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Riduzione IVA: la Corte di Giustizia UE conferma

Riduzione IVA nello sport

Una recente sentenza chiarisce che l’imposta è riducibile se trattasi di servizi erogati dagli impianti sportivi: l’intervento di Beatrice Masserini su questo tema di non facile interpretazione

Studio Cassinis, con la dottoressa Masserini, in una sintetica spiegazione informa che la riduzione dell’IVA sui servizi sportivi è ora confermata da una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che chiarisce come vada interpreta la Direttiva 2006/112/CE del Consiglio (28 novembre 2006). Un’utile indicazione che permette agli operatori di considerare questa opzione rispettando i presupposti perché la riduzione possa essere applicata.

ph Nataliya Vaitkevich by Pexels

beatrice.masserini@studiocassinis.com

IVA RIDOTTA NELLO SPORT E NORMATIVE EUROPEE

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata a favore dell’abbassamento

dell’IVA sui servizi sportivi, accogliendo la denuncia di un fitness club belga.

Lo ha fatto con la sentenza del 22 settembre 2022 (ottava Sezione) riguardante la causa tra The Escape Center BVBA e lo Stato del Belgio (causa C-330/21). Il club belga ha chiesto il rimborso dell’IVA ritenendo di non dover pagare l’aliquota generale, facendo leva sulla giurisprudenza belga a tale riguardo e sulla Direttiva 2006/112/CE del Consiglio (risalente al 28 novembre 2006 e inerente al sistema comune di imposta sul valore aggiunto).

Tale direttiva indicava che gli Stati membri potevano applicare un’IVA ridotta ai servizi erogati dagli impianti sportivi, sancendo di fatto il “diritto di utilizzare le strutture destinate alla pratica dello sport e dell’educazione fisica”, ma la sua ambiguità ha causato conflitti interpretativi nell’applicazione all’interno degli Stati membri.

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Ora la Corte di Giustizia europea ha fornito la seguente nuova interpretazione della direttiva: “una prestazione di servizi consistente nella concessione del diritto all’uso degli impianti sportivi di una palestra e nella fornitura di sostegno individuale o di gruppo può essere oggetto di una tipologia ridotta d’imposta sul valore aggiunto quando tale accompagnamento è connesso all’uso di detti impianti ed è necessario per la pratica dello sport e dell’educazione fisica, o quando il predetto accompagnamento è accessorio al diritto all’uso di detti impianti o all’uso effettivo degli stessi”.