Entro la soglia non scatta la sanzione accessoria della chiusura dell’attività
beatrice.masserini@studiocassinis.com
Clausola di non punibilità automatica in caso di disallineamento tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, ed il numero dei pagamenti elettronici accettati: le sanzioni amministrative e quelle accessorie previste non troveranno applicazione quando la discrepanza rilevata non superi il 5%.
La soglia di tolleranza, così introdotta dall’articolo 33 del decreto Omnibus correttivo della delega fiscale, D. Lgs. 148/2026 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026 Supplemento Ordinario n. 30), oltre ad apparire di per sé oggettiva e verificabile, consente di isolare i disallineamenti “fisiologici” da quelli patologici, restituendo così proporzione ad un impianto sanzionatorio che rischiava di punire l’inefficienza gestionale con strumenti concepiti, invece, per contrastare la frode fiscale.
Il monitoraggio delle discrepanze mensili tra pagamenti elettronici e corrispettivi trasmessi telematicamente, costituisce uno strumento di immediato e diretto controllo a disposizione del Fisco, permettendo di evidenziare, come anomali, i casi in cui l’ammontare dei pagamenti elettronici risulti superiore all’ammontare dei corrispettivi certificati. Questi disallineamenti potrebbero, però, originare da mere distrazioni dei cassieri, da storni di pagamenti elettronici non correttamente completati, da sfasature temporanee tra sistemi integrati o da altre imprecisioni operative del tutto estranee a qualsiasi intento fraudolento.
Il quadro sanzionatorio in vigore prima delle modifiche avrebbe assoggettato queste situazioni al medesimo trattamento sanzionatorio previsto per condotte sistematicamente elusive, inclusa la sospensione dell’attività, risultando manifestamente sproporzionate rispetto all’effettiva lesività del comportamento.
L’articolo 2, comma 2 del D. Lgs. 127 del 2015 impone, infatti, la piena integrazione tra processo di registrazione dei corrispettivi e quello di accettazione dei pagamenti elettronici: lo strumento hardware o software per l’accettazione del pagamento elettronico deve essere permanentemente collegato al registratore telematico, in modo che i dati dei pagamenti giornalieri confluiscano puntualmente nella memorizzazione e nella trasmissione all’Agenzia delle Entrate.
Il mancato rispetto di tale integrazione ricade nell’alveo del comma 2-quinquies dell’articolo 11 del D. Lgs. 471 del 1997, con sanzione amministrativa di 100 euro per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite di 1.000 euro per ciascun trimestre. Alla sanzione pecuniaria si affianca, però, il più temibile rimedio accessorio dell’articolo 12 comma 2: qualora siano state contestate, nel corso di un quinquennio, quattro violazioni dell’obbligo, commesse in giorni diversi, è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo da tre giorni ad un mese.
Queste sanzioni non saranno ora applicabili se non risulta superata la soglia del 5%. La medesima soglia è stata, infine, contestualmente introdotta nel Testo unico delle sanzioni tributarie di cui al D. Lgs. 173 del 2024, garantendo così coerenza sistematica con il regime sanzionatorio unificato destinato ad operare dal 1° gennaio 2027.