il voto del delegato si conteggia per uno oppure per il numero dei deleganti.”
La delega di poteri è il trasferimento formale di autorità e responsabilità da una persona (delegante) ad un’altra (delegato), affinché quest’ultima agisca in suo nome. Il socio delegato è, quindi, il rappresentante dei soci deleganti ed esercita il diritto di voto per loro conto.
Conseguentemente, fatta salva una diversa previsione dello statuto, il delegato è portatore di tanti voti, oltre al suo, quante sono le deleghe affidategli (art. 2372 del Codice civile). Nel caso descritto dal quesito, lo statuto dell’associazione prevede un massimo di due deleghe e, quindi, il socio delegato può arrivare ad esprimere un massimo di tre voti (il suo e quello dei due deleganti).
