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Riforma dello Sport: cosa cambia per ASD e SSD in attesa del decreto correttivo

Beatrice Masserini ci aiuta a capire cosa cambia, con la riforma ed in attesa dei correttivi, per ASD e SSD ph rawpixel-com by freepik

Sono tante le novità per associazioni e società sportive dilettantistiche soprattutto con l’entrata in vigore, dal 1° luglio 2023, della Riforma del lavoro sportivo. In breve i nuovi obblighi

L’APPROFONDIMENTO DEL WEEKEND

beatrice.masserini@studiocassinis.com

Premessa

Come da più parti annunciato, e come ripetuto in occasione sia di convegni sull’argomento, sia sui giornali specializzati, tutti sapete che sono in corso in questi giorni continue audizioni alla Camera sul Decreto correttivo della Riforma dello Sport approvato il 31 maggio 2023 (sono stati ascoltati il Ministro Andrea Abodi, i Sindacati dei lavoratori, i rappresentanti di Confcommercio e Confimprese, il Coni, il Cip, vari rappresentanti dello sport, nonché autorevoli associazioni di categoria come ANIF e CIWAS), audizioni che sono fatte al fine di perfezionare al meglio l’impianto della Riforma dello Sport.

I correttivi sono poi attesi in Consiglio dei Ministri per metà luglio.

Al termine, o nel contempo, verranno emanate circolari Inail, circolari dal Ministero del lavoro, in attesa del Decreto correttivo entro il corrente mese di luglio, nonché ulteriori Provvedimenti già annunciati per settembre.

Vi è stata, è vero al momento soltanto a parole in attesa del Decreto correttivo di luglio, la rassicurazione che non saranno applicate sanzioni – come è logico che sia – nel periodo transitorio, così come saranno previste proroghe per tutti gli adempimenti, societari e lavoristici, e quindi, anche per questo motivo, invito tutti alla massima calma.

Infatti, fornire in questo momento bozze di contratti per i collaboratori (peraltro già pronte con le relative autocertificazioni, che dovranno essere rilasciate contemplando sia quanto percepito nel primo semestre 2023 secondo le vecchie regole, sia quanto si percepirà nel corso del secondo semestre secondo le nuove regole), ed ulteriore documentazione, come per esempio le bozze – anch’esse già predisposte – degli statuti sociali con le modifiche/integrazioni che i soci dovranno valutare, ma che poi sappiamo fin da ora che dovranno essere modificate, non ha alcun senso logico.

La cosa importante è che ciascuna ASD/SSD abbia già provveduto a stilare un elenco preciso di tutti i propri collaboratori, in modo da sapere già quale tipo di contratto applicare a ciascuno di essi e le relative clausole da prevedere in ogni contratto (contratto da dipendente, oppure da collaboratore co.co.co. sportivo, oppure da collaboratore co.co.co. amministrativo-gestionale, oppure da collaboratore con partita Iva eventualmente forfettario se ve ne sono i requisiti), così, non appena tutti i chiarimenti saranno stati resi noti dai rispettivi Enti competenti, si potrà procedere celermente ma con indicazioni certe.

L’elenco di obblighi e adempimenti a carico di ASD e SSD in attesa tuttavia dei correttivi finali:

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ADEGUAMENTI DEGLI STATUTI DI ASD E SSD

Dal 1° luglio 2023 ASD e SSD devono adeguare i propri statuti alle disposizioni di cui all’art. 7 e seguenti del D. Lgs. 36/2021. Attualmente non è previsto un termine per adeguare gli statuti; ove lo schema di correttivo venga approvato, occorrerà adeguarsi entro il 31 dicembre 2023.

QUALIFICA DI ENTE SPORTIVO DILETTANTISTICO

Dal 1° luglio 2023 possono assumere la qualifica di Ente sportivo dilettantistico le associazioni (riconosciute e non riconosciute), le società (di capitali e cooperative) e gli enti del Terzo settore che esercitano, come attività d’interesse generale, anche l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (anche fondazioni Ets).

ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA

Dal 1° luglio 2023 gli enti sportivi dilettantistici sono tenuti a svolgere, in via stabile e principale, l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, didattica, preparazione ed assistenza all’attività sportiva dilettantistica. Gli enti potranno svolgere anche attività secondarie e strumentali diverse da quelle principali, secondo criteri e limiti fissati da un Decreto di prossima attuazione e che, in difetto di previsione statutaria, non potranno quindi essere esercitate.

