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Per ASD e SSD trattamento Iva con doppio binario

Sul tortuoso percorso relativo al fuori campo Iva per ASD e SSD, sembra esserci un po' di chiarezza soprattutto per le seconde pur restando qualche dubbio interpretativo ph freepik

Il decreto Omnibus conferma la distinzione fra operazioni verso soci, associati e partecipanti rispetto a quelle verso terzi

beatrice.masserini@studiocassinis.com

Per gli enti sportivi un coordinamento Iva a doppio binario. Anche lo sport dilettantistico ha visto il susseguirsi di modifiche, culminate con il decreto Omnibus (DL 113/2024). Quest’ultimo ha confermato il fuori campo Iva delle operazioni istituzionali rese dalle associazioni sportive (ASD) verso soci, associati e tesserati e, per la prima volta, ha confermato l’estensione di tali disposizioni alle società sportive (SSD). Ciò significa che, fino al 31 dicembre 2025, i corrispettivi specifici ricevuti da tali realtà resteranno in regime di esclusione. Un tema che rappresenta una novità per le SSD, se si considera che l’estensione fa leva sull’articolo 90 della Legge 289/2002, che rende applicabili le norme tributarie delle ASD anche alle SSD. Queste ultime, fino ad oggi, avevano sfruttato tale articolo ai soli fini Ires, in considerazione dell’orientamento restrittivo dell’Agenzia delle Entrate (Circolare 18/E/2018). Dunque, l’apertura normativa in tema di Iva chiarisce un punto importante per gli operatori lasciando qualche nodo da sciogliere, come la possibilità per le SSD che hanno applicato il tributo sulle operazioni rese verso soci e tesserati di richiedere il rimborso Iva.

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Attenzione, però, alle operazioni rese verso soggetti terzi, non legati da un vincolo associativo con l’ente di riferimento. Infatti, se da un lato il DL Omnibus ha chiarito che le operazioni istituzionali interne ad ASD e SSD restano fuori campo Iva per tutto il 2025, per le prestazioni rese verso terzi continua a trovare applicazione il regime di esenzione di cui all’articolo 36-bis del decreto Pa-bis (DL 75/2023). Norma in vigore dal 17 agosto 2023, che prevede l’esenzione Iva delle prestazioni strettamente connesse alla pratica sportiva, compresi i servizi didattici e formativi, purché rese da Organismi non profit nei confronti delle persone che praticano lo sport e l’educazione fisica.

In tale contesto, il rapporto di specialità che lega l’esenzione di cui al 36-bis – che guarda indistintamente ai soggetti che esercitano lo sport e l’educazione fisica – e l’articolo 4 del decreto Iva (che perimetra le prestazioni escluse sulla base del vincolo associativo) ha ingenerato confusione negli operatori sull’obbligo di dotarsi di una partita Iva e di rispettare i relativi adempimenti.

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Con il DL Omnibus, pertanto, si conferma il fuori campo Iva per le operazioni istituzionali rese verso soci, associati e partecipanti, mentre per quelle rese verso terzi resta l’esenzione, secondo un sistema a doppio binario. Una distinzione che verrà logicamente meno a seguito dell’entrata in vigore del DL Fisco-lavoro, che attrarrà in campo Iva anche quelle operazioni corrispettive effettuate in favore dei soggetti interni all’ente, salvo l’introduzione di auspicate misure di semplificazione burocratica per le realtà sportive.