Un nuovo intervento dell’Esperta, Beatrice Masserini, su argomenti in cui ogni giorno si imbattono titolari, manager, operatori del settore palestre e piscine
beatrice.masserini@studiocassinis.com
“Una seduta di pilates viene svolta sotto la guida di un soggetto diplomato ed affiliato ad un Ente di Promozione Sportiva, il quale non è medico, né fisioterapista.
Si chiede se, in presenza di una prescrizione medica, la spesa sia detraibile dal fruitore del servizio. Inoltre, si vorrebbe sapere se il soggetto che svolge tale attività occasionalmente – senza partita Iva, e con incassi di 2.000/3.000 euro annui – possa emettere ricevute per prestazioni occasionali, e se tali ricevute costituiscano documentazione idonea alla detraibilità delle spese da parte dei soggetti che fruiscono del servizio, e che pagano la prestazione con metodi tracciabili”.
Se le sedute di pilates sono state prescritte come pratica correttiva o di riabilitazione, la spesa è detraibile in base all’articolo 15, comma 1, lettera c, del Tuir, DPR 917/1986, ma è necessario che tale tipo di ginnastica sia svolto in un centro specializzato, sotto controllo medico o con un fisioterapista. .
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate (Circolare 15/E/2023), la detrazione del 19% spetta per la parte di spesa che eccede la franchigia di 129,11 euro ed il pagamento deve essere effettuato con strumenti tracciabili. Ai fini della detraibilità delle spese da parte dei clienti, le ricevute per prestazioni occasionali sono documenti idonei a giustificare le spese sostenute, purché siano regolarmente emesse. È importante che il pagamento avvenga tramite metodi tracciabili (per esempio, con bonifico bancario o con carta), al fine di garantire la trasparenza e la verifica delle transazioni.
Nel ribadire che la detraibilità ai fini Irpef è riconosciuta solo se c’è un nesso funzionale con la riabilitazione della persona (quindi, se il pilates è inteso come ginnastica riabilitativa/correttiva) e se la prestazione è fornita da un professionista abilitato, rientrante tra le figure sanitarie riconosciute dal DM Sanità 29 marzo 2001 (è il caso del fisioterapista che, peraltro, non necessiterebbe di prescrizione medica), si segnala che l’attività di istruttore di pilates occasionale (quindi, con guadagni annuali inferiori a 5.000 euro annui) può essere svolta emettendo ricevute per prestazioni occasionali: in tale caso, il soggetto in questione non ha l’obbligo di aprire una partita Iva, ma deve rispettare il limite di guadagno annuale e la sua attività deve avere, appunto, natura non abituale.

“Un contribuente, in regime forfettario, ha sostenuto spese di trasferta per l’esecuzione di un progetto assegnato da un committente: come deve gestirne il rimborso?
In particolare, non è chiaro se tali spese vadano riportate (o meno) in fattura o in un documento separato, se siano deducibili soltanto le spese effettuate in nome e per conto del cliente (e, quindi, a quest’ultimo intestate), se siano deducibili soltanto le spese per le quali esista una fattura oppure se sia sufficiente anche una semplice ricevuta, come quella rilasciata da un tassista o come lo scontrino di un bar”.
Si evidenzia, innanzitutto, che, nella determinazione della base imponibile attribuibile al contribuente forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 190/2014, di Stabilità per il 2015), non è appropriato fare riferimento alla deduzione di spese, in quanto le stesse assumono rilevanza soltanto indirettamente, nell’ambito della peculiare procedura attraverso la quale viene applicato uno specifico coefficiente di redditività ai corrispettivi conseguiti.
In merito alla nuova disciplina (introdotta, nell’articolo 54 del DPR 917/1986, Tuir, dal D. Lgs. 192/2024) del rimborso delle spese anticipate dal professionista nell’ambito di un’attività svolta su incarico del committente, si ritiene che essa possa trovare applicazione anche nell’attività di lavoro autonomo in regime forfettario, ossia escludendo, dalla base sulla quale commisurare il citato coefficiente di redditività, i rimborsi spese effettuati in modo analitico, così come previsto, con gli specifici adattamenti contabili, per il regime ordinario.

“Una società a responsabilità limitata deve acquistare un bene mobile registrato da un’altra Srl, iscritta al Registro delle imprese ed attiva, ma la cui partita Iva, nel 2024, è stata oggetto di un provvedimento di cessazione d’ufficio da parte dell’Agenzia delle Entrate, ex articolo 35, comma 15-bis 1, del DPR 633/1972.
Non potendo, la Srl venditrice, emettere fattura per la vendita del bene, la società acquirente, per documentare fiscalmente l’acquisto, può utilizzare una ricevuta non fiscale, oppure deve emettere autofattura?”
Come indicato dall’Agenzia delle Entrate, nella Faq (risposta a domanda frequente) 136, pubblicata il 19 luglio 2019, se la fattura elettronica viene compilata con una partita Iva del cedente/prestatore – esistente in anagrafe tributaria ma, alla data riportata in fattura, cessata -, la fattura elettronica viene scartata dal sistema di Interscambio (Sdi).
In tale ipotesi, non essendo previsto l’obbligo di emissione della fattura, l’operazione può essere documentata mediante il rilascio di una ricevuta (o quietanza), nella quale viene specificato il tipo di bene ceduto, con l’indicazione che si tratta di un’operazione fuori campo Iva.
Di conseguenza, non sussiste l’obbligo, per il cessionario, di annotare l’operazione ai fini Iva, ma il documento deve essere conservato a norma dell’articolo 39 del DPR 633/1972, ed assume rilevanza ai fini della contabilità generale per le imposte dirette.
