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No Profit e Crediti di Imposta Energia

La pesantissima crisi energetica è in parte edulcorata dai crediti fiscali previsti dai vari decreti aiuti ph Joy Singh by Pexels

I benefici fiscali per energia e gas non sono previsti solo per le imprese, ma anche per enti non commerciali che operano come imprese: quindi pure per SSD a rl

beatrice.masserini@studiocassinis.com

Abbiamo una certezza: l’articolo che segue spiega, in modo esaustivo ed accessibile a tutti, chi possa accedere ai vantaggi fiscali previsti dai diversi decreti aiuti. L’autrice è una delle più autorevoli esperte che ancora una volta aiuta noi e i lettori a comprendere a chi si rivolge una serie di indicazioni dell’Agenzia delle Entrate e quali vantaggi sono conseguibili attenendosi alle disposizioni in materia. Stiamo parlando di Beatrice Masserini di Studio Cassinis: il suggerimento è leggere e documentarsi per orientarsi su come agire per poter godere di eventuali crediti di imposta.

CREDITI DI IMPOSTA ENERGIA AGLI ENTI NON COMMERCIALI

I crediti d’imposta per energia e gas dei vari decreti Aiuti spettano, oltre che alle imprese commerciali, anche alle imprese agricole ed agli enti non commerciali che esercitano attività d’impresa. È uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 36/E del 29 novembre 2022, in cui, nella forma di risposta a quesiti, l’Agenzia delle Entrate ha fornito varie indicazioni sull’ambito applicativo dei bonus, con specifico riferimento a quelli relativi agli ultimi due trimestri del 2022.

Sotto il profilo soggettivo, i crediti d’imposta sono riservati a tutte le imprese residenti, commerciali od agricole, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che – indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, nonché dal regime contabile adottato – rispettano le condizioni normativamente previste.

Le piscine sono sicuramente molto energivore e società di gestione come le SSD a rl possono accedere ai crediti di imposta – foto Aquaniene

A parere dell’Agenzia delle Entrate, inoltre, stante l’assenza di un’espressa esclusione normativa, potrebbero beneficiare delle agevolazioni in commento sia gli enti commerciali sia quelli non commerciali ex articolo 73, comma 1, lettera c), del Tuir, indipendentemente dalla loro natura (pubblica o privata) o dalla loro forma giuridica, a condizione che esercitino anche un’attività commerciale.

Sul punto, si evidenzia la risposta 5.15 contenuta nella Circolare, con cui l’Agenzia, in riferimento ad una società sportiva dilettantistica costituita in forma di srl senza scopo di lucro, ha precisato che, stante la forma giuridica societaria e la natura commerciale, al ricorrere dei requisiti normativi spettano i crediti d’imposta in commento in relazione all’attività complessivamente svolta dalla stessa.

Con i pesanti rincari di Gas ed Energia un piccolo aiuto arriva dei crediti d’imposta anche appannaggio di società sportive ph Pixabay by Pexels

È giunto anche l’atteso chiarimento sulle modalità di calcolo semplificato dei crediti d’imposta per le imprese «non energivore» e «non gasivore». L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la comunicazione fornita dal venditore (nel caso in cui sia stato il medesimo tanto nel periodo di riferimento quanto in quello agevolato) rappresenta un mero calcolo semplificato dell’incremento di costo e dell’ammontare del contributo, finalizzato a semplificare la determinazione del bonus incapo al beneficiario.

Qualora, invece, l’impresa abbia cambiato fornitore e non possa accedere al detto «calcolo semplificato», i crediti d’imposta in esame, stante il rispetto degli altri presupposti, non sono comunque pregiudicati (e, tuttavia, la comunicazione può sempre essere integrata se non esaustiva). Per le imprese non ancora costituite nel periodo di riferimento viene fornita la metodologia per il calcolo dell’incremento, sulla scorta di quanto già chiarito per il secondo trimestre dalla Circolare n. 13/E/2022.

Confermata la spettanza del tax credit anche per le imprese «non gasivore» per l’acquisto di gas ad uso autotrasporto. L’Agenzia delle Entrate ritiene, infatti, che i chiarimenti forniti con la Circolare 20/E/2022, (par. 2.2) in relazione alle imprese «gasivore» possano trovare applicazione anche a favore delle imprese «non gasivore», le quali, pertanto, potranno, ricorrendone i presupposti, usufruire del credito d’imposta per l’acquisto di gas per autotrasporto, ad esclusione dell’ipotesi in cui lo stesso sia rivenduto a terzi.

ph Pixabey by Pexels

Semaforo verde al tax credit anche in caso di acquisto ed utilizzo di energia elettrica e gas naturale per un immobile adibito ad uso foresteria. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nell’ipotesi distipula di un contratto di locazione ad uso foresteria, i benefìci in esame possono essere fruiti dall’impresa conduttrice, ancorché l’immobile sia a destinazione abitativa ed a condizione che i costi per l’acquisto della componente energetica e gas siano inerenti all’attività d’impresa e rimasti definitivamente a carico della stessa, escludendo, quindi, l’ipotesi di un loro riaddebito nei confronti del dipendente/utilizzatore dell’immobile.

Infine, in merito alle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale per l’alimentazione di una centrale termica di teleriscaldamento, il credito d’imposta è confermato solo sulla quota parte di gas naturale utilizzato «per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici», restando, quindi, esclusa al beneficio la parte di gas utilizzata per l’alimentazione della centrale termica, sulla base di un calcolo convenzionale.

ph Rodnae Productions by Pexels