Da alcuni commenti di Donato Foresta e di Guido Martinelli e da un ottimo articolo di Italia Oggi a firma del secondo, possiamo comprendere come regolarci nei prossimi mesi, pur fra qualche dubbio che sollevano gli stessi grandi esperti
L’APPROFONDIMENTO DEL WEEKEND
Ormai il quadro è piuttosto chiaro, con la Milleproroghe che sposta ufficialmente la definitiva validità del lavoro sportivo a luglio 2023.
Però siamo in Italia e questa Riforma, che per entrare integralmente in vigore sta richiedendo tempi in costante dilatazione, potrebbe subire ulteriori posticipi per ragioni oggi non prevedibili.

Noi lo sospettiamo, finanche preconizzandolo: ma se l’ipotesi l’avanza un esperto della levatura di Guido Martinelli, c’è veramente il rischio che qualcosa della riforma possa subire ulteriori ritardi.
Lo spiega bene lo stesso Martinelli nell’articolo su Italia Oggi dove elenca alcuni dei punti controversi che comporteranno possibili modifiche durante la discussione in Parlamento della legge di conversione del decreto n36/21.
Invero la strada sembra definitivamente tracciata, con avallo non solo della politica, decisiva per le nuove date e passaggi perché la norma diventi pienamente vincolante, ma anche di istituzioni di riferimento e, in generale, degli operatori sportivi e delle parti interessate.
Martinelli, tuttavia, ricorda che dal 1 di gennaio 2023 (domani) entrano in vigore due decreti, fra cui il 38, afferente alla gestione degli impianti sportivi, o meglio alle modalità di affidamento.
In altro articolo, di prossima pubblicazione su HA Wellbeing di gennaio, un altro autorevole esperto, Donato Foresta, nell’elencare alcune criticità sulla Riforma dello Sport con riferimento al decreto 38 art 5, rimarca che, riconoscere alle sole ASD e SSD la possibilità di assegnare impianti sportivi pubblici in gestione escludendo società di capitali, ben più ideali per tale compito, sia un grosso limite da rivedere.
Riportiamo un’anticipazione dell’articolo di Donato Foresta:

1° CRITICITÀ: LIMITAZIONE AI SOGGETTI SENZA FINE DI LUCRO
Innanzitutto, la norma si riferisce solo a ASD o SSD senza scopo di lucro. Una società con scopo di lucro, pertanto, non potrebbe essere beneficiaria di questa disposizione di affidamento di un impianto sportivo pubblico. Prevale il concetto che nessun privato possa avere un lucro (guadagno soggettivo) dalla gestione di un impianto sportivo pubblico. Già in questa limitazione si ravvisa una prima criticità: la necessità di tenere gli impianti in buono (o ottimo?) stato di manutenzione richiede ampi investimenti. Consentendo ai privati investitori di intervenire con propri capitali remunerati anche con la diretta partecipazione agli utili, si potrebbe avere una maggior numerosità di soggetti disposti a rischiare i propri capitali nella gestione di un impianto sportivo.
Si comprenderebbe l’esclusione dei soggetti con scopo lucrativo se si trattasse di impianti senza rilevanza economica. La lettura della norma però non porta a questa conclusione, anzi. …
Il seguito su HA Wellbeing di gennaio.
Qualche giorno fa, circa il posticipo della Riforma con riferimento al lavoro sportivo, avevamo già pubblicato le reazioni di ANIF e CIWAS unitamente ad un breve commento social dell’avvocato Guido Martinelli: https://wbox.it/la-riforma-dello-sport-posticipata-a-luglio-2023/ .
E proprio da Martinelli ripartiamo, pubblicando un suo ulteriore post (LinkedIn del 30 dicembre 22) e, a seguire, il testo dell’articolo di Italia Oggi, dove lo stesso avvocato interviene per illustrare al meglio cosa ci attende, senza nascondere qualche perplessità e incertezza su quello che effettivamente sarà.
Come dicevamo, siamo in Italia…
Questo il post di Guido Martinelli

