La ritenuta del 20% è consentita solo se i premi sono corrisposti dagli Enti dilettantistici verso atleti e tecnici e fuori da un rapporto di lavoro sportivo: è quanto ha chiarito l’ Amministrazione finanziaria
beatrice.masserini@studiocassinis.com
La Riforma dello Sport ha revisionato la disciplina fiscale sui premi erogati nell’ambito del dilettantismo. Da un lato, abrogando la norma dell’articolo 67, comma 1, lettera m), disciplina del Tuir che li qualificava come redditi diversi e, dall’altro, prevedendo l’applicazione di una ritenuta pari al 20% (articolo 36, comma 6-quater, del D. Lgs. 36/21).

Ciò fatta salva la previsione di disposizioni speciali e, in ogni caso, nel rispetto di precisi limiti soggettivi ed oggettivi. In particolare, gli enti eroganti i premi sono espressamente previsti da Legge: Coni, Cip, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, nonché associazioni e società sportive dilettantistiche.
Con l’ulteriore precisazione che i premi che scontano la ritenuta al 20% sono solo quelli percepiti da atleti e tecnici per la partecipazione a competizioni sportive ed a titolo di partecipazione a raduni. Un inquadramento che, come chiarito dall’Agenzia, interessa anche i soggetti non residenti, fatta salva l’eventuale applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.
Con la precisazione che la ritenuta non trova applicazione se il premio costituisca una parte variabile della retribuzione per lavoro sportivo. In questa ipotesi, infatti, il premio, ai fini delle imposte dirette, costituirà un variabile della retribuzione e, come tale, andrà assoggettato allo stesso trattamento fiscale previsto per la parte “fissa” del compenso.

La qualifica ai fini reddituali (lavoro autonomo, subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa), in questo caso, dovrà essere effettuata in base al tipo di contratto di lavoro che lega l’atleta od il tecnico dilettante all’Ente sportivo erogante (FSN, DSA, EPS, ASD, SSD), applicando ai fini reddituali e previdenziali le disposizioni previste per i contratti di lavoro sportivo.
Un ulteriore chiarimento riguarda la normativa Iva. Richiamando quanto sancito dalla Corte di Giustizia UE, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che si configura una operazione imponibile quando esista un nesso diretto fra il servizio prestato ed il controvalore ricevuto. Pertanto, nei casi in cui il soggetto erogante ed il soggetto percipiente siano legati da un contratto di lavoro autonomo ed il premio rappresenti il corrispettivo aggiuntivo della prestazione al raggiungimento di determinati risultati, le somme erogate rappresenteranno parte del compenso e, come tali, saranno assoggettate ad Iva.