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Polizza rischi catastrofali per le imprese (e i centri sportivi)

Le strutture sportive sono possibili aree vulnerabili per calamità naturali ed eventi catastrofali ph chuttersnap by freepik

L’obbligo della copertura assicurativa può riguardare anche Società Sportive titolari (o meno) di strutture: nel recente passato diversi impianti o attrezzature hanno subito danni pesantissimi dovuti a calamità naturali

L’APPROFONDIMENTO DEL WEEKEND

beatrice.masserini@studiocassinis.com

L’argomento trattato in questa sede merita una considerazione preliminare riferita a ASD e SSD che gestiscono palestre, piscine, circoli tennistici, padel, ecc. in strutture per le quali pagano un affitto e di cui non sono proprietarie: un suggerimento alle Società Sportive, non titolari degli immobili dove svolgono la propria attività, è di confrontarsi con i proprietari degli stessi, in quanto potrebbero essere loro a provvedere all’adeguamento di tale assicurazione.

Parallelamente, tuttavia, non va trascurato quale danno potrebbe subire la SSD o ASD in caso di calamità naturali come esondazioni o terremoti: le attrezzature sportive acquistate (nelle palestre, per esempio, le macchine cardio o isotoniche; per le piscine estive, lettini, ombrelloni, giochi acquatici e molto altro), le macchine per la manutenzione e la pulizia dell’impianto, gli arredi, tensostrutture, sono tutti beni strumentali che acquista la ASD o la SSD. Quindi, cautelativamente, visti i precedenti che hanno riguardato piscine e palestre distrutte da tracimazione dei fiumi o altre calamità, anche tali componenti andrebbero coperti da polizza contro rischi catastrofali.

Circa tuttavia la proprietà dell’immobile che dovrebbe farsi carico della polizza, è bene riprendere un passaggio dell’articolo che segue

Così si presentava la piscina del bellissimo club Sportpiù City di Bergamo a causa dell’esondazione del vicino fiume ph Corriere di Bergamo

Destinatarie dell’obbligo sono anche le imprese che detengono i beni a titolo diverso dalla proprietà (leasing, locazione, comodato), a meno che l’assicurazione non sia stata già sottoscritta dal proprietario.”

In questo caso, si fa rifermento a beni a titolo diverso dalla proprietà con riciamo a locazioni e leasing se la proprietà non ha già sottoscritto una polizza a riguardo.

La Legge di Bilancio 2024, infatti, ha introdotto l’obbligo per tutte le imprese con sede legale in Italia di sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofici e calamità naturali.

La copertura assicurativa obbligatoria contro eventi catastrofali (Cat Nat) nasce per consentire alle imprese di affrontare meglio situazioni emergenziali, limitando la dipendenza dagli aiuti pubblici. L’obiettivo è tutelare il patrimonio aziendale e garantire la continuità operativa anche in situazioni di emergenza con un meccanismo di protezione finanziaria, che riduca l’impatto economico delle calamità naturali e distribuisca il rischio tra aziende, compagnie assicurative e Stato.

ph chuttersnap by freepik

La misura è stata introdotta dall’articolo 1, commi 101 e successivi, della Legge di Bilancio 213/2023; la scadenza per l’adeguamento, inizialmente fissata al 31 dicembre 2024, è stata differita con il Decreto Milleproroghe (D.L. 207/2024) al 31 marzo 2025 e poi ulteriormente spostata da un Decreto-legge del Governo per assecondare le richieste delle imprese.

La soluzione adottata dal Governo nel Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2025 tiene conto della dimensione delle imprese:

  • proroga al 1° ottobre 2025 per le medie imprese (quelle che hanno fino a 250 occupati ed un fatturato annuo pari od inferiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio pari od inferiore a 43 milioni di euro);
  • proroga al 1° gennaio 2026 per le piccole imprese (quelle che hanno meno di 50 occupati ed un fatturato annuo pari od inferiore a 10 milioni di euro o un totale di bilancio pari od inferiore a 10 milioni di euro);
  • proroga al 1° gennaio 2026 per le micro imprese (quelle che hanno fino a 10 occupati ed un fatturato annuo pari od inferiore a 2 milioni di euro o un totale di bilancio pari od inferiore a 2 milioni di euro).

Resta l’obbligo di sottoscrivere la polizza catastrofale a partire dal 1° aprile 2025 per le grandi imprese (quelle con più di 250 occupati e con un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro o con un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro), che però beneficeranno di una moratoria di 3 mesi: in caso di mancata sottoscrizione della polizza non riceveranno alcuna sanzione.

Con la pubblicazione in Gazzetta del D.M. 30 gennaio 2025, n. 18 sono state emanate le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali.