PRINCIPIO DI INCOMPATIBILITÀ

Dal 1° luglio 2023 è fatto divieto ai componenti dell’Organo amministrativo di ASD/SSD di ricoprire qualsiasi carica in altre ASD/SSD che siano affiliate alla stessa Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata od Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni.

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

Viene estesa la tipologia dei soggetti da monitorare rinviando alle disposizioni del Terzo settore per le ipotesi presuntive di distribuzione indiretta di utili ed avanzi di gestione, tra le quali si evidenzia la corresponsione ai lavoratori subordinati od autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti per le medesime qualifiche dai CCNL.

Qualora le predette clausole statutarie non venissero previste, ciò comporterebbe per la ASD/SSD la cancellazione d’ufficio dal RAS e la conseguente devoluzione del patrimonio e perdita delle agevolazioni fiscali (non di quelle lavoristiche).

LAVORATORE SPORTIVO

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Dal 1° luglio 2023 sono qualificate come lavoratore sportivo le seguenti figure:

atleta;

allenatore;

istruttore;

direttore tecnico e direttore sportivo;

preparatore atletico;

direttore di gara;

che esercitano l’attività verso corrispettivo, e tesserato che svolge, verso corrispettivo, le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, sulla base dei Regolamenti degli Enti affilianti.

Sono espressamente esclusi dalla qualifica di lavoratore sportivo i soggetti che svolgono mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Allo stato attuale non sono previste esclusioni espresse dal novero dei lavoratori; occorre, quindi, attendere la versione definitiva del Decreto correttivo per avere maggiori indicazioni, compresa quella dell’obbligo per tutti i lavoratori sportivi di essere tesserati.

Resta il fatto che il ruolo di istruttore/tecnico presuppone il possesso della corrispondente qualifica nell’ambito dell’ordinamento sportivo; cioè, sia abilitato da parte della FSN/EPS in riferimento alla specifica disciplina, nel rispetto dei regolamenti tecnici dell’Organismo sportivo affiliante.

Quindi, coloro che sono privi di abilitazione tecnica, non sono ritenuti compresi nella categoria dei lavoratori sportivi come istruttori.

Una precisazione: non sussiste l’obbligo di organizzare i corsi sportivi con il coordinamento del chinesiologo, fatte salve diverse prescrizioni a livello di legislazione regionale, o dell’istruttore di specifica disciplina. Tuttavia, andranno rispettati i regolamenti tecnici di FSN/EPS che impongono l’obbligo di uno specifico percorso formativo per conseguire la qualifica di tecnico, che è necessaria per assumere il ruolo di lavoratore sportivo in qualità di istruttore/allenatore.

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CO.CO.CO. NELLO SPORT DILETTANTISTICO

Dal 1° luglio 2023 il lavoro sportivo nell’area del dilettantismo si presume nella forma co.co.co. qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) le prestazioni oggetto di contratto non superino le 18 ore settimanali (esclusa la partecipazione a manifestazioni sportive);

b) le prestazioni siano coordinate con i regolamenti delle FSN, DSA ed EPS.

Lo schema di Decreto correttivo, qualora approvato, modifica da 18 a 24 la soglia oraria settimanale.

TRATTAMENTO FISCALE DEI LAVORATORI SPORTIVI

Dal 1° luglio 2023 per i compensi sportivi nell’area del dilettantismo trovano applicazione le nuove soglie di esenzione:

-fino a 5.000 euro annui: esenzione ai fini Irpef ed Inps;

-da 5.001 a 15.000 euro annui: si versano solo i contributi;

-oltre 15.000 euro annui: per la parte eccedente, si pagano sia i contributi Inps, sia l’Irpef, con le aliquote ordinarie e relative addizionali.

Per il 2023 si conferma la soglia di esenzione fiscale «complessiva» pari a 15.000 euro annui per i compensi sportivi. Nel calcolo del plafond si considerano anche i compensi sportivi erogati dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 assoggettati all’articolo 67, comma 1, lettera m) del Tuir (Decreto Milleproroghe).

ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL)

Dal 1° luglio 2023 è previsto l’obbligo ai fini Inail per:

-lavoratori sportivi subordinati;

-co.co.co. sportivi.

