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L’osteopatia è riconosciuta come professione sanitaria

L'osteopata vede confermata la sua figura professionale in ambito sanitario ph javi-indy by freepik

Una sentenza del TAR del Lazio esclude ogni possibilità di sovrapposizione di tale figura professionale con quella del fisioterapista: la prima afferisce all’area preventiva la seconda a quella riabilitativa

beatrice.masserini@studiocassinis.com

L’osteopatia è a tutti gli effetti una professione sanitaria, che non si sovrappone ad altre discipline e non va a ledere competenze riconosciute ad altre professioni.

A stabilirlo è il Tar del Lazio che, con la sentenza n. 12312 del 21 luglio 2023, ha respinto il ricorso di alcuni fisioterapisti contro il riconoscimento della professione sanitaria di osteopata nell’ambito della prevenzione.

Ad essere impugnato, il DPR 7 luglio 2021 n. 131 con cui è stato recepito l’accordo tra Stato e Regioni per l’istituzione della figura dell’osteopata, prevista dall’art. 7 della Legge n. 3/2018 (legge Lorenzin), adottato, secondo i ricorrenti, in violazione delle norme di legge che regolano il riconoscimento di nuove professioni, nonché lesivo dell’autonomia professionale dei fisioterapisti ricorrenti, in quanto le competenze individuate in relazione alla nuova figura si intersecherebbero con le competenze esclusive del profilo professionale del fisioterapista”.

Per respingere tale interpretazione, i giudici riepilogano il lungo procedimento che ha portato al DPR impugnato. La bozza di accordo per la definizione dello statuto professionale dell’osteopata è stata poi trasmessa al Consiglio Superiore di Sanità, chiamato a formulare un parere tecnico-scientifico. Il CSS ha elaborato il proprio parere evitando che le competenze dell’osteopata andassero a sovrapporsi a quelle di altre professioni regolamentate, tanto che la nuova figura professionale è stata inserita nell’area prevenzione e non in quella riabilitativa, per scongiurare sovrapposizioni con i fisioterapisti.

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Sul nuovo testo di accordo, recepito il parere del CSS, è stato poi attivato un tavolo tecnico al quale sono stati svolti ulteriori approfondimenti tecnici.

Il collegio giudicante ritiene, quindi, di dover respingere il ricorso in quanto l’attività censurata, unitamente alle scelte alla stessa sottese, è configurabile come espressione di discrezionalità tecnico-scientifica, destinata ad esplicarsi in valutazioni ed apprezzamenti, riservati ai diversi soggetti pubblici intervenuti nel procedimento in virtù dell’espressa attribuzione su base normativa, condotti in ragione delle eterogenee competenze istituzionali possedute, oltre che alla luce dei parametri di carattere professionale e tecnico-scientifico di riferimento.

Quindi, via libera alla professione di osteopata. Sarà l’Ordine professionale a vigilare sull’osservanza dei confini stabiliti con le altre discipline e a adottare, eventualmente, gli opportuni provvedimenti disciplinari.

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