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Nuovo Codice degli Appalti, nuove opportunità

Diverse le novità ed opportunità collegate del nuovo codice degli appalti ph aritonovstock by Freepik

È entrato in vigore il 1° aprile 2023 il nuovo Codice degli Appalti, il D.Lgsl. 36/2023, che sostituisce il precedente D.Lgsl. 50/2016: numerose e importanti le novità contenute nel nuovo testo

Questo articolo è stato pubblicato su HA Pool Construction di giugno “speciale estate”

L’APPROFONDIMENTO DEL WEEKEND

prola@professioneacqua.it

L’ottimo articolo scritto da una delle più grandi e credibili esperte del comparto piscina, esamina la serie di novità del Nuovo Codice degli Appalti – possibili opportunità per chi gestisce impianti sportivi- nella circostanza con focus sulle piscine. Con la stagione di grandi cambiamenti che sta vivendo il settore e la necessità, nella gestione, di essere sempre più impresa e meno società no profit, è fondamentale non solo cogliere i vantaggi possibili, ma anche escludere modelli gestionali dove l’ente pubblico costringeva il gestore a condizioni tariffarie penalizzanti per la sostenibilità gestionale e per assicurare servizi di qualità.

Business plan e marginalità sono elementi imprescindibili di qualsiasi gestione, ancor più nel caso di piscine pubbliche, i cui costi sono cresciuti a dismisura, mentre non sempre è stato possibile rivedere i prezzi.

Qui la disamina è legata ad un approccio più tecnico valutando i punti chiave dell’impianto normativo, il profilo di chi può partecipare agli appalti, le procedure per l’aggiudicazione; le considerazioni sulla sostenibilità finanziaria e gestionale, che l’autrice rimanda ad altro articolo, richiedono un maturo approccio da parte di chi è alla guida della società di gestione, sapendo a monte che l’offerta non dovrà più essere rivolta solo all’abituale clientela, ma allargata a categorie di popolazione fino a ieri non attratte dai servizi erogati dalle piscine pubbliche, ricordando che, in generale, le attese e i bisogni di vecchia e potenziale nuova utenza sono mutati.

Il nuovo codice appalti (dlgs 36/2023) è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 31 marzo 2023. È entrato  vigore dal 1 aprile 2023, ma le sue disposizioni acquistano efficacia dal 1 luglio 2023. È previsto, tuttavia, un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023, con estensione della vigenza di alcune disposizioni del vecchio codice. Come sempre, quando entra in vigore un nuovo Codice, il periodo di transizione è complesso.

Le novità “strutturali” non sono poche e interessano anche il nostro settore

Entrando nel merito del nuovo testo, si può senza dubbio affermare che si tratta di una importante innovazione, anche in tema di semplificazione, ma non solo. Le novità “strutturali” non sono poche e interessano anche il nostro settore.

La premessa indispensabile è il campo di applicazione: il Codice degli Appalti si applica alle procedure indette da Enti Pubblici (Comuni, Province, Regioni, Stato e altri Enti a partecipazione pubblica) e non riguarda le interazioni commerciali tra privati.

CHI PUÒ PARTECIPARE AGLI APPALTI PUBBLICI?

Gli operatori economici che possono partecipare agli appalti sono aziende, di qualunque tipologia. L’art. 65 del Codice stabilisce che: comma 2. Rientrano nella definizione di operatori economici: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative. Tutte le tipologie di imprenditori individuali e tutte le società rientrano quindi nella definizione di operatore economico.

L’articolo 100 del Codice disciplina quali sono i requisiti che gli operatori economici devono possedere

Ma quali requisiti deve possedere un operatore economico? L’articolo 100 del Codice disciplina quali sono i requisiti che gli operatori economici devono possedere.

ph Myrtha Pools

Art. 100. (Requisiti di ordine speciale)

1. Sono requisiti di ordine speciale:

a) l’idoneità professionale;

b) la capacità economica e finanziaria;

c) le capacità tecniche e professionali.

2. Le stazioni appaltanti richiedono requisiti di partecipazione proporzionati e attinenti all’oggetto dell’appalto.

3. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali per un’attività pertinente anche se non coincidente con l’oggetto dell’appalto. (….)

4. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati. L’attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC.

L’attestazione di qualificazione citata nell’articolo è la cosiddetta SOA (Società Organismo di Attestazione), una qualifica particolare necessaria per partecipare ad appalti pubblici di importo superiore a 150.000 euro iva esclusa.

Una azienda che costruisce piscine, quindi, può partecipare agli appalti pubblici anche senza SOA, se l’importo dei lavori è inferiore ai 150.000 euro. Per le forniture, invece, non è mai necessaria la SOA.

I requisiti citati nel comma 1, cioè la idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria, le capacità tecniche e professionali, vengono stabiliti di volta in volta dall’Ente che gestisce l’appalto, a seconda del lavoro, della fornitura o del servizio richiesti.

Le procedure sono state snellite e si sono elevate di molto le soglie entro le quali è possibile procedere ad affidamenti diretti

COME VENGONO AGGIUDICATI GLI APPALTI?

Questo è l’aspetto che contiene la maggior parte delle novità di questo Codice. Le procedure sono state snellite e si sono elevate di molto le soglie entro le quali è possibile procedere ad affidamenti diretti. Ci dice tutto l’articolo 50 del Codice.

Art. 50. (Procedure per l’affidamento)

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63 (che disciplinano le centrali di committenza qualificate), le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

ph John Kees Photog

c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;

e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14.

Il citato articolo 14 è quello che disciplina le soglie di rilevanza europea, che corrispondono a

  1. euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
  2.  euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali;
  3. euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali.

In tutti gli altri casi si procede alla pubblicazione di un bando di gara, secondo le modalità previste dal Codice.

Agevolazioni sono previste in merito alle garanzie da prestare

È evidente quindi che per le situazioni che spesso si presentano nel settore soprattutto della ristrutturazione di piscine l’accesso ai lavori pubblici di aziende senza qualifica SOA e non particolarmente organizzate per la partecipazione alle gare pubbliche diventa molto più agevole.

ph SCP_Wilmott Dixon

Ulteriori agevolazioni sono previste in merito alle garanzie da prestare, in quanto nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie, salvo che nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell’articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l’uno per cento dell’importo previsto nell’avviso o nell’invito per il contratto oggetto di affidamento. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell’importo contrattuale.

Le garanzie, sia provvisoria che definitiva, sono esattamente la metà di quelle previste con il vecchio Codice.

Per il PPP e le concessioni di servizi le novità sono tante e tutte molto interessanti

E LE GESTIONI?

Anche per i contratti di Partenariato Pubblico Privato (PPP) e le concessioni di servizi, che sono le forme utilizzate per gli appalti di gestione delle piscine pubbliche, le novità sono tante e tutte molto interessanti.

Per queste forme di appalto è necessario un approfondimento a parte, che arriverà prossimamente. Nel frattempo, potete seguirci sui nostri siti internet, www.professioneacqua.it e www.wbox.it.

Scritto da Rossana Prola