Attualmente il Decreto Legislativo 36/2021 non prevede alcuna soglia di esenzione.

DIPENDENTI PUBBLICI

Dal 1° luglio 2023 i dipendenti pubblici possono svolgere, fuori dall’orario di lavoro, un’attività che rientra nell’ambito del lavoro sportivo. In caso di prestazione volontaristica, è prevista la sola comunicazione all’Amministrazione di appartenenza; nel caso di prestazione verso corrispettivo, dovrà essere rilasciata autorizzazione dall’Amministrazione di appartenenza.

Lo schema di Decreto correttivo, se approvato, introduce un meccanismo di silenzio-assenso: decorsi 30 giorni dalla domanda, in assenza di rilascio/rigetto espresso, l’autorizzazione si intende accolta.

TASSAZIONE PREMI SPORTIVI

Dal 1° luglio 2023 per i premi sportivi versati a tesserati, in qualità di atleti e tecnici, si applicherà una ritenuta a titolo d’imposta del 20%. Quanto ricevuto come premio non si cumula più con gli altri redditi, come previsto ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera m), del Tuir (abrogato dal 1° luglio 2023).

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO

Dal 1° luglio 2023 è entrato in vigore l’obbligo per ASD e SSD di comunicare i rapporti di lavoro sportivo tramite il Registro nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche (RAS) diretti al Centro dell’Impiego, Inps ed Inail (modello Unilav). Stando alla formulazione attuale, non sono soggetti ad obblighi di comunicazione i compensi fino a 5.000 euro (non imponibili ai fini fiscali e previdenziali).

Mancano le specifiche tecniche per adempiere in via telematica. Si attendono chiarimenti in sede di Decreto correttivo.

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EMISSIONE DEL CEDOLINO PAGA E TENUTA LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL)

Dal 1° luglio 2023 per le co.co.co. sportive l’obbligo di tenuta del LUL è adempiuto in via telematica mediante apposita sezione del Registro nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche.

Per i compensi non superiori a 15.000 euro annui non vi è obbligo all’emissione del cedolino paga.

Mancano le specifiche tecniche per adempiere in via telematica. Si attendono chiarimenti in sede di Decreto correttivo.

VOLONTARI SPORTIVI

Dal 1° luglio 2023 si qualificano volontari coloro che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.

Per la qualifica di volontario è previsto che:

-il soggetto non può percepire alcun corrispettivo/indennità per la prestazione svolta;

-le prestazioni del volontario sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo, o comunque retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva;

-ASD/SSD assicurino i volontari per la RC verso i terzi;

-vengano rimborsate le sole spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute per prestazioni effettuate fuori dal Comune di residenza.

Non è ad oggi previsto un limite massimo di rimborso, né la possibilità di attestare la spesa mediante autocertificazione.

Lo schema di Decreto correttivo, quando approvato, prevede la possibilità di corrispondere rimborsi forfettari autocertificati per un importo massimo di 150 euro mensili.

PLURALITA’ DI RUOLI

Oltre a quanto appena riportato relativamente ai volontari sportivi, si pone la questione se persone che rivestano contemporaneamente più ruoli nell’ambito della stessa ASD/SSD possano percepire compensi.

Tralasciando quanto già noto sulla questione della presunzione di distribuzione indiretta di utili in caso di compensi non commisurati alla reale attività svolta, una persona può rivestire più ruoli in una ASD/SSD: per esempio, essere Amministratore ed istruttore della stessa e percepire un corretto compenso per entrambe le attività. Nel caso di Amministratore, o lo fa gratuitamente quale volontario, o lo fa percependo un compenso e pagando, quindi, la gestione separata Inps; nel caso fosse anche istruttore, può percepire un compenso come co.co.co. sportiva, se ne sussistono i presupposti.

La norma, come detto sopra, non consente di percepire alcun compenso nel caso di prestazioni sportive di volontariato, che sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito nell’ambito della stessa ASD/SSD, ma non nel caso di Amministratori, che possono sicuramente ricoprire tale carica senza essere remunerati e contestualmente percepire un compenso come istruttore. E’ da evitare assolutamente, nel caso di Amministratori che percepiscano un emolumento per tale carica, inquadrarli come collaboratori amministrativo-gestionali; devono, invece, come già scritto, percepire un compenso come Amministratori pagando i contributi alla gestione separata Inps.