RINVIO DELLA ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO SUL LAVORO SPORTIVO
È stato pubblicato sulla G U. n. 303 del 29.12.2022 il D.L. 29/12/2022 n. 198 (il c.d. milleproroghe) al cui art. 16 viene ufficializzato il rinvio al primo luglio 2023 della entrata in vigore delle norme del d. lgs. n. 36/21 sulle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche e sul lavoro sportivo. Di conseguenza sono state posticipate alla stessa data la abrogazione delle norme di cui era prevista la cancellazione con l’entrata in vigore del decreto.
Viene prevista la cessazione del regime di vincolo al primo luglio 2023. Pertanto, i “nuovi tesseramenti” che verranno sottoscritti a partire da tale data non potranno più consentire il c.d. rinnovo d’autorità.
Invece, per i tesseramenti già in essere detto termine viene prorogato al 31.12.2023. Ne deriva che a partire da gennaio 2024 nessun regolamento potrà consentire il rinnovo d’autorità di un tesseramento.
Il quarto comma prevede che le concessioni alle società e associazioni sportive dilettantistiche di gestione di impianti sportivi pubblici “che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022 sono prorogate al 31 dicembre 2024”
Entreranno, invece, regolarmente in vigore il prossimo primo gennaio i decreti 37 sugli agenti degli atleti e 38 sulle modalità di affidamento degli impianti sportivi
A completamento di questa panoramica di pareri autorevoli e molto illuminanti, il menzionato eccellente articolo di Italia Oggi
Da Italia Oggi – Diritto e Sport (30 dicembre 2022 – Guido Martinelli)

L’ANNO DELLA RIFORMA DELLO SPORT
Nel 2023 si chiude il cantiere aperto nel 2019. A meno di ulteriori proroghe
Gli ultimi giorni di questo 2022 si chiudono con la pubblicazione del decreto mille proroghe che ufficializza il rinvio al primo luglio del 2023 della decorrenza degli effetti degli articoli del dlgs n. 36/21 per come novellati e non ancora entrati in vigore.
Sarà necessario attendere “gli assalti alla diligenza” che sicuramente saranno prevedibili in Parlamento durante la discussione della legge di conversione del citato decreto destinati ad introdurre ulteriori modifiche per poter fare un punto fermo di quali saranno i contenuti finali del provvedimento.

Non va dimenticato che, però, al primo gennaio entrano in vigore due decreti, il 37 e il 38 di cui si è detto poco. Ora, se il primo ha una portata limitata alla disciplina degli agenti degli atleti, il secondo, trattando il tema della gestione degli impianti sportivi, ha una importanza ben maggiore rispetto alla attenzione che gli è stata riconosciuta fino ad oggi.
Dalla lettura del provvedimento (in particolare gli artt. 5 e 6) nasce una considerazione di non poco conto. Come potranno le pubbliche amministrazioni in sede di aggiudicazione di gestione di impianti pubblici a rilevanza economica tenere conto del codice dei contratti, della preferenzialità da riconoscersi alle sportive in virtù delle norme appena ricordate e della coprogettazione in cui privilegiare le associazioni di promozione sociale di cui agli artt. 55 e 56 del codice del terzo settore? Sarebbe importante capirlo.

Il rinvio al primo luglio del dlgs n. 36/21 è stato apparentemente giustificato (non vorrei mi fosse sfuggita ma non mi sembra ci sia una motivazione ufficiale) dalla necessità di non far partire la riforma nel pieno della stagione sportiva dei più diffusi sport di squadra.
Ma, senza voler ricordare qui discipline come il ciclismo, l’atletica, il baseball che fanno attività ad anno solare, mi chiedo: come faranno le Federazioni, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva che hanno migliaia di lavoratori sportivi retribuiti (basti pensare solo agli arbitri e agli ufficiali di gara di tutte le discipline sportive riconosciute) e che sono tutte ad anno solare? Come faranno i contratti ai tecnici delle squadre nazionali?
Ricordiamoci che il 2023 è anno preolimpico e pertanto appare plausibile che le discipline estive facciano contratti con scadenza a dopo le olimpiadi? Avranno tenuto conto dell’incremento dei costi nel secondo semestre? Mi auguro di sì per evitare di dover pensare che questo potrà essere un ulteriore valido motivo per ulteriormente differire l’entrata in vigore della disciplina sul lavoro sportivo. Disciplina fortemente criticata lo scorso 19 dicembre da parte del consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro con una lettera del presidente al ministro Abodi.
La motivazione sostanziale sarebbe il contrasto tra il contenuto della novella al decreto legislativo n. 36/21 e la disciplina della riserva di legge in favore dei consulenti del lavoro sulla tenuta del libro unico del lavoro e dei connessi adempimenti previdenziali. Offrono a tal fine la disponibilità per un tavolo tecnico in materia. Non entro nel merito delle motivazioni: mi chiedo solo come il Ministero del lavoro, coproponente del decreto correttivo, non abbia sollevato alcun rilievo e comunque perché solo ora evidenziare questo aspetto.

