Del Decreto correttivo bis la disamina, in questa circostanza, verte su alcuni punti specifici riferiti a co.co.co., partite iva, volontari
beatrice.masserini@studiocassinis.com
Riprendiamo, con questo secondo commento della dottoressa Masserini, quanto approfondito nella parte 1, per proseguire nelle spiegazioni relative a novità e correttivi
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE SPORTIVE
Modifiche sostanziali riguardano anche le collaborazioni coordinate e continuative dei lavoratori sportivi che, secondo l’intenzione del legislatore, rappresentano la forma “comune” e presunta con cui andare a regolamentare il rapporto di lavoro nell’ambito del dilettantismo. Viene, infatti, innalzato l’iniziale limite di orario settimanale che passa dalle originarie 18 a 24 ore su base settimanale, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, fermo restando che le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.
Se la durata delle prestazioni oggetto del contratto sportivo non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, e se le prestazioni oggetto del contratto sportivo risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle FSN, DSA, EPS anche paralimpici, il legislatore presume che il rapporto di lavoro abbia natura autonoma. Al superamento del limite orario settimanale non scatta automaticamente ed incontestabilmente la presunzione di subordinazione, ma la prova contraria è a carico del soggetto che ha interesse a contestare una simile presunzione, normalmente il lavoratore o gli Organi ispettivi.

È opportuno ricordare l’utilità di ricorrere alla procedura di certificazione del contratto di lavoro sportivo proprio per evitare possibili contestazioni sulla natura giuridica del rapporto di lavoro. Nel caso in cui il compenso annuale non superi i 15.000 euro (che vanno conteggiati per anno solare e non per anno sportivo), non vi è obbligo di emissione della busta paga.
Vi sono da segnalare importanti modifiche per quanto riguarda l’aspetto assicurativo: viene, infatti, previsto che ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’art. 51 della Legge n. 289/2002, e nei relativi provvedimenti attuativi (sull’Infografica esplicativa del Dipartimento per lo Sport vi è un errore di battitura, in quanto la Legge 289 è del 2002 e non del 2022).
I compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo non concorrono, per l’intero, alla determinazione della base imponibile, di cui agli articoli 10 e 11 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, chiarendosi quindi che i compensi delle co.co.co. continuano a non rilevare per l’intero ai fini IRAP. Tale esenzione opera nel limite massimo di 85.000 euro di compensi.
TEMPISTICHE DI ISCRIZIONE NEL LUL E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE CO.CO.CO. SPORTIVE
Il correttivo bis modifica anche l’adempimento dell’obbligo di tenuta del LUL per le co.co.co. sportive, che potrà essere tenuto in via telematica mediante il RAS. In particolare, viene previsto che l’iscrizione nel LUL può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro la fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.
Viene, inoltre, previsto che in sede di prima applicazione, gli adempimenti relativi alle collaborazioni coordinate e continuative limitatamente al periodo da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.
Cambiano anche le tempistiche per l’invio delle comunicazioni obbligatorie per l’individuazione del rapporto di lavoro sportivo da effettuare, anche tramite il RAS, entro il termine di scadenza, che viene posticipato entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto.

RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI CARATTERE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE
I collaboratori amministrativo-gestionali non sono lavoratori sportivi e non rientrano in questa categoria coloro che, nell’ambito di una professione, forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi od elenchi tenuti dai rispettivi Ordini professionali.
A questa categoria si applica in parte la disciplina in materia contributiva dettata per i lavoratori sportivi sopra menzionati: l’esclusione dagli obblighi Inail, infatti, non opera per le co.co.co. amministrativo-gestionali che, pur beneficiando delle stesse soglie di esenzione fiscale e contributiva previste per i lavoratori sportivi, non sono comprese tra le figure di lavoro sportivo previste dall’art. 25 del D. Lgs. 36/2021.
Sempre per i co.co.co. amministrativo-gestionali non opera la semplificazione degli ordinari adempimenti del datore di lavoro; dunque, tali adempimenti devono essere esplicati attraverso i canali ordinari e non attraverso il RAS.
RIMBORSI SPESE PER I VOLONTARI
La norma correttiva interviene anche nella disciplina dei rimborsi spese riconosciuti ai volontari, ovvero a quei soggetti che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali per le attività istituzionali, compreso lo svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.
Viene, infatti, previsto che per le loro attività potranno essere rimborsate:

– le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabiliti dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario;
– le spese anche a fronte di autocertificazione, purché le stesse non superino l’importo di 150 euro mensili e l’Organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariatoper le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
Viene, infine, puntualizzato che non sono considerate prestazioni sportive di volontariato le attività fornite a titolo gratuito dai componenti degli Organi di amministrazione di ASD/SSD.
È bene precisare, inoltre, che la Riforma dello Sport non impone l’obbligo di istituire un Registro dei volontari, diversamente da ciò che è previsto nel Terzo settore; tuttavia, è importante farsi rilasciare una dichiarazione dal volontario dalla quale si evinca la natura a titolo gratuito della collaborazione. Ciò serve sia per evitare possibili rivendicazioni da parte del volontario, sia per difendersi in caso di eventuali contestazioni in caso di accertamento. Tale dichiarazione va conservata, ma non vi è alcun obbligo di comunicazione.

APPRENDISTATO
Fissato in 14 anni di età il limite minimo per l’apprendistato (articolo 43, comma 2, del D. Lgs. 15giugno 2015 n. 81 e art. 3 della Legge 17 ottobre 1967, n. 977).
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI MINORI
La nomina del responsabile della protezione dei minori è comunicata all’ente affiliante di appartenenza in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione.
LAVORATORI SPORTIVI AUTONOMI
I lavoratori sportivi autonomi sono tenuti, dal 1° luglio 2023, all’iscrizione ed alla contribuzione previdenziale presso la Gestione Separata Inps. Antecedentemente a tale data, invece, erano soggetti alla contribuzione presso la Gestione ex Enpals Inps per le prestazioni rese nei confronti dei sodalizi sportivi, ed alla Gestione Separata Inps per le prestazioni rese nei confronti di altri soggetti.
Per coloro che sono già iscritti alla Gestione ex Enpals Inps è possibile optare, entro il 31.12.2023, per il mantenimento di tale regime previdenziale.
In presenza di una partita Iva aperta antecedentemente al 1° luglio 2023, il lavoratore sportivo, per poter beneficiare della riduzione dell’aliquota previdenziale, non è tenuto a cancellare la propria posizione presso la Gestione ex Enpals e può optare per il mantenimento della stessa.
Sui compensi percepiti dal 1° luglio 2023 da parte del lavoratore sportivo autonomo, ai fini della contribuzione previdenziale, è applicabile una franchigia di 5.000 euro, con successiva riduzione della base imponibile del 50% fino al 31.12.2027.

Per quanto concerne il rimborso spese a lavoratori sportivi autonomi, per i quali il rimborso spese costituisce sempre un’integrazione del corrispettivo, le spese di trasferta, vitto ed alloggio, possono essere portate in detrazione analiticamente se in regime ordinario, oppure attraverso la percentuale di abbattimento forfetario dei costi se in regime forfetario.
ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
Come già scritto sopra, viene introdotta l’esclusione dall’obbligo del di assicurazione ai fini INAIL per i co.co.co. sportivi, poiché si ritiene sufficiente la loro assicurazione già in essere secondo le modalità previste dalla Legge n. 289/2002.
MANSIONI
Viene chiarito che il Dipartimento per lo Sport stilerà ed aggiornerà un elenco delle mansioni a cui si dovrà fare riferimento. Infatti, per il tesserato che svolge l’attività a fronte di un corrispettivo, si applica la norma sul lavoro sportivo a patto che le mansioni svolte siano diverse da quelle amministrativo-gestionali e rientrino tra quelle necessarie sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva degli Enti affilianti. Con l’ulteriore precisazione che, oltre a quelle regolamentate, si potranno includere anche ulteriori mansioni, purché ricomprese nell’elenco tenuto ed aggiornato, entro il 31 dicembre di ogni anno, dal Dipartimento per lo Sport. Ciò consentirà di chiarire l’ambito di applicazione delle agevolazioni sul lavoro sportivo, evitando
un’arbitraria dilatazione delle mansioni sportive.
Fine seconda parte
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