I danni subiti dallo storico complesso natatorio di Padova, Padovanuoto, per la tracimazione del Bacchiglione – ph Padova Oggi

Il decreto disciplina:

  • ambito di applicazione;
  • beni oggetto di copertura;
  • definizione degli eventi catastrofali;
  • determinazione del premio;
  • franchigia, massimali e limiti di indennizzo;
  • modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualità;
  • limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici.

L’obbligo di assicurazione (Cat Nat) riguarda sia le imprese italiane, sia quelle estere con una sede operativa stabile in Italia.

“Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni”.

ph evening-tao by freepik

La polizza catastrofale è obbligatoria per chiunque sia iscritto al Registro delle Imprese: attività commerciali (dal ristorante al negozio) e società di qualsiasi tipo, incluse le società tra professionisti (Stp e Sta – società tra avvocati).

Sono, invece, esentati i professionisti non organizzati in società, con studi individuali ed associati che non sono censiti al Registro delle Imprese.

Sono escluse dall’obbligo:

  • le imprese agricole (ex all’art. 2135 del codice civile) cui si applica la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità;
  • le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Destinatarie dell’obbligo sono anche le imprese che detengono i beni a titolo diverso dalla proprietà (leasing, locazione, comodato), a meno che l’assicurazione non sia stata già sottoscritta dal proprietario.

La polizza assicurativa riguarda le immobilizzazioni “a qualsiasi titolo impiegate”, i beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile. Le polizze includono la copertura per i seguenti beni:

  • terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione ed alla loro conformazione;
  • fabbricato: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti od installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
  • impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche ed a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato;
  • attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

L’obbligo non riguarda i veicoli a qualsiasi titolo detenuti dall’impresa produttiva. Nella definizione di “impianti e macchinari”, infatti, non sono i citati i veicoli iscritti al Pra, ove non assistiti da copertura assicurativa avverso i danni causati dagli eventi catastrofali.

La polizza assicurativa non copre:

  • i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo od i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
  • i danni conseguenza diretta od indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
  • i danni relativi ad energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Oggetto della copertura assicurativa sono i danni alle immobilizzazioni materiali, direttamente cagionati dai seguenti eventi:

  • alluvioni, inondazioni ed esondazioni;
  • eventi sismici, purché i beni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all’epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento, che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite ad uno stesso episodio ed i relativi danni sono considerati singolo sinistro;
  • frane (sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione).

Non sono coperti:

  • i danni prodotti in occasione dell’evento catastrofale ma non per suo effetto, in base ad un criterio di causalità adeguata (per esempio, il furto di macchinari dopo l’evacuazione dei locali in occasione di un sisma);
  • danni indiretti relativi a perdite di guadagno o la perdita di produttività per interruzione forzata dell’attività (business interruption) da coprire con garanzia aggiuntiva facoltativa;
  • danni conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o quelli a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi.

Nella relazione tecnica al decreto sono fornite indicazioni più specifiche riguardo agli eventi inclusi nelle coperture.

Si chiarisce, ad esempio, che la polizza copra solo le frane intese solo come eventi che si manifestano in maniera rapida e comportano il distacco rapido di roccia per un intero rilievo sotto l’azione della gravità. Sono esclusi, invece, i movimenti graduali od i distacchi di roccia o terra poiché classificati come eventi non immediati che consentono azioni di messa in sicurezza.

Dalla copertura sono esclusi eventi legati ad errori nei progetti di lavori di scavo di pendii nei 10 anni seguenti all’esecuzione e le spese di demolizione e sgombero dei detriti.

Per quanto riguarda l’alluvione, sono incluse nella copertura l’inondazione ed esondazione intese come fuoriuscita di acqua dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali od argini artificiali. Sono esclusi, invece, mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, variazione della falda freatica, umidità, trasudazione oppure allagamenti dovuti dall’impossibilità del suolo di assorbire l’acqua e conseguente accumulo causato da piogge brevi ma di elevata intensità (le cosiddette bombe d’acqua).

Il sisma è riconducibile al “sommovimento brusco della crosta terrestre dovuto a cause endogene”. Sono escluse le eruzioni vulcaniche, i bradisismi, le valanghe e le slavine, alluvioni, esondazione, inondazione, allagamenti, mareggiate anche se conseguenti a terremoto.

Il premio è determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto dell’ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, ed adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l’evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.

I danni rilevanti ad una palestra di Ravenna a causa dell’esondazione dei fiumi e dei nubifragi ph Ravenna Today

Si tiene conto, inoltre, in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio, delle misure adottate dall’impresa, anche per il tramite delle organizzazioni collettive cui aderisce, per prevenire i rischi e proteggere i beni.