È dalla primavera del 2021 che si è lavorato al correttivo con una consultazione aperta: ecco la cronologia:
– avvio: 22 giugno 2021,
– contributi scritti: termine il 4 ottobre 2021,
– audizioni: termine il 2 novembre 2021,
– costituzione gruppo di lavoro: 22 settembre 2021,
– consegna della relazione conclusiva: 29 novembre 2021.
Dal mese di dicembre 2021 si è dato avvio alla redazione del testo, unitamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Testo che è stato, come previsto, soggetto ad una prima approvazione in consiglio dei ministri, un successivo passaggio alla conferenza stato – regioni e alle commissioni parlamentari competenti e un ritorno in consiglio dei ministri.
Forse un po’ fuori tempo massimo è da ritenersi anche analoga critica emanata contestualmente dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti che motivano analoga disponibilità a collaborare eccependo la necessità di arrivare ad un testo unico dello sport (dimenticando che era stato redatto ma l’allora Ministro Spadafora fu costretto a “spacchettarlo”) e criticando la scelta di non aver maggiormente precisato la disciplina applicabile alle prestazioni di lavoro sportivo dilettantistico dimenticando la giurisprudenza della corte costituzionale in materia di indisponibilità della prestazione lavorativa.
Non vorrei che la tecnica di sparare sempre più in alto serva solo ad allontanare a data da destinarsi la riforma. Nel frattempo, aumentano i corsi universitari e parauniversitari di formazione per formare i futuri lavoratori dello sport.
L’ultimo consiglio nazionale del Coni di dicembre ha approvato la 372esima disciplina sportiva riconosciuta, il Team Gym come attività svolta dalla Federazione Ginnastica d’ Italia. Mi chiedo: il giorno in cui entrerà in vigore l’art. 2 del d. lgs. n. 36/21 con la definizione di sport sarà ancora necessario fare riferimento alle discipline riconosciute dal Coni per il concetto di sport? La mia vecchia corsa nei sacchi, compagna di tante iniziative estive giovanili di molti di noi potrà mai avere la dignità di diventare uno sport alla pari del “ruzzolone”’ senza dover passare per il riconoscimento da parte di una Federazione sportiva?
Si è letto: non sarà possibile riconoscere ai lavoratori sportivi retribuzioni o compensi “superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi…”. Vero. Peccato che la norma poi continui ricordando che questo limite non si applica in presenza di “comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento di interesse generale”. A questo punto chi potrà escludere che l’eventuale emolumento riconosciuto all’atleta che eccede il quaranta per cento non possa rientrare in questa seconda fattispecie. Pertanto, si ritiene di non poter condividere la tesi contraria apparsa sulla stampa.

Analogamente per i rimborsi spese per i volontari. Si è letto che potranno essere rimborsate “esclusivamente” le spese documentate relative a trasferte. Mi chiedo quali spese non di trasferta il volontario potrebbe sostenere e per le quali chiedere il rimborso avendole sostenute in nome proprio ma per conto della sportiva? Mi sbaglierò ma faccio fatica ad immaginarne una.
Infine, l’ultimo consiglio nazionale del Coni ha sanato fino al 31 dicembre ’22 la mancanza a registro dell’attività formativa o dell’attività agonistica. Sarà sempre tardi per decidere una volta per tutte se sia necessario o meno svolgerle entrambe.
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Fonte Italia Oggi – Per leggere l’articolo originale https://www.italiaoggi.it/news/l-anno-della-riforma-dello-sport-202212301509558899