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Proroghe e sanatorie per co.co.co. sportive

Sanatoria a fine anno per le comunicazioni delle co.co.co nello sport dilettantistico ph wave break media by freepik

Italianamente, ogni scadenza, a causa di ritardi cronici di burocrazia e legislatore, viene posticipata: in questo caso la proroga riguarda i contratti sottoscritti da luglio a fine novembre

In Italia tutto è procrastinabile, ancor più se condizionato da burocrazia e nuove norme (ad ostacoli). Pertanto, anche chi si fosse affannato a rispettare scadenze che sembravano vincolanti, pur nella non chiarezza della norma, oggi può prendere atto che correre non è servito, mentre tirano un respiro di sollievo i ritardatari o, meglio, le vittime del disorientamento normativo che fa puntualmente difetto su chiarezza e tempistiche.

Questo l’interessante articolo pubblicato il 18 novembre da ItaliaOggi:

In vigore il decreto attuativo della riforma dello sport. Sanzioni da 100 a 500 a lavoratore
COLLABORAZIONI SPORTIVE, SANATORIA A FINE ANNO

Sanatoria a fine anno per le comunicazioni delle co.co.co nello sport dilettantistico. Prorogato al 30 dicembre, infatti, il termine per tutti i contratti sottoscritti dal 1° luglio al 30 novembre

di Michele Damiani                                                                                            SCARICA IL PDF

Sanatoria a fine anno per le comunicazioni delle co.co.co nello sport dilettantistico. Prorogato al 30 dicembre, infatti, il termine per tutti i contratti sottoscritti dal 1° luglio al 30 novembre. Le comunicazioni si potranno effettuare in via telematica dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Ras) o, in alternativa, compilando il nuovo modello «Unilav-Sport», tramite l’applicativo messo a disposizione dal ministero del lavoro. In caso di mancati adempimenti prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato. È quanto stabilito dal decreto del ministero dello sport, di concerto con il ministero del lavoro, pubblicato il 16 novembre sul sito del dicastero guidato da Andrea Abodi. Il decreto chiarisce i tempi degli obblighi derivanti dalla riforma dello sport, il dlgs 36/2021 modificato dal dlgs 120/2023, superando anche le indicazioni contenute nella circolare n. 2 dell’Ispettorato nazionale del lavoro (si veda ItaliaOggi del 27 ottobre).

Le scadenze. «In fase di prima applicazione», si legge nel comma 5, articolo 2, del decreto, «il termine del trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro… decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i rapporti di lavoro per i quali non è stata effettuata la comunicazione obbligatoria e che sono stati instaurati a partire dal 1° luglio». Questo quanto testualmente previsto dal provvedimento. Visto che il decreto è entrato in vigore a novembre (precisamente ieri, il 17), il mese successivo è quello di dicembre e il trentesimo giorno del mese successivo sarà il 30 dicembre. Questo vale sia per i rapporti di lavoro instaurati prima del 17 novembre sia per quelli instaurati entro il 30 novembre, visto che anche in questo caso il termine ordinario è il trentesimo giorno del mese successivo. Perciò, le comunicazioni relative ai rapporti di co.co.co nei dilettanti siglati dal 1° luglio al 30 novembre potranno essere effettuate entro il 30 dicembre. Successivamente, il termine sarà sempre quello del trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro.

Il registro. Il decreto sancisce, inoltre, la prevalenza del Ras per l’invio delle comunicazioni, che «in alternativa» potrà essere effettuato compilando il nuovo modello «Unilav-Sport», tramite il sito del ministero del lavoro. Superata, quindi, una delle criticità emerse con la circolare n. 2 dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che sanciva l’obbligo di passare tramite i canali tradizionali «fino alla piena operatività del registro», che viene perciò sancita con il decreto pubblicato il 16 novembre. Le disposizioni del provvedimento si applicheranno anche alle comunicazioni di cessazione anticipata del rapporto di lavoro.

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Scadenze Inps. Il dlgs 120/2023 fissava al 31 ottobre il termine per effettuare le comunicazioni, ma allo stesso tempo rimandava a un decreto ministeriale per individuare le modalità e le condizioni. Il decreto è arrivato questa settimana, rendendo di fatto non rispettabile la scadenza di fine ottobre. La stessa scadenza era prevista anche per i versamenti Inps; in questo caso, le informazioni sono arrivate il 31 ottobre stesso con la circolare n. 88. Indicazioni che, tuttavia, sono poi state superate dall’emendamento al dl proroghe approvato in Senato (si veda ItaliaOggi dell’8 novembre). L’emendamento indica il 30 novembre come data ultima per effettuare i versamenti per il periodo che va da luglio a ottobre.

Militari e dipendenti pubblici. Oltre al decreto di concerto con il ministero del lavoro, questa settimana è anche arrivato un ulteriore provvedimento attuativo della riforma, ovvero quello del ministero della p.a. relativo al lavoro retribuito dei dipendenti pubblici nello sport. Il testo sancisce che le amministrazioni pubbliche dovranno rilasciare l’autorizzazione nel caso di mancanza di conflitto di interessi e se l’attività prestata dal proprio lavoratore non superi il 50% dell’orario settimanale previsto dal Ccnl di riferimento. La disciplina, comunque, non si applicherà al personale dei gruppi sportivi militari e civili dello stato; per questi ultimi «sono in corso di elaborazione delle linee guida attuative, utili per le amministrazioni di appartenenza che hanno richiesto ulteriori precisazioni e che saranno emanate nelle prossime settimane», come si legge sul sito del ministero della pubblica amministrazione.

Fonte: https://www.italiaoggi.it/news/collaborazioni-sportive-sanatoria-a-fine-anno-2618770

Scritto da redazione