I premi sono aggiornati periodicamente, anche in considerazione del principio di mutualità, al fine di riflettere l’evoluzione dei valori economici e di conoscenza e modellazione del rischio, tenuto conto dei rischi di anti-selezione e degli obiettivi di solvibilità dell’impresa di assicurazione.

Per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico dell’assicurato, non superiore al 15% del danno indennizzabile.

Fermo l’obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle Parti.

Le polizze assicurative possono prevedere l’applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle Parti, rispettano i seguenti princìpi:

  1. per la fascia fino ad 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;
  2. per la fascia da 1 milione di euro a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70% della somma assicurata.

Anche in questo caso, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata ovvero per le grandi imprese, la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle Parti.

ph freepik

Per i terreni la copertura è prestata nella forma a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.

Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese si deve tenere conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni od agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Resta ancora da chiarire se tale requisito si applicherà anche alle imprese che hanno già ottenuto aiuti prima dell’entrata in vigore della norma. Un chiarimento ufficiale potrebbe arrivare tramite le FAQ pubblicate dagli enti competenti per l’erogazione dei fondi.

Inoltre, è plausibile che banche e istituti di credito incentivino la sottoscrizione di queste polizze, al fine di proteggere i capitali concessi alle imprese.

Il rifiuto o l’elusione dell’obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 ad euro 500.000.

Per le polizze già in essere al momento dell’entrata in vigore dell’obbligo, l’articolo 11, comma 2 del D.M. 18/2025 prevede che l’adeguamento debba avvenire “a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse”.

Pertanto, alla prima scadenza il contratto vigente, assoggettato a rinnovo, potrà rinnovarsi solo alle condizioni del D.M. 18/2025 oppure, qualora la polizza non rispetti lo schema di legge, essa dovrà essere sostituita od aggiornata con appendici integrative.

Infine, Vi sottoponiamo le risposte alle principali FAQ

Qual è il nuovo obbligo assicurativo per le imprese in Italia?

La Legge di Bilancio 213/2023 ha introdotto l’obbligo per tutte le imprese con sede legale in Italia di stipulare polizze assicurative contro danni da calamità naturali ed eventi catastrofali.

Quali imprese devono sottoscrivere la polizza catastrofale?

Tutte le imprese italiane e quelle estere con una stabile organizzazione in Italia, iscritte al registro delle imprese, con l’eccezione del settore agricolo.

Quali eventi devono essere coperti dalla polizza obbligatoria?

Le polizze devono coprire terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

Quali beni aziendali devono essere assicurati?

Devono essere coperti immobili e terreni, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali.

Quali immobili devono non essere coperti dalla polizza catastrofale?

La polizza riguarda esclusivamente i fabbricati strumentali per l’attività della società così come definiti dal principio contabile Oic 16. Pertanto, sono esclusi dall’applicazione normativa tutti quei fabbricati che non sono strumentali per l’attività della Società ancorché rappresentanti un investimento di mezzi finanziari quali, ad esempio, gli immobili ad uso abitativo benché l’accezione del termine «impiegati», utilizzata dal legislatore, in alcuni casi potrebbe anche includerli (ad esempio, quelli a uso foresteria).

Qual è la nuova scadenza per adeguarsi all’obbligo assicurativo?

La scadenza è stata posticipata dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025 con il Decreto Milleproroghe.

Un Decreto-legge approvato dal Governo nel Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2025 ha di nuovo prorogato la scadenza in ragione della dimensione delle imprese:

  • proroga al 1° ottobre 2025 per le medie imprese;
  • proroga 1° gennaio 2026 per le piccole e microimprese.

Resta l’obbligo di sottoscrivere la polizza catastrofale a partire dal 1° aprile 2025 per le grandi imprese, che però beneficeranno di una moratoria di 3 mesi: in caso di mancato sottoscrizione della polizza non riceveranno alcuna sanzione.

Cosa succede se un’azienda non stipula la polizza obbligatoria?

Le imprese senza copertura assicurativa non potranno accedere a finanziamenti pubblici, incentivi e garanzie statali.

Come vengono calcolati i premi assicurativi?

I premi sono determinati in base al livello di rischio, considerando la posizione geografica e la vulnerabilità dei beni aziendali.

Esistono sanzioni per le compagnie assicurative che non offrono queste polizze?

Sì, le compagnie che rifiutano o eludono l’obbligo possono essere multate tra 100.000 euro e 500.000 euro.

Esistono fondi pubblici di supporto per le imprese?

Sì, la SACE può coprire fino al 50% degli indennizzi, con un fondo speciale da 5 miliardi di euro.

Dove le imprese possono confrontare le offerte assicurative?

L’IVASS creerà un portale online per aiutare le aziende a scegliere la polizza più